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Nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall’Inail in favore dei congiunti non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

E’ una decisione di capitale importanza quella emanata dalla Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’ordinanza 18 ottobre 2109 n. 26647.

 

Il discusso art. 1 della Legge di Bilancio 2018

Nocciolo della questione è se dal risarcimento percepito dal danneggiato da parte dell’assicuratore aquiliano vada detratta l’intera rendita erogata dall’assicuratore sociale.

La Cassazione, con sentenza n. 27699/2017, aveva già affermato che dal danno biologico va detratto non già il capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il capitale della quota di danno biologico stesso, con esclusione della quota rapportata alla capacità lavorativa; vale a dire che dal risarcimento aquiliano va detratta solo “quella” parte della rendita sociale che attiene alle stesse poste risarcitorie ottenute, escludendo dalla sottrazione altre voci che non hanno fatto parte del risarcimento aquiliano riconosciuto al danneggiato.

La stessa Cassazione, d’altra parte, aveva successivamente affermato, con la discutibile sentenza n. 8580/2019, che il danno differenziale è il risarcimento aquiliano decurtato dalla capitalizzazione della intera rendita sociale, cioè il credito risarcitorio della vittima doveva ridursi non più nella misura in cui abbia ricevuto dall’assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto dì vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti e pagati (per poste omogenee), bensì a qualsiasi titolo ed indistintamente (per sommatoria): decisivo, in tal senso, il discusso art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018.

 

La nuova ordinanza rimette ordine alla materia

Con questa pronuncia la Cassazione ha riordinato la materia, in forza della repentina abrogazione dell’art. 1, comma 1126, della succitata legge, con efficacia retroattiva, per mano dell’art. 3 sexies d.l. 30.4.2019 n. 34, ma anche di altri elementi.

In primis gli artt. 142 e 143 del codice delle assicurazioni, che sono regula iuris già esistente nell’ordinamento, introdotta da un ben noto gruppo di sentenze della Corte costituzionale, secondo cui l’assicuratore sociale può surrogarsi, nei confronti delle persone civilmente responsabili dell’infortunio occorso al lavoratore, solo sui crediti vantati dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni oggetto di copertura assicurativa da parte dell’assicuratore sociale.

Nel pronunciamento la Suprema Corte ricorda come, nel caso di uccisione di un lavoratore, l’Inail corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita, parametrata al suo reddito, che non può superare il 100 per cento della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto, che cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze e quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario.

 

La rendita Inail deve indennizzare un pregiudizio patrimoniale

Tali caratteristiche, chiariscono i giudici del Palazzacio, dimostrano che la rendita di cui si discute ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume che verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia.

La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale.

Ne consegue che le somme erogate dall’Inail per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito, sotto qualsiasi forma, in conseguenza dell’infortunio.

 

Non si applica la compensato lucri com danno

La cosiddetta compensatio lucri cum damno, infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento, così come stabilito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12566 del 22/05/2018.

La Corte ripristina quindi il seguente principio: “nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall’inali in favore dei congiunti, ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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