Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e non vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

Non conta un eventuale concorso di colpa del suo sottoposto, la cui condotta può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità solo laddove presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, ponendosi in tal modo come causa esclusiva dell’evento.

A ribadire con forza questo principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24629/19, depositata il 2 ottobre, con la quale ha definitivamente respinto il ricorso di un’impresa edile.

 

L’azione di regresso dell’Inail

Il giudice del Lavoro di Salerno aveva accolto la domanda di regresso esercitata dall’Inail nei confronti di un’impresa edile per l’importo di 41.261,24 euro in relazione alle prestazioni erogate a un dipendente infortunatosi sul lavoro.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 18 novembre 2013, aveva respinto l’appello proposto dalla ditta contro la sentenza dopo aver rilevato che l’azione di regresso poteva essere proposta dall’Inail anche in mancanza di accertamento del reato in sede penale e che, comunque, la datrice di lavoro si era resa responsabile dell’infortunio per omessa sorveglianza.

La società ha presentato ricorso contro quest’ultima sentenza anche per Cassazione, asserendo che non sussistevano i presupposti per l’esercizio dell’azione di regresso nei suoi confronti, non essendo stata accertata la sua responsabilità penale in ordine all’infortunio occorso al proprio dipendente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 cod. civ. e 185 cod. pen., che il suo comportamento non era stato né doloso, né colposo, e che i presupposti per l’affermazione della sua responsabilità civile non potevano ritenersi sussistenti per effetto della redazione del solo verbale della Polizia di Stato di sequestro del cantiere risalente al 1996, contenente la sola descrizione dello stato dei luoghi, senza alcun accertamento circa l’adozione o meno di misure di sicurezza.

 

Secondo l’impresa il comportamento del lavoratore sarebbe stato anomalo

Inoltre l’impresa lamentava l’erronea rappresentazione dei dati di fatto dedotti dall’istituto assicuratore, non corrispondenti alla loro reale dinamica, in conseguenza dei quali si verificò l’infortunio oggetto di causa.

A detta dei ricorrenti, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell’insussistenza di comportamenti eseguiti in violazione della norma di cui all’art. 2087 cod. civ., in quanto sul lato del condominio ove si era verificato l’infortunio non erano presenti impalcature, mentre il personale della ditta stava eseguendo solo la preparazione dell’intonaco all’interno dei balconi esistenti, forniti di parapetti ed ai quali si accedeva dall’interno degli appartamenti; inoltre, il comportamento del lavoratore infortunatosi sarebbe stato assolutamente anomalo, imprevisto e non autorizzato, essendo il suo compito solo quello di preparare l’intonaco all’interno del balcone, mentre egli aveva arbitrariamente posizionato una tavola per passare sul balcone laterale al quale avrebbe potuto accedere dall’interno dell’edificio.

Quanto all’eccezione dell’istituto, accolta dai giudici di merito, circa il fatto che l’infortunato era un apprendista al quale avrebbe dovuto essere affiancato un operaio esperto, la ricorrente osserva non solo che l’attività pretesa dall’infortunato era estremamente semplice ed adatta alla sua funzione, ma anche che l’art. 11 della legge n. 25 del 1955 sull’apprendistato non prevedeva tra gli obblighi del datore di lavoro quello di dover affiancare all’apprendista un operaio esperto.

 

L’autonomia del giudizio di regresso

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il ricorso è infondato. Gli Ermellini ricordano innanzitutto come sia consolidato l’orientamento di legittimità circa l’insussistenza della necessità di un previo accertamento in sede penale del fatto costituente reato ai fini della possibilità per l’istituto assicuratore di esperire l’azione di regresso, “tanto che costituisce oramai principio consolidato quello dell’autonomia del giudizio di regresso rispetto a quello condotto in sede penale.

Si è, infatti affermato – recita la sentenza – che, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell’Inail nei confronti della persona civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, ma l’accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile”.

