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La richiesta di risarcimento del danno all’assicurazione può essere spedita anche per posta privata: è ammesso, cioè, l’utilizzo di mezzi equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia provata l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Sembra un’ovvietà nel 2022, ma per chiarirlo c’è voluta un’ordinanza della Cassazione, la n. 21222/22 depositata il 5 luglio 2022, dopo che ben due giudici territoriali avevano invece, interpretando diversamente (e scorrettamente) la norma, rigettato la domanda proprio per questa (sola) ragione.

Una donna chiede i danni di un incidente ma i giudici dichiarano improcedibile la domanda

Una donna aveva citato in causa il conducente di un furgone e la sua compagnia di assicurazione, Allianz, chiedendo i danni materiali subiti dalla sua auto a causa di un sinistro cagionato appunto dall’automobilista di controparte il quale, nell’effettuare una manovra di parcheggio, aveva urtato la sua vettura, fatto accaduto nel 2014 a Torre del Greco. 

Per il tribunale doveva inviare la richiesta per raccomandata e non per posta privata

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, tuttavia, con sentenza del 2016, aveva dichiarato la improponibilità e improcedibilità della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 145 del Codice delle assicurazioni, decisione confermata, quale giudice d’appello, anche dal Tribunale di Torre Annunziata nel 2021. Motivo? Secondo i giudici territoriali la preventiva richiesta di risarcimento all’assicurazione doveva essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formalità che non ammetterebbe equipollenti, mentre, nella specie, era stata inoltrata a mezzo posta privata.

 

Per la Cassazione la domanda si può proporre anche con mezzi equipollenti purché se ne provi la ricezione

La danneggiata ha quindi proposto ricorso anche per Cassazione, sostenendo che i giudici non avrebbero fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato delle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 229 del 10 gennaio 2020, ritenendo inesistente e non sanabile la notificazione degli atti “processuali”, eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste Italiane.

Ebbene, per gli Ermellini il  ricorso va accolto. ”La condizione di proponibilità della domanda, di cui all’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all’assicuratore con raccomandata – spiega la Suprema Corte -, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari”. 

Questo anche in considerazione del fatto, prosegue la Cassazione, che “oltretutto tale richiesta qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come mera “istanza risarcitoria”, che assolve la funzione di consentire una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale – non si può equiparare a un atto giudiziario, come anche confermato dalla necessità che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l’azione”.

Pertanto, concludono i giudici del Palazzaccio, non risulta corretto il richiamo operato dai giudici territoriali “all’inesistenza della notificazione di atti processuali che risulti eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste Italiane”. La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito della causa. 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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