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La questione dell’omessa comunicazione dei dati del conducente rischia di diventare un vero terno al lotto per chi fa il ricorso contro la seconda contravvenzione. Se l’ordinanza della Cassazione dell’inizio del 2018 aveva fatto “sperare” agli automobilisti che vi fossero possibilità per evitare la decurtazione dei punti in caso di mancata contestazione immediata della contravvenzione, ora sembra che le sorti si siano per l’ennesima volta rovesciate. Almeno con riferimento alle auto intestate alle società.

Con l’ordinanza 30939 del 29 novembre 2018, infatti, la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, ha statuito che, se non c’è una valida motivazione a fondamento della dimenticanza degli estremi del conducente, il non fornire i suoi dati implica comunque una multa.

Ma andiamo con ordine. Può succedere – anzi è assai frequente – che la polizia elevi una multa a un’automobile senza fermarla sul momento. In tal caso il verbale viene spedito a casa del proprietario. Nell’impossibilità, tuttavia, di sapere chi era l’effettivo conducente del mezzo, al fine di decurtare i punti dalla patente, l’autorità obbliga il proprietario del mezzo a fornire, entro 60 giorni, tali dati per iscritto. Per questi si apre, a questo punto, una scelta: se comunica gli estremi della patente di chi era alla guida dell’auto (potrebbe essere lui stesso), quest’ultimo perde i punti; se invece non lo fa, nessun punto viene sottratto, ma il titolare dell’auto riceve una seconda contravvenzione, questa volta più salata della prima (da 282 a 1.142 euro).

Si è subito posto un problema: che succede se ci si dimentica a chi si è prestata l’auto? Immaginiamo una famiglia con cinque componenti e una sola macchina condivisa da tutti. Come fare a ricostruire chi era alla guida il giorno e nel momento dell’infrazione? Così si è detto: l’importante è rispondere alla polizia, anche dicendo di non poter ricordare. La norma è infatti chiara nel richiedere un “giustificato motivo” per poter scampare alla seconda multa e tale sarebbe il fatto che il mezzo viene utilizzato da più persone. Sulla scia di questa interpretazione, quest’anno la Suprema Corte ha sposato l’indirizzo pro-automobilista stabilendo la nullità del verbale per chi riesce a dimostrare l’impossibilità a ricordare chi guidava la propria auto

L’ultimo pronunciamento invece affronta il caso di un veicolo aziendale, intestato cioè a una società. Potrebbe sembrare che, in tale ipotesi, a maggior ragione, sia ancora più difficile ricordare chi era alla guida visto che il numero dei dipendenti dell’azienda potrebbe essere elevato. E invece la Corte dà una risposta diametralmente opposta. Il proprietario dell’auto deve sapere a chi affida la guida del veicolo. E non fa differenza se il mezzo appartiene a una persona fisica o giuridica. La seconda multa scatta se non si comunicano alle autorità i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione a meno di un “giustificato motivo”, che può senz’altro essere una situazione imprevedibile. Ma in tal caso il soggetto onerato deve comunque dimostrare quali misure ha adottato per individuare e ricordare nel tempo l’identità di coloro che si avvicendano al volante.

Certo, un conto è la gestione di un parco macchine aziendale dove è quasi d’uso un registro su chi impiega i singoli mezzi e in che occasione, un altro l’uso dell’auto di famiglia dove invece si è soliti scambiare i mezzi di locomozione senza formalismi. Ma anche nel secondo caso il proprietario deve ricostruire chi era alla guida, magari facendosi aiutare dai congiunti, altrimenti è responsabile in prima persona se non dimostra di aver fatto tutto quanto ragionevolmente necessario per osservare l’obbligo.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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