La circostanza attenuante della totale riparazione del danno non si può applicare nel caso di reati di fuga e di omissione di soccorso, trattandosi di reati più in generale di “pericolo”. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 5050/2019 depositata il primo febbraio scorso.
Indice
La vicenda
Il Tribunale di Brescia, all’esito del giudizio abbreviato, il 21 maggio 2015, aveva riconosciuto responsabile dei reati, appunto, di fuga e omissione di soccorso un allora trentunenne automobilista per un incidente avvenuto nel gennaio del 2012, condannandolo, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla sanzione di giustizia.
L’imputato però aveva appellato la sentenza e la Corte d’Appello, nel gennaio del 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva rideterminato, riducendola, la pena, ma con conferma nel resto.
L’automobilista, tuttavia, ha presentato ricorso anche per Cassazione lamentando il fatto di aver inutilmente richiesto l’applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., avendo prodotto in sede di richiesta di giudizio abbreviato documentazione da cui risultava che la persona rimasta ferita era stata integralmente risarcita di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro, parte dalla compagnia assicurativa e parte dallo stesso imputato.
L’esclusione dell’attenuante della riparazione del danno
Attenuante che invece la Corte d’Appello aveva negato, ritenendo che “il reato di cui all’art. 189 c.d.s. non ha come bene giuridico protetto l’integrità della persona o la salvaguardia dei suoi beni. Inoltre è un reato omissivo di pericolo che si perfeziona istantaneamente allorché il conducente coinvolto nel sinistro viola l’obbligo di fermarsi.
Ne consegue, rispetto a questo reato, l’impossibilità di riconoscere il risarcimento del danno che, invece, deriverebbe dall’eventuale delitto di lesioni colpose che si fosse verificato nello stesso contesto”.
La Corte di merito, peraltro, a sostegno della sua decisione, aveva citato una pregressa sentenza proprio della Suprema Corte (la n. 10486/09) che, pur affrontando una diversa questione, precisava incidentalmente che anche il reato di fuga in caso di investimento di una persona aveva la natura di reato omissivo di pericolo e che, come tale, era escluso che potesse valere,“ai fini e per gli effetti del meccanismo estintivo, il risarcimento del danno correlato al diverso, concorrente, reato di lesioni personali colpose patite dalla persona offesa in conseguenza del medesimo sinistro stradale“.
I motivi di contestazione del ricorrente
Secondo il ricorrente, però, sarebbe sfuggita ai giudici di merito la circostanza che nel caso di specie all’imputato erano contestati sia il reato di fuga (art. 186, comma 6, del d. Igs. n. del 285 del 1992) sia quello di omissione di soccorso (art. 186, comma 7, del d. Igs. n. 285 del 1992), rispetto al quale rilevava la presenza di feriti quale elemento strutturale della fattispecie e, soprattutto, la circostanza che la Corte di legittimità nella motivazione della sentenza n. 19683 del 2011 avrebbe ammesso la compatibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen con il reato di omissione di soccorso stradale.
La Sentenza della Cassazione
Ma la Cassazione ha rigettato il ricorso confermando le statuizioni dei precedenti gradi di giudizio. Gli Ermellini hanno anche ricordato una recente sentenza della Suprema Corte, nella quale si precisava che “la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale”: da tale argomento, infatti, discende che il nesso tra allontanamento illecito dal luogo del sinistro e danno è, da un punto di vista generale, fuori dalla relazione di “regolarità causale” con il reato di cui all’art.189, comma 7, del codice della strada.
I reati di pericolo
Inoltre, la Cassazione ha citato un’ulteriore sentenza della stessa Corte nella quale, dopo aver premesso che la condotta omissiva sanzionata dall’art. 189, comma 7, del codice della strada può considerarsi un’ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593, comma 2, cod. pen., si rileva che, “secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura super-individuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo.
Lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 593 cod. pen., e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l’obbligo di un intervento soccorritore.
Condotte riparatorie incompatibili
La Suprema Corte anche nella circostanza ha dunque inteso dare continuità all’interpretazione secondo cui gli illeciti di omissione di soccorso sono reati istantanei di pericolo e che il bene tutelato, in buona sostanza, è la solidarietà sociale.
Una riaffermata interpretazione da cui discende logicamente “l’esclusione della compatibilità con una impostazione tutta incentrata sul danno, che è presupposto logico imprescindibile per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.”.
Nei reati di pericolo, infatti, conclude la sentenza, “le condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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