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Il proprietario trasportato sul proprio mezzo, che subisce lesioni perché ha permesso al conducente privo di abilitazione alla guida di condurre il veicolo, ha diritto comunque al risarcimento, anche se ridotto.  A ribadire il principio la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella recente sentenza n. 25391/18 depositata lo scorso 12 ottobre.

La vicenda. Con ricorso notificato 1’11 gennaio 2017, G. C. ha impugnato per cassazione la sentenza numero 2962 del 2016 resa dalla Corte d’appello di Napoli, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza numero 6339/2012 del Tribunale della città partenopea che lo aveva anche condannato al pagamento in favore di Milano assicurazione, oggi UnipolSai assicurazioni S.p.A., delle spese del giudizio.

Il caso origina da una controversia su un sinistro stradale (successo a Napoli nel 2005) promossa innanzi al Tribunale di Napoli dal ricorrente quale trasportato di una moto Honda 900, di sua proprietà, condotta da D. R., che era risultato privo di idonea patente di guida e procedere al centro della strada a velocità sostenuta e in “impennata” su di una sola ruota.

L’attore sosteneva che l’incidente era stato provocato da un’auto, rimasta sconosciuta, che aveva sfiorato la moto in quel frangente. Pertanto, nella causa di primo grado aveva chiesto l’accertamento della responsabilità sia del conducente della moto che aveva adottato una manovra impropria, sia del veicolo rimasto sconosciuto. Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell’impresa designata per la gestione del fondo vittime della strada e la domanda rivolta alla propria assicurazione Milano assicurazioni S.p.A., sull’assunto che il conducente della moto (rimasto contumace) non fosse abilitato alla guida della moto di quella cilindrata e che il proprietario della moto stessa non avesse impedito a questi di condurla; inoltre, il giudice aveva riconosciuto un concorso di colpa tra il ricorrente e il conducente della moto, condannando quest’ultimo al pagamento dei danni a favore del primo per la quota di responsabilità riconosciuta.

Nell’atto di appello l’impugnante, qui ricorrente, aveva chiesto che fosse accertata la responsabilità solidale, concorsuale e alternativa del conducente della moto e del pirata della strada; inoltre aveva chiesto l’autorizzazione al deposito della patente del conducente e, se del caso, di acquisirne la produzione ai sensi dell’articolo 213 cod. proc. civ., e infine deferiva giuramento decisorio al conducente della moto sulla circostanza del possesso di patente di tipo D alla data del 14 aprile 2005, data dell’incidente.

La Corte d’appello aveva però rilevato che non fosse provato il concorso causale nell’incidente di una autovettura rimasta sconosciuta e che la manovra pericolosa posta in essere dal conducente della moto aveva efficacia assorbente nella determinazione del sinistro. La Corte inoltre ha respinto il secondo motivo di gravame sulla considerazione che la produzione della patente offerta ai sensi dell’articolo 345, comma 3 cod. proc. civ., fosse da considerarsi inammissibile in quanto non vi era prova che l’appellante si fosse attivato nel corso del processo di prime cure per ottenere il predetto documento, né che egli avesse mai aderito alla richiesta della compagnia assicuratrice di acquisire copia dello stesso presso la pubblica amministrazione competente. Per quanto riguarda il giuramento decisorio, la Corte riteneva che esso fosse irrilevante ai fini della decisione, dato che l’eventuale possesso della patente D non avrebbe comunque abilitato il conducente alla guida della motocicletta di grossa cilindrata all’epoca del sinistro. La Corte riteneva, inoltre, che il comportamento assunto dall’appellante, proprietario della moto, nell’affidare a un terzo la conduzione del veicolo senza verificare se quest’ultimo fosse abilitato a condurlo rilevasse sia da un punto di vista di inoperatività della garanzia assicurativa, risultando egli coautore della condotta lesiva, sia sotto l’aspetto del concorso di colpa ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, cod. civ., nella determinazione dell’evento dannoso, per essersi fatto trasportare sul proprio potente motoveicolo da un terzo non provvisto di patente. Il comportamento colposo del danneggiato pertanto avrebbe eliso il nesso causale tra danno ed evento, che era pertanto da ricondursi esclusivamente all’imprudenza del proprietario nell’affidare il proprio veicolo a chi non era abilitato alla guida.

