Con la recente sentenza n. 3291/2016, la Cassazione ha aperto le porte al risarcimento del cosiddetto straining ovvero una forma di mobbing più tenue in cui manca l’elemento della ritualità/sistematicità delle condotte vessatorie in danno del lavoratore.
Lo straining – così è stata definita la condotta lesiva in danno di una dottoressa presso la struttura ospedaliera ove prestava la propria attività lavorativa – viene dunque distinto dal vero e proprio mobbing, che si configura tutte le volte in cui il datore di lavoro (mobbing cosiddetto verticale) e/o i colleghi (mobbing orizzontale) pongono in essere una serie di condotte ostili, che siano sistematiche e che si protraggono nel tempo, mirate a determinare nel lavoratore “l’emarginazione e l’esclusione della vittima dal gruppo”, con conseguenze sul suo stato psicofisico (Corte Costituzionale, sent. n. 359 del 19 marzo 2003): ovviamente, affinché possa ritenersi configurato il mobbing, tra le condotte vessatorie e la situazione di stress del lavoratore dovrà sussistere un nesso causale e il lavoratore dovrà quindi dimostrare che le vessazioni subite sul luogo di lavoro hanno determinato questa condizione di stress.
Nel caso di specie la lavoratrice ha evidenziato condotte lesive che non erano state ripetute nel tempo e si identificavano come condotte del tutto isolate; pur tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che anche laddove le condotte siano isolate ma in grado comunque di determinare una condizione di stress del lavoratore, questo va risarcito in ogni caso. Si è dunque data vita ad una nuova forma di mobbing, che viene però inquadrata come una forma per così dire più tenue, la quale tuttavia, ledendo lo stato psicofisico del lavoratore, deve essere risarcita.
Ai fini della configurabilità dello straining sarà pertanto sufficiente il solo requisito della alterazione dello stato psicofisico del lavoratore e la determinazione nello stesso di una situazione di particolare stress, mentre non sarà rilevante la circostanza che tale condizione sia stata determinata con condotte non ripetute nel tempo e quindi sistematiche: infatti anche condotte del tutto isolate possono essere in grado di determinare un ambiente di lavoro ostile in cui il lavoratore possa sentirsi in qualche modo preso di mira e penalizzato nello svolgimento del suo lavoro.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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