Con la recente sentenza numero 47448/2018, la Cassazione si è soffermata sull’esatta portata del concetto di errore diagnostico. I giudici hanno confermato che tale errore non si ha solo quando il medico, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non riesce a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o lo inquadra in maniera errata. L’errore diagnostico, infatti, si configura anche quando il sanitario non sottopone il paziente ai controlli e agli accertamenti che invece sono doverosi per formulare una corretta diagnosi. Inoltre, per la Corte, “allorché il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, la condotta è colposa allorquando non si proceda alla stessa e ci si mantenga invece nell’erronea posizione diagnostica iniziale“.
La sentenza rileva anche per un ulteriore, importante approfondimento: quello sulla legge scientifica che il giudice deve utilizzare per verificare se l’accadimento lamentato dal paziente sia eziologicamente connesso alla condotta del sanitario. Per la Corte, un enunciato ha valenza di legge scientifica se risponde ai seguenti requisiti (sui quali la pronuncia si sofferma diffusamente): la generalità; la controllabilità; il grado di conferma; l’accettazione da parte della comunità scientifica internazionale. Stabiliti i requisiti delle leggi scientifiche, la Corte si è poi soffermata sull’ulteriore profilo attinente alla loro natura, analizzando la “summa divisio” tra leggi di carattere universale e leggi di carattere statistico.
In tal modo i giudici hanno potuto ribadire che nei giudizi di responsabilità medica il ricorso a queste ultime è più che legittimo in quanto “il modello della sussunzione sotto leggi sottende, il più delle volte, necessariamente il distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti“. Se, invece, si pretendesse sempre e comunque una spiegazione causale di tipo deteministico e nomologico-deduttivo secondo criteri di certezza assoluta “si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni primari“.
Ciò posto, per colmare le carenze che derivano dall’utilizzo di parametri che non assicurano certezza, la giurisprudenza ha creato il concetto di probabilità logica che “impone di tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, integrando il criterio della frequenza statistica con tutti gli elementi astrattamente idonei a modificarla“. E la via per giungere a un corretto giudizio di probabilità logica è quella di ricorrere al procedimento abduttivo, definito come “strumento principe dell’accertamento della condizionalità necessaria“.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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