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Com’è noto, la cosiddetta Legge Gelli n. 24/2017, nel riformare la disciplina della responsabilità medica, ha introdotto nel codice penale un nuovo articolo, il numero 590-sexies, dedicato alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. E’ proprio su questa norma che verte la recentissima sentenza della Cassazione, la numero 50078 depositata il 31 ottobre 2017, la quale si è soffermata ad analizzarne l’effettiva portata.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha chiarito preliminarmente che l’eventuale non punibilità del fatto è applicabile per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge Gelli, anche ai procedimenti pendenti in terzo grado.

In relazione, poi, ai confini del nuovo articolo, i giudici hanno sottolineato che è pacifico, in quanto esplicitato dalla stessa norma, che con essa è stato superato il problema del grado della colpa, attraverso l’abrogazione della disciplina penale relativa alla depenalizzazione della colpa lieve della legge Balduzzi, e che l’innovazione è stata quindi limitata alle sole situazioni che possono essere astrattamente ricondotte all’imperizia, non punibili neanche in caso di colpa grave.

In sostanza, con la legge Gelli si è tentato di attenuare il giudizio sulla colpa medica mediante l’introduzione di una causa di esclusione della punibilità per la sola imperizia e subordinandone l’operatività al rispetto, da parte dell’esercente la professione sanitaria, delle raccomandazioni previste dalle linee guida definite e pubblicate in base alla stessa legge n. 24 o, in loro assenza, delle buone pratiche clinico assistenziali, in ogni caso adeguate al caso concreto. Il tutto con la dichiarata finalità di evitare che il sanitario agisca nel costante timore di “ingiuste rappresaglie”, alimentando il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, e di favorire, piuttosto, la necessaria serenità operativa.

In definitiva, quindi, per la Corte deve ritenersi che la causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria prevista dal secondo comma del nuovo articolo 590-sexies c.p., al ricorrere delle condizioni ivi stabilite (rispetto delle linee guida o delle buone prassi), operi nel solo caso di imperizia, a prescindere dal grado della colpa “essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse“.

Nel caso di specie, i giudici del merito avevano riscontrato la grave imperizia del sanitario, senza però effettuare alcuna considerazione circa il rispetto delle linee guida o delle buone pratiche da parte dello stesso durante l’intervento medico “incriminato”. Ma l’effettiva applicabilità della causa di non punibilità non può prescindere da tali circostanze e, pertanto, si sarebbe reso astrattamente necessario un annullamento con rinvio per accertare la ricorrenza di tali circostanze.

Tuttavia, sulla vicenda è maturata la prescrizione e, in virtù di quanto stabilito dalla nota sentenza Tettamanti, la Cassazione non ha potuto che procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai soli effetti penali: il reato è stato pertanto dichiarato estinto.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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