Ancora, “si è anche statuito che, in base al diritto vivente formatosi anche in seguito ai numerosi interventi della Corte costituzionale in materia, l’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell’azienda o alla sorveglianza dell’attività lavorativa, ritenuti civilmente responsabili di un infortunio verificatosi in danno di un dipendente, è esercitabile autonomamente senza dover necessariamente attendere l’instaurazione o l’esito del procedimento penale per il fatto da cui è derivato l’infortunio e senza che, quindi, assuma alcun rilievo l’eventuale conclusione di tale ultimo procedimento con un provvedimento di archiviazione o proscioglimento in sede istruttoria”.

La Cassazione rammenta anche che, in base all’art. 295 c.p.c., il giudizio instaurato dall’Inail nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per effetto di un infortunio sul lavoro, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell’esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per i medesimi fatti, “giacché, in applicazione dell’art.654 c.p.p., l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà fare stato nei confronti dell’Inail, che non è parte nel giudizio penale e che non era legittimato a costituirsi, trattandosi non della proposizione di un’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, ma dell’azione di regresso, diversa da quelle considerate dall’art. 74 c.p.p.”.

 

L’apprendista era privo di cinture ed era stato lasciato solo

Confermata quindi la legittimità dell’azione di regresso dell’Inail, la Cassazione entra nel merito delle responsabilità dell’infortunio, respingendo le asserzioni dell’impresa, non risultando superata la “ratio decidendi” formatasi sull’accertamento della sussistenza delle condizioni di rischio a cui era stato esposto l’apprendista e sulla mancanza della prova liberatoria da parte della datrice di lavoro”.

Secondo gli Ermellini, la Corte Territoriale ha posto ben in evidenza che l’infortunato, che lavorava come giovane apprendista, era caduto dal secondo piano mentre passava da un balcone all’altro dell’edificio oggetto di intervento, servendosi di tavole di legno da lui stesso approntate.

E’ anche che il suo compito era preparare l’intonaco stando all’interno del balcone. Ma è anche vero “che l’infortunato – sottolineano i giudici del Palazzaccio – aveva dichiarato che doveva passare all’altro balcone, per cui logicamente la Corte territoriale ha tratto il convincimento sulla necessità dell’operazione, così come ha avuto modo di accertare che quella parte dello stabile era sprovvista di impalcatura e che l’apprendista non era dotato di cinture di sicurezza ed era stato lasciato solo a svolgere il suo lavoro, senza essere affiancato da un operaio esperto, per cui era evidente una responsabilità della datrice di lavoro per omessa sorveglianza”.

Gli Ermellini con l’occasione rammentano che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro “sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento”.

Ma a tale scopo, precisano i giudici, “è necessaria una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”.

 

Vigilanza e controllo sui giovani e il rischio elettivo

Tra l’altro, proprio con riferimento alla circostanza, ritenuta nell’impugnata sentenza di non scarso rilievo, per la quale l’infortunato era un giovane apprendista carpentiere che necessitava, in quanto tale, di essere affiancato da un operaio esperto, la Cassazione sottolinea con forza che “il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro, a norma dell’art. 2087 cod.civ, assolto con l’adozione di tutte le cautele necessarie ade evitare il verificarsi dell’evento dannoso ed anche con l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si atteggia in maniera particolarmente intensa proprio nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti,, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l’educazione alla sicurezza del lavoro.

Conseguentemente, l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.p.r. n. 626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto, “non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, specie quanto ai compiti dell’apprendista, alle istruzioni impartitegli, all’informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa rivestire rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere, come nella specie, un’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato”.

Per quel che concerne, infine, l’ipotesi del cosiddetto “rischio elettivo”, dopo aver premesso che la “ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela”, la Cassazione torna a ribadire che la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste “soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

In assenza di tale contegno, l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante, sia sotto il profilo causale sia sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto”. Di qui il rigetto totale del ricorso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content