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Il reato di lesioni personali stradali gravi, previsto e punito dall’art. 590 bis del Codice penale, è procedibile d’ufficio e dunque non necessità di querela di parte per poter essere perseguito.

A ribadire con forza un principio che da più parti si tende a mettere in discussione la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16693/21 depositata il 7 aprile 2021 con la quale ha cassato un pronunciamento del Tribunale di Milano che invece aveva mandato assolto un imputato dalle accuse contestate dalla Procura proprio perché la vittima non aveva sporto querela.

 

Assolto responsabile di un incidente perché mancante la querela di parte

Il Tribunale meneghino (in foto) aveva appunto dichiarato il non dovresti procedere, ai sensi degli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen., nei confronti di un automobilista imputato in ordine al reato di cui agli artt. 590 bis e 583, comma primo cod. pen., commesso a Milano il 13 maggio 2017, per mancanza di querela.

La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano aveva quindi proposto ricorso per Cassazione contro tale sentenza per violazione di legge, deducendo che l’art. 590 bis cod. pen. delinea una “figura autonoma di reato” e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all’art. 590 cod. pen., per cui non occorre presentare querela ai fini della sua procedibilità.

Pertanto,  il Tribunale di Milano, decidendo a seguito di accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., aveva pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela ritenuta erroneamente necessaria, nonostante la natura autonoma di tale fattispecie di reato rispetto a quella disciplinata dall’art. 590 cod. pen., come riconosciuto dalla Corte di legittimità e l’assenza di previsioni in merito a condizioni di procedibilità.

 

Il reato di lesioni personali stradali gravi è fattispecie autonoma

Per la Cassazione il ricorso è fondato. “E‘ ormai insegnamento consolidato della Corte di legittimità, che le fattispecie tipizzate negli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotte dall’art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscano ipotesi autonome e non aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose e che, in relazione a quest’ultima fattispecie, non sia necessaria la condizione di procedibilità della querela per i fatti commessi dopo la modifica legislativa”.

Nel caso di specie, la contestazione concerneva un reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., commesso in data 13 maggio 2017, e dunque successivamente all’entrata in vigore della I. n. 41 del 2016, e la durata della malattia occorsa alla vittima, ossia la prognosi, era indicata in sessantacinque giorni, rientrando dunque perfettamente nella fattispecie delle lesioni personal stradali gravi.

Pertanto, conclude la Suprema Corte, “il Tribunale, ritenendo il reato perseguibile a querela, ha disatteso l’orientamento consolidato offrendo una personale lettura ermeneutica contraria con argomenti già affrontati e superati in modo certamente più corretto e persuasivo da parte della giurisprudenza di legittimità”.

Dunque, la la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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