Nella sentenza, la Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi del ricorso, ma, ciò che qui preme, ha accolto il sesto e il settimo. “Con il sesto motivo – scrivono gli Ermellini – il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della norma di cui all’articolo 1227 cod.civ. dell’articolo 1917 cod.civ., nonché dell’articolo 2 delle condizioni contrattuali di polizza e degli articoli 122 e 129 del Codice delle Assicurazioni. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello non avrebbe potuto escludere l’operatività della garanzia assicurativa per il trasportato anche nel caso in cui l’assicurazione non fosse operante in simili casi in forza di espressa disposizione di legge o di polizza. L’interpretazione data dalla Corte di merito non sarebbe conforme ai principi stabiliti sia dalla giurisprudenza di questa corte (Cass. civile numero 18.308-2014 e Cass. Sez.III, sentenza n. 14.699-2016), sia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia resa nel caso C-537/03. Il motivo è fondato. In merito, va richiamato l’orientamento espresso da Cass. Sez.III, sentenza n. 14699-2016, che ha sancito che «in materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. “foglio rosa”, salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello del trasportato, sicché l’affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l’imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni». Si ritiene, in primo luogo, che Corte di merito abbia tratto argomenti non coerenti con il suddetto principio, in particolare ragionando sull’assunto che il proprietario abbia contribuito alla determinazione di un danno a sé solo per il fatto di avere consentito il trasporto da parte di chi non era abilitato alla guida della moto. A livello di principi dettati dall’Unione europea si pongono ulteriori ostacoli per interpretazioni della normativa nazionale o delle polizze che consentano la non operatività della polizza in simili situazioni di affidamento del veicolo assicurato a persona non abilitata. La Corte di Giustizia, nel procedimento C-537/03, Candolin e a., con sentenza del 30 /06/2005 ha sancito che <l’art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e l’art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella determinazione del danno subìto, il risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo, il conducente del quale ha causato l’incidente, è irrilevante>. Tale principio di diritto è stato ribadito nel procedimento Churchill Insurance ltd , C-442/10, deciso il 1/12/2011, in un’ipotesi in cui la legge nazionale prevedeva l’esclusione della copertura assicurativa per il proprietario-trasportato che ha dato il permesso di guidare a un conducente non assicurato. In tale materia è stato infatti ritenuto che gli Stati membri devono esercitare le proprie competenze nel rispetto del diritto comunitario e, segnatamente, dell’art. 3, n. 1, della prima Direttiva, dell’art. 2, n. 1, della seconda Direttiva e dell’art. 1 della terza Direttiva (Direttiva 84/5/CEE – Artt. 1, n. 4, e 2, n. 1 – Terzo vittima – Autorizzazione alla guida esplicita o implicita – Direttiva 90/232/CEE – Art. 1, primo comma – Direttiva 2009/103/CE – Artt. 10, 12, n. 1, e 13, n. 1), il cui obiettivo consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri, vittime di un incidente causato da un veicolo, di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti. Le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, pertanto, non possono privare le suddette disposizioni del loro effetto utile. Ciò si verificherebbe, segnatamente, se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali e astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno. Per la Corte dell’Unione europea, dunque, solo al verificarsi di circostanze eccezionali, in base ad una valutazione caso per caso, l’ampiezza del risarcimento della vittima può essere limitata. Nel contesto della valutazione della sussistenza di tali circostanze e del carattere di proporzionalità del limite al risarcimento, la cui competenza spetta al giudice nazionale, è irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente. Infatti, nel prevedere che l’assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione degli autoveicoli copra la responsabilità per i danni alla persona di tutti i passeggeri, ad eccezione del conducente, l’art. 1 della terza direttiva si limita a fissare una distinzione tra il detto conducente e gli altri passeggeri. Inoltre, gli obiettivi di tutela impongono che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente. Il proprietario dell’autoveicolo, pertanto, in quanto passeggero, non è escluso dal beneficio del risarcimento. Conseguentemente, sia con riferimento ai principi sanciti da questa Corte in tema di concorso colposo della vittima nella determinazione del sinistro, sia con riferimento ai criteri d’interpretazione delle norme di derivazione europea sanciti dalla Corte di Giustizia, la statuizione della Corte d’appello in ordine alla prevalenza assoluta della responsabilità del proprietario e/o alla inefficacia o inoperatività della polizza assicurativa per il proprietario trasportato, vittima del sinistro, ove abbia consentito la guida a un soggetto non abilitato, non risulta conforme ai principi di diritto che governano la materia dell’ assicurazione obbligatoria per i veicoli a motori”.

Non solo. “Con il settimo motivo – prosegue la sentenza – il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in relazione all’articolo 112 cod. proc .civ., nonché 132 cod. proc. civ., comma 4 cod. proc .civ. ex articolo 360 numero 4 cod. proc. civ.. Con tale censura il ricorrente deduce che la Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto rilevante, sotto il profilo del concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso, il comportamento del ricorrente per non essere il primo intervenuto per impedire una condotta di guida rischiosa. Anche questo motivo è fondato. La Corte territoriale innanzitutto pretermette l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale, un’eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito, non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito. Pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento ( v. Cass. sez III, 14699/2016 4v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426; Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18177; Cass. sez. 3, sentenza 11 marzo 2004 n. 4993, cit.). Ma vi è di più. La cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata, per così dire, preventivamente – ovvero quando il sinistro è ancora soltanto una mera eventualità – ad esempio nel salire su un veicolo condotto da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, occorrendo invece un’attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso (v. Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005 n. 27010, che evidenzia come accettare di salire su un’auto guidata da conducente inadeguato – in quel caso, per debolezza alcolica – non dà luogo neppure al concorso colposo nel sinistro, perché tale condotta non è comportamento materiale di cooperazione incidente sulla determinazione dell’evento dannoso). D’altronde, l’accettare che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto non idoneo non può intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni, che potranno generarsi da tale guida, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili (così ha ancora puntualizzano Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993 e Cass. sez III, sentenza n.14699/2016)”.

In conclusione, la suprema Corte, in accoglimento dei motivi sei e sette, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli rinviando la causa alla stessa corte in diversa composizione “affinché decida alla luce dei suddetti principi”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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