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Se un operatore sanitario rimane contagiato nell’espletamento del suo lavoro per l’inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, deve risponderne il medico competente alla valutazione dei rischi e alla definizione dei Dpi necessari.

Questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21521/21 depositata il primo giugno 2021, condannando definitivamente, appunto, il dottore dell’Asl preposto.

 

Medico dell’Asl condannato per lesioni colpose gravi subite da un infermiere

Il medico in questione, che operava per l’Asl di Vallecamonica Sebino, era infatti già stato giudicato responsabile dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello di Brescia del reato di lesioni colpose gravi ai danni di un infermiere professionale con conseguente condanna alla pena di legge.

L’operatore, in servizio  all’ospedale di Esine, aveva contratto il virus dell’epatite nello svolgimento della propria attività nell’agosto del 2013:  mentre effettuava un prelievo di sangue su una paziente affetta da HVC e HVB, a causa di un improvviso movimento della mano di quest’ultima, era stato accidentalmente punto dall’ago che stava utilizzando nell’arteria radiale del polso sinistro.

Secondo  i giudici, cioè era stato possibile perché il danneggiato aveva in uso un ago cannula 18G Delta2, sprovvisto di dispositivo di sicurezza, e la malattia che aveva contratto era da attribuirsi all’imputato che, in qualità per l’appunto di medico competente dell’Azienda Sanitaria, aveva omesso di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione del rischio biologico rappresentato, per il personale sanitario addetto all’Unità operativa di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Esine, anche dalla possibile contrazione di patologie infettive per via ematica a causa di punture e ferite con aghi e taglienti contaminati da sangue infetto.

 

L’operatore si era contagiato con un ago mentre effettuava un’iniezione a un paziente infetta

La Corte di appello, ribadendo il giudizio del Tribunale, aveva ritenuto accertato che la malattia era stata contratta in occasione del prelievo ematico eseguito sulla paziente infetta, e che la sua durata era stata superiore a 40 giorni (configurandosi dunque la lesione grave), in quanto l’infermiere aveva dovuto sottoporsi a un trattamento farmacologico necessario per debellare il virus dall’organismo, con effetti collaterali che rendevano rilevanti, ai fini penali, anche le giornate di forzata inattività per ragioni di salute succedutesi nel corso della cura e imputabili a quelli stessi effetti collaterali.

E in ogni caso, avevano puntualizzato i giudici territoriali, nel concetto di malattia rilevante ai fini dell’integrazione del reato di lesioni personali rientra qualsiasi alterazione anatomico funzionale dell’organismo e quindi anche lo stato di alterazione determinato dalla presenza in esso di un fattore patogeno potenzialmente in grado di portare quel processo a conclamate forme di acutizzazione.

Quanto alla condotta illecita attribuita all’imputato, la Corte d’appello aveva ritenuto accertato che nell’agosto del 2013 non vi erano a disposizione aghi cannula protetti e che la scelta dell’operatore circa l’uso dei dispositivi denominati Butterfly – dotati di meccanismi di protezione – era determinata dall’uso che doveva essere fatto degli stessi e dalle condizioni del paziente, sicché non era una libera scelta dell’infermiere quella di fare ricorso agli aghi cannula non protetti piuttosto che al cd. Butterfly.

 

Medico preposto condannato per non aver disposto l’uso di aghi cannula protetti nel DVR

La Corte di appello aveva anche escluso che in ordine alla posizione del medico potesse essere significativo che gli aghi cannula protetti non fossero disponibili presso la farmacia dell’ospedale: infatti, gli veniva rimproverato di non aver previsto l’adozione e l’uso degli stessi nel Documento di Valutazione dei Rischi, alla cui stesura era stato chiamato a collaborare in qualità di medico competente.

E al riguardo la Corte territoriale aveva evidenziato che la tematica del rischio biologico conseguente all’utilizzo negli ospedali di aghi senza protezione era ben noto nella normativa specialistica dell’epoca del fatto, e che l’affermazione dell’imputato, secondo la quale egli avrebbe ripetutamente segnalato alla direzione sanitaria la proposta di adottare quei presidi suggeriti dall’evoluzione della tecnologia e dunque gli aghi protetti, non trovava corrispondenza nella documentazione acquisita agli atti.

Il definitiva, l’omissione ascritta al medico competente era effettivamente sussistente ed aveva avuto una sicura incidenza rispetto al verificarsi dell’evento, perché una sua eventuale segnalazione, corredata di specifiche indicazioni e valutazioni circa la pericolosità dell’utilizzo dei dispositivi privi di protezione e la necessità di una loro sostituzione, avrebbe avuto quale seguito la concreta esecuzione delle misure e l’approvvigionamento di quelle attrezzature.

A tal proposito, per la corte territoriale, era proprio l’individuazione nel Documento di Valutazione dei Rischi della specifica misura antinfortunistica ad orientare la spesa in modo da renderne possibile l’adozione e non piuttosto il contrario, senza contare che i giudici territoriali aveva escluso che il problema dei costi fosse un reale ostacolo, citando la testimonianza della direttrice della farmacia dell’azienda ospedaliera.

 

L’imputato ricorre per cassazione contestando in primis il nesso causale

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo cinque motivi. Con il primo censurava il ragionamento posto dalla Corte d’appello alla base del giudizio di sussistenza del nesso causale in quanto avrebbe violato il principio secondo il quale la responsabilità dell’imputato va accertata oltre ogni ragionevole dubbio.

