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I benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto si riferiscono a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria a cui essi appartengono, purché siano stati comunque esposti. Rileva al riguardo qualunque tipo di esposizione che raggiunga la soglia dettata ai sensi del d.lgs. 277/1991 per il periodo ultradecennale previsto dal legislatore, sia essa diretta o indiretta. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella recente sentenza n. 32003/2018 in merito al ricorso di un lavoratore a cui era stato negato il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, legge 257/1992 in relazione ai periodi di esposizione all’amianto subita nell’espletamento dell’attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda.

In particolare, la Corte d’Appello aveva escluso il diritto alla maggiorazione sulla base della prevalente attività impiegatizia svolta dal dipendente, la quale avrebbe escluso il contatto diretto con la sostanza nociva. Secondo il ricorrente, tuttavia, si trattava di una conclusione in contrasto con la normativa di legge che, invece, si riferisce a tutti i lavoratori di qualunque categoria e qualifica. Il lavoratore, peraltro, faceva presente di aver operato direttamente o accanto ad altri operatori che svolgevano interventi diretti su materiali contenenti amianto per almeno 19 anni, e dunque abbondantemente oltre l’esposizione decennale.

Secondo gli Ermellini, le censure sollevate nel ricorso sono fondate. Come affermato dalla stessa Cassazione in numerose occasioni (cfr., ex multis, sentt. nn. 10114/2002, 4913/2001 e 8859/2001), il testo dell’art. 13, comma 8 della legge 257/1992 e le stesse vicende modificative, che hanno portato alla sua attuale stesura (attraverso l’art. 1 del d.l. n. 169/93 convertito in legge n. 271/1993), dimostrano che i cosiddetti benefici previdenziