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Recentemente la Cassazione ha emanato alcuni pronunciamenti che hanno posto in capo la totale (o quasi) responsabilità per gli investimenti subiti ai pedoni e alla loro condotta, per essersi “buttati” all’improvviso sulla carreggiata o aver attraversato su strade ad alto scorrimento, di notte o anche parlando al cellulare.

La tesi sostenuta dalla Suprema Corte è che anche chi va a piedi è un utente della strada, per quanto debole, e come tale deve rispettare le regole, come tutti gli altri. Ciò non significa però che il pedone non debba beneficiare della dovuta tutela e che lo si possa travolgere impunemente solo perché attraversa la strada appena fuori dalle strisce pedonali, magari in una piazza o in un luogo particolarmente frequentato.

Di più, gli Ermellini chiariscono che non si può determinare a priori la distanza dalle strisce entro la quale opera il diritto di precedenza, dovendo tenere conto del quadro complessivo entro il quale avviene l’attraversamento.

 

Incidente tra bici e pedone

La Cassazione ha chiarito quest’importante concetto nella sentenza n. 47204/19 depositata il 21 novembre 2019, decidendo definitivamente sulle responsabilità di un incidente tanto particolare quanto tragico avvenuto nel Messinese.

Un ciclista aveva investito una donna che attraversava la strada ed era tragicamente deceduto in seguito alla caduta dalla bicicletta. Il pedone, che invece se l’è cavata, è stata indagata per omicidio colposo aggravato dalle norme sulla circolazione stradale in quanto le si imputava di aver attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali.

Il tribunale di Messina, tuttavia, l’ha mandata assolta, sentenza confermata dalla Corte d’appello, per insussistenza del fatto e sulla base di tutta una serie di argomentazioni:

  • l’attraversamento pedonale in questione era ampiamente segnalato, circostanza che avrebbe dovuto imporre al ciclista di prestare particolare attenzione;
  • la donna stava attraversando a soli nove metri di distanza dalle strisce;
  • tale circostanza a carico del pedone non era rilevante, in quanto l’elevata velocità del velocipede e l’assenza di cautela da parte del suo conducente portavano a ritenere che questi l’avrebbe investita comunque anche se si fosse trovata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

 

Attraversamento del pedone avvenuto fuori dalle strisce

I familiari della vittima hanno dunque proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello contestando la ricostruzione del sinistro, nella quale sarebbero stati erroneamente rinvenuti profili di imprudenza nella condotta del ciclista, per la velocità elevata e l’andatura “in scia” rispetto a un altro ciclista, tale da impedire la visuale, ignorando il verbale redatto dalla polizia municipale, indicativo invece dell’andatura regolare del ciclista – gli agenti peraltro avevano sanzionato solo il pedone -, come pure le dichiarazioni rese dall’altro ciclista che accompagnava la vittima persona offesa, la documentazione agli atti e le valutazioni del consulente tecnico di parte.

I familiari hanno altresì obiettato che i giudici di merito non avevano indicato la velocità che sarebbe stata prudenziale, da parte del ciclista, rispetto alle circostanze accertate nel caso di specie e che, di più, non avevano neppure individuato la velocità in concreto tenuta dal loro caro.

E hanno battuto sulla condotta dell’imputata, che avrebbe effettuato l’attraversamento con gesto repentino, sbucando tra due autovetture parcheggiate a lato della strada, e che soprattutto avrebbe dovuto dare la precedenza alla bicicletta, obbligo che si profila ogni qual volta, come nel caso di specie, si attraversi al di fuori delle apposite strisce: tutte violazioni che configuravano quanto meno un concorso di colpa.

 

Irrilevante l’attraversamento poco fuori dalle strisce

Ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Il Collegio – recita la sentenza – si è soffermato sulle specifiche modalità con le quali venne effettuato l’attraversamento della sede stradale, in prossimità di un passaggio preventivamente segnalato anche da segnaletica verticale, oltre che da rallentatori ottici di velocità. Ed ha chiarito che la presenza del pedone risultava in concreto del tutto prevedibile, tenuto pure conto del fatto che la donna proveniva da un’area di sosta”.

La Cassazione ha quindi sottolineato come il profilo di colpa ascritto al pedone, per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, sia risultato “causalmente non rilevante, rispetto alla concreta dinamica dell’incidente. Ciò in riferimento al modesto grado di difformità tra la condotta attesa e quella in concreto tenuta. La Corte d’Appello ha infatti rilevato che anche laddove l’attraversamento della sede stradale fosse avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, il ciclista avrebbe ugualmente investito il pedone, atteso che la condotta di guida del primo è risultata, in concreto, inosservante degli obblighi prudenziali che scattano in prossimità degli attraversamenti pedonali”.

Gli Ermellini al riguardo ricordano che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il conducente di un veicolo “è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. La Corte ha altresì chiarito che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale

In tale ambito ricostruttivo, la Suprema Corte in pregresse sentenza ha sottolineato che, nel caso in cui il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali, il conducente di un veicolo deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere una andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti.

Dunque, secondo i giudici del Palazzaccio il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte d’Appello è risultato consonate rispetto ai tali principi di diritto, “posto che i giudici di merito si sono conferentemente soffermati sulle caratteristiche del tratto stradale in cui si è verificato l’investimento, caratterizzato per l’appunto dalla presenza di attraversamento pedonale e da esercizi commerciali”.

 

Corretto lo sviluppo dell’indagine sulla causalità della colpa

Infine, per la Suprema Corte anche il ragionamento di tipo controfattuale sviluppato dalla Corte territoriale, sull’inutilità del comportamento alternativo lecito da parte del pedone, “risulta conferente rispetto alle indicazioni offerte dal diritto vivente sul versante della cosiddetta a causalità della colpa” (…)

Le valutazioni espresse dalla Corte d’Appello, nel confermare l’esclusione di ogni profilo di responsabilità penale in capo al pedone risultano del tutto coerenti, rispetto alla richiamata indagine sulla causalità della colpa, indagine tanto più di necessaria in presenza del fattore causale integrato dalla imprudente condotta di guida della persona offesa, nei termini sopra ricordati”.

Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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