La corte distrettuale, cioè, aveva ritenuto decisivo il fatto che non fossero stati provati altri episodi potenzialmente causativi dell’evento, nonostante, secondo il ricorrente, non fossero stati cercati e in particolare, nessun accertamento clinico fosse stato effettuato per individuare la reale causa di quanto accaduto all’infermiere.

Non sarebbe stato dunque corretto individuare una potenziale causa “per esclusione” senza in realtà una verifica sulle situazioni tutte potenzialmente causative dell’evento e, considerato l’ambiente nel quale operava l’infermiere, cioè il Pronto Soccorso, non era al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana che egli si fosse infettato in altre circostanze.

Il medico ha obiettato anche sulla considerazione che la la malattia avesse avuto una durata superiore a quaranta giorni sulla base di una nozione di malattia difforme dal concetto clinico, il quale, eccepiva, richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità: dunque, a suo dire la sentenza sarebbe stata viziata laddove computa un periodo di cura cautelativa per l’evenienza che il virus non fosse stato debellato.

 

E lamenta anche l’assoluzione del datore di lavoro e del responsabile del pronto soccorso

Il terzo motivo, quello che più preme ai fini delle responsabilità, riguarda l’illogicità della sentenza laddove egli era stato ritenuto corresponsabile con i soggetti (il datore di lavoro e il direttore del Pronto Soccorso) con i quali era chiamato a collaborare, nonostante questi ultimi fossero poi stati assolti.

Al venir meno della presunta responsabilità principale doveva necessariamente conseguire anche il venir meno quella concorrente e se il coimputato direttore dell’U.O. Pronto Soccorso era stato assolto per non avere egli poteri di spesa e nemmeno obblighi di segnalazione, non si poteva rimproverare alcunché anche a lui che si trovava nella medesima condizione. Ma è soprattutto l’assoluzione del datore di lavoro, il direttore generale dell’Asl, tenuto all’adempimento dei propri obblighi senza necessità di sollecitazioni esterne, che avrebbe reso illogica la sua condanna .

Un vizio motivazionale che il ricorrente rinviene anche laddove la Corte d’Appello aveva ritenuto che il rischio non fosse stato segnalato, nonostante fosse ben noto ed evidente e comunque fosse stato segnalato dall’imputato, dal direttore e da altri soggetti operanti al Pronto Soccorso. Così come sarebbe stata solo una mera deduzione, quella dei giudici, che dalla segnalazione sarebbe di certo seguita, da parte del datore di lavoro, l’adozione di misure, in quanto dalle prove acquisite emergeva come il direttore generale, pur avendo conoscenza del rischio, non ne aveva tenuto conto nel DVR.

 

L’imputato, inoltre, batteva sul fatto di non aver poteri di spesa

Nel quarto motivo, quindi, il ricorrente ha approfondito la circostanza che il medico competente non ha poteri di decisione e di spesa e, nello specifico, era emerso da tutte le testimonianze che non era disponibile un budget adeguato alla necessità di acquisto degli aghi cannula protetti. Ed è anche tornato sulla questione della segnalazione, lamentando il fatto che la condanna a suo carico fosse stata procurata senza escludere che vi fosse stata una denuncia del rischio anche solo in forma orale, non essendo previste forme particolari e che fosse rischio non rientrante nelle sue competenze.

Con l’ultimo, riassuntivo, motivo si censurava la sentenza impugnata per un ulteriore vizio motivazionale, per avere la Corte territoriale affermato il nesso causale tra la lesione del lavoratore e la sua condotta, senza considerare tutte le circostanze che avrebbero comunque impedito l’acquisto dei dispositivi, ovvero l’assenza di fondi.

 

La Cassazione rigetta tutte le doglianze

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, la Suprema Corte spiega che viene di fatto prospettata una interpretazione della “regola dell’esclusione”, “ovvero della prescrizione metodologica posta per prima dalla sentenza Franzese, per la quale nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Pertanto, l’ipotesi causale fondata sulla legge di spiegazione generalizzante deve trovare conferma nel caso specifico mediante l’accertamento della inoperosità di causali alternative”.

 

La regola dell’esclusione e la nozione di malattia

Secondo la Cassazione, tuttavia, la prospettazione del ricorrente non è coerente con i principi posti dalla giurisprudenza, “la quale richiede che il giudice si impegni nell’accertamento dell’inoperosità dei soli fattori che sono riconosciuti come astrattamente in grado di determinare l’evento e che gli elementi processuali indichino come presenti nella vicenda in esame.

Fuori da questo perimetro la regola dell’esclusione sarebbe invero ingovernabile, perché dovrebbe confrontarsi con la semplice congettura della possibile esistenza di fattori alternativi, senza che gli stessi siano identificati dal sapere acquisito, e senza che i dati probatori disponibili diano indizi della loro presenza nella singola vicenda”.

Infondato anche il secondo motivo, in quanto la nozione di malattia “non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.

La lesione personale deve considerarsi grave se l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia.

 

Le responsabilità del medico competente, che è “garante a titolo originario, non derivato

Ma, come detto, il cuore del ricorso riguarda il terzo e il quarto motivo, che attengono al tema dei doveri del medico competente e dove si asserisce che l’assoluzione del datore di lavoro e del suo delegato doveva riflettersi anche sulla posizione dell’imputato.

L’assunto è del tutto infondato – concludono i giudici del Palazzaccio – Il medico competente infatti è titolare di una propria sfera di competenza: si tratta di un garante a titolo originario e non derivato. E peraltro, l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale”. 

Dunque, ricorso respinto e condanna confermata.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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