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Laddove venga appurato che una “insidia” sulla strada è stata la “causa esclusiva” di un sinistro, il danneggiato non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitarla.

A riaffermare con forza questo principio la Cassazione, terza sezione civile, con l’interessante sentenza n. 14379/19 depositata il 27 maggio scorso.

 

Società autostradale condannata per non aver rimosso il ghiaccio

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva condannato la Strada dei Parchi s.p.a. al risarcimento, in favore di un automobilista, dei danni patiti in seguito a un sinistro stradale verificatosi sull’autostrada A-24 Roma-L’Aquila, che la società ha in concessione: l’incidente era stato causato da una lastra di ghiaccio non segnalata formatasi sul tratto autostradale percorso dal danneggiato.

A fondamento della decisione, la corte territoriale aveva evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente sottolineato la mancata adeguata sorveglianza del tratto autostradale sottoposto al suo controllo da parte della concessionaria, che aveva quindi consentito la formazione della pericolosa lastra di ghiaccio, individuata quale causa esclusiva del sinistro.

 

Il ricorso per Cassazione del concessionario

La Strada dei Parchi però ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione. Con il primo, quello che qui interessa, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 113 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale – a suo dire – erroneamente deciso la controversia sulla base del solo riferimento all’art. 2051 c.c., trascurando l’applicazione della presunzione di colpevolezza dei protagonisti del sinistro stradale, in difetto di prova contraria, in conformità al disposto normativo di cui all’art. 2054 c.c.

Per la Suprema Corte, tuttavia, il motivo è infondato. Gli Ermellini osservano come la corte territoriale, a seguito della complessiva ricostruzione del fatto (in conformità a quanto disposto nella sentenza del primo giudice), abbia positivamente attribuito, ai fini dell’individuazione delle premesse dell’evento dannoso, un rilievo causale esclusivo all’insidia costituita dalla lastra di ghiaccio non tempestivamente rimossa dalla società autostradale, in tal modo (sia pur implicitamente) destituendo di alcuna rilevanza ogni possibile richiamo alla presunzione di colpevolezza che l’art.2054 c.c. attribuisce all’eventuale ruolo causale (o concausale) di tutti i protagonisti del sinistro, in difetto di prova contraria.

 

Il rilievo causale esclusivo dell’insidia esonera il danneggiato dalla prova

Proprio il positivo accertamento in concreto del rilievo causale esclusivo della pericolosità della cosa in custodia, la cui immediata dannosità è stata dai giudici di merito direttamente imputata alla responsabilità della società custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., “ha giustificato il corretto mancato riferimento al (sostanzialmente irrilevante) ruolo normativo dell’art. 2054 c.c., essendosi concentrata, l’integrale responsabilità del sinistro, sul solo fatto illecito della società ricorrente” recita la sentenza.

Sul punto, fermo il carattere assorbente del concreto accertamento del ruolo causale esclusivo della pericolosità della strada nella causazione del sinistro in questione – la Cassazione richiama quindi il “consolidato insegnamento” della giurisprudenza stessa Corte, “ai sensi del quale, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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