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Morire sul posto di lavoro a causa di un infarto il più delle volte è una tragica fatalità, ma la circostanza si configura in tutto e per tutto come un infortunio con gravi responsabilità in capo al datore di lavoro laddove questi abbia impiegato il suo dipendente in mansioni faticose, incompatibili con il suo stato di salute e per di più vietate dalla Commissione medica. Una violazione ancora più riprovevole se a commetterla è un Ente pubblico, come nel caso giudicato dalla Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 31958/22 depositata il 28 ottobre 2022.

 

Comune condannato a risarcire i familiari di un operaio comunale morto per infarto

La vicenda. I familiari di un dipendete comunale, inquadrato nella categoria A3 con mansioni di netturbino e autista di autocarri, avevano citato in causa il Comune in questione, quello di Colosimi, in provincia di Cosenza, per vedere accertate le sue responsabilità nella morte del loro caro, avvenuta a seguito di infarto acuto del miocardio. E con sentenza del 2016 la Corte d’appello di Catanzaro, confermando peraltro la decisione di primo grado del tribunale cosentino, aveva accolto la domanda.

Il lavoratore era stato impiegato in mansioni incompatibili con il suo stato di salute

La Corte territoriale, così come il primo giudice, aveva ritenuto che sussistesse in pieno a carico del Comune la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (per essere stato causa della perdita parentale), anche con riguardo all’elemento psicologico, potendosi imputare all’Ente locale un comportamento colposo consistito nel perdurante utilizzo del dipendente, reiterato anche nel giorno del tragico evento, a mansioni, quelle appunto di netturbino-autista, che già da tre anni prima erano state certificate come incompatibili con la sua condizione fisica, in relazione ad una inabilità lavorativa stimata dalla Commissione medica in misura pari a due terzi.

L’amministrazione comunale di Colosimi, tuttavia, ha proposto ricorso anche per Cassazione, contestando la decisione impugnata nell’an e anche nel quantum risarcitorio stabilito e lamentando una serie di carenze suo piano probatorio, con particolare riferimento al fatto che i familiari della vittima non avrebbero specificamente allegato e provato le circostanze di fatto relative alla modalità di esecuzione della prestazione da parte del loro congiunto nel giorno del decesso, ovvero il “fatto illecito”.

Per la suprema corte tuttavia le doglianze del Comune sono infondate e le censure “non valgono a inficiare il pronunciamento della Corte territoriale circa la raggiunta prova delle circostanze di fatto relative alla modalità di esecuzione della prestazione da parte dell’operaio nel giorno dell’evento” concludono gli Ermellini.  Perché, al di là delle contestazioni sulla veridicità di alcune testimonianze, in particolare quella di un collega che sarebbe stato assente quel giorno dal lavoro, risultava indubbio che quest’ultimo era stato contattato telefonicamente dal Comune nel pomeriggio perché intervenisse in aiuto della vittima nello svolgimento dell’attività che gli era stata affidata.

Da qui dunque, conclude la Suprema corte, “discende la correttezza della pronunzia resa dalla Corte territoriale circa la configurabilità del fatto illecito imputabile al Comune ricorrente, dato dall’impiego di (omissis) in quella giornata, come in quelle precedenti, in mansioni che già da anni erano state certificate incompatibili con il suo stato di salute”, e quindi circa “la ricorrenza del danno ingiusto subito dagli istanti per la perdita parentale, la sussistenza del diritto iure proprio al risarcimento di quel danno, l’utilizzabilità della tabella del Tribunale di Milano quale parametro per la liquidazione del danno conseguente alla perdita di un congiunto in favore del coniuge e dei figli, considerato in quella tabella”.  Ergo, ricorso respinto e condanna confermata.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Infortuni sul Lavoro

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