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Il proprietario del veicolo che ha causato un incidente stradale è litisconsorte necessario e come tale va sempre chiamato in giudizio, anche in un’azione nei confronti della propria compagnia di assicurazione in forza della procedura di risarcimento diretto, pena l’annullamento dell’intero processo.

A ribadire questo principio, da tenere rigorosamente presente per chi intenta un giudizio per risarcimento danni, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 37566/21 depositata il 30 novembre 2021.

 

Un automobilista cita in giudizio la sua assicurazione in regime di risarcimento diretto

Un automobilista aveva citato in causa, dinanzi al Giudice di Pace di Vitulano, la propria compagnia assicurativa, Duomo Assicurazioni Spa, per sentirla condannare, ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni (che regola per l’appunto la procedura di risarcimento diretto), al risarcimento del danno per le lesioni riportate in un sinistro stradale, verificatosi per (a suo dire) esclusiva responsabilità del conducente di un’altra vettura il quale, alla guida di una Fiat Punto di sua proprietà e assicurata con la Nuova Tirrena Assicurazioni, non avrebbe rispettato il segnale di stop ad un incrocio finendo per urtare violentemente la Toyota Corolla che egli stava guidando.

Il Giudice di Pace, con sentenza del 2012, aveva rigettato la domanda, ritenendo i danni lamentati incompatibili con quanto emerso dalla Consulenza tecnica d’ufficio. Decisione confermata nel 2019 anche dal Tribunale di Benevento, nel giudizio di appello promosso dall’automobilista: in buona sostanza, i giudici di seconde cure avevano ritenuto che l’appellante non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e avevano negato efficacia di giudicato alla pronuncia emessa dallo stesso Giudice di pace nel procedimento avviato dalla passeggera che era con lui in auto per il risarcimento dei traumi a sua volta riportati nell’incidente, sentenza che aveva accertato che la Fiat Punto e la Toyota Corolla erano venute in collisione.

Secondo i giudici, quella sentenza era stata emessa tra parti diverse e non ricorrevano i presupposti per affermare l’efficacia riflessa del giudicato, dato che il diritto azionato dal conducente non era dipendente dalla situazione definita in quel processo né era a questa subordinato: infatti, il danno subito dal terzo trasportato, ex art. 141 codice delle assicurazioni, è risarcito dall’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

 

Il ricorso per Cassazione per la mancata citazione del proprietario del veicolo danneggiante

L’automobilista tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione, riproponendo la doglianza relativa alla negazione dell’efficacia di giudicato circa la pronuncia emessa dal Giudice di pace di Vitulano nel procedimento avviato dalla terza trasportata, ma soprattutto denunciando la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all’art. 145, comma 2, e 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché in relazione all’art. 102 c.p.c., in ragione del fatto che il giudice non aveva considerato che non era stato citato in giudizio il responsabile civile, cioè il proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario.

Una censura che per la Cassazione merita accoglimento. “E’ divenuto principio consolidato quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell’ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civilespiega la Suprema Corte, citando l’art in questione: “il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti”.

Tale conclusione, proseguono gli Ermellini, si giustifica in considerazione dell’art. 144, comma 3, del Codice delle Assicurazioni private il quale dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.

 

Sempre necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno

L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore – prosegue la Suprema Corte -, non è diversa da quella regolata dall’art. 144: ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente. Ciò rende necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) all’origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., nei confronti della società assicuratrice dello stesso danneggiato.

Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla norma da ultimo citata, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario”.

Viceversa è viziato l’intero processo

Venendo al caso specifico, i giudici del Palazzaccio prendono atto che era provata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario. Di conseguenza, conclude la Cassazione, trova applicazione il principio secondo cui “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo” .

Di qui l’annullamento di tutte le pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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