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In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni statali, nell’ipotesi di vetture date a noleggio, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1214/19, depositata il 17 gennaio.

Il caso. Il giudice di Pace di Firenze aveva accolto l’opposizione proposta da una società contro la cartella di pagamento emessa in relazione a una pluralità di verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada commesse da conducenti di vetture di sua proprietà ai quali questa li aveva concessi in locazione senza conducente, per un importo totale di oltre 14mila euro.

Il Tribunale di Firenze però ha riformato la sentenza. Secondo i giudici fiorentini, trattandosi di un’opposizione a cartella esattoriale fondata sul difetto di legittimazione sostanziale passiva, e, dunque, su una questione di merito, le relative ragioni avrebbero dovuto essere dedotte dalla società con l’opposizione ai verbali regolarmente notificati nei suoi confronti, non avendo alcuna incidenza sul relativo onere il fatto che i verbali furono notificati ai conducenti.

Contro la sentenza la società proprietaria e locataria dei mezzi ha dunque proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi, mentre il Comune di Firenze ha resistito con contro-ricorso. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, 386 Reg. C.d.S. e art. 196 C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza è stata contestata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il difetto di legittimazione sostanziale passiva avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di opposizione avverso i verbali di accertamento, notificati alla società. Il ricorrente sosteneva invece che, ai sensi dell’art. 296 C.d.S., comma 1 e art. 84 C.d.S., l’organo accertatore, una volta verificato che il veicolo era di proprietà di una società di noleggio, avrebbe dovuto procedere all’archiviazione del procedimento nei confronti della società proprietaria, essendo responsabili solamente i locatari e i due conducenti dei veicoli concessi in locazione, nei cui confronti l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’ulteriore notifica del verbale. Da qui la possibilità della società di far valere il difetto di legittimazione passiva con l’opposizione contro la cartella di pagamento.

Nel secondo motivo, invece, si denunciava l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione ed errata applicazione dell’art. 196 C.d.S. Il motivo riproponeva, sotto diverso profilo, la tesi secondo cui, nel caso di vetture date in noleggio senza conducente, una volta che la società abbia comunicato i nominativi dei clienti, il proprietario non sarebbe obbligato in solido con il locatario ed il conducente al pagamento della sanzione per violazione al codice della strada.

I motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, tuttavia, sono stati dichiarati infondati dagli Ermellini, che hanno respinto il ricorso. “La Suprema Corte – si legge nell’ordinanza – intende dare continuità al principio, già affermato da Cass. n. 18988/2015, e ribadito di recente in una controversia fra le stesse parti dell’odierno giudizio, secondo cui «in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l’art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore» (Cass.n.1845/2018). La ratio della decisione impugnata, e cioè che la società avrebbe dovuto far valere il difetto di legittimazione passiva tramite la tempestiva opposizione del verbale alla stessa notificato, è in linea con tale principio, conseguendone pertanto il rigetto del ricorso”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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