Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Prima di firmare qualsiasi contratto, bisogna leggerlo con la lente d’ingrandimento. La legge, infatti, non garantisce grandi tutele per il contraente che abbia sottoscritto una clausola vessatoria inserita in un testo contrattuale, per quanto essa sia scritta a caratteri molto piccoli e pressoché illeggibili. E’ questo l’amaro messaggio che si può desumere da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3307 del 12 febbraio 2018, che farà discutere.

La vicenda. Una società commerciale aveva citato in giudizio la sua compagnia telefonica per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla prolungata interruzione della linea, e alla conseguente perdita di numerose opportunità di lavoro e di affari. In primo grado, la domanda è stata accolta, con la condanna del gestore telefonico anche alle spese di lite.

In sede di gravame, invece, il colpo di scena grazie al solito “cavillo”: la Corte d’appello ha accolto il motivo relativo alla competenza addotto dalla compagnia telefonica – peraltro già esaminato ma ritenuto infondato in primo grado – e, in totale riforma della decisione di prime cure, oltre a dichiarare l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente altro foro, ha condannato la società commerciale alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della decisione impugnata, nonché alla refusione delle spese del doppio grado di merito. Un’autentica beffa. Tra le condizioni del contratto, infatti, seppur scritte a caratteri molti piccoli e quindi effettivamente quasi illeggibili, figurava anche una clausola di deroga alla competenza per territorio che, regolarmente sottoscritta dall’aderente, poteva di conseguenza essergli opposta.

In sede di legittimità, la Suprema Corte, prima di affrontare e risolvere la questione sollevata, ha avuto cura di ribadire che, nella materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, come nel caso in esame, relativo ad un contratto di utenza telefonica, la clausola con cui si stabilisce una deroga della competenza territoriale, avendo natura vessatoria, deve essere, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., approvata espressamente per iscritto.

Ciò premesso, secondo la Cassazione la circostanza che una clausola di natura vessatoria risulti effettivamente ai limiti della illeggibilità non costituisce ragione sufficiente per invocarne l’inefficacia una volta apposta la prescritta sottoscrizione. Infatti, qualora una clausola – come quella in esame – risulti scarsamente o per nulla leggibile, vuoi perché il modello è in fotocopia, vuoi perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale leggibile.

Qualora tuttavia ometta di avanzare tale pretesa, egli non può, al fine di paralizzarne l’efficacia, lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola. L’eventuale illeggibilità di una o più clausole, osserva la Cassazione, non esonera il contraente debole dall’onere di vigilare affinché non vengano apposte firme “ad occhi chiusi”. L’art. 1341, comma 1, cod. civ., infatti, sancendo l’efficacia non solo delle clausole conosciute, ma anche di quelle che il contraente “avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza”, impedisce a quest’ultimo di addurre, come ha fatto nel caso di specie la società commerciale, “il fatto che la clausola in questione non fosse chiaramente comprensibile e decifrabile“.

In definitiva, conclude la Corte, la scarsa conoscenza della quale il contraente aderente si lamenta e si duole, non è riconducibile all’effettiva impossibilità di fermare l’attenzione sul contenuto della clausola, ma ad una sostanziale disattenzione del contraente che firma senza leggere o, in alternativa, non si è preoccupato di farsi consegnare un documento pienamente leggibile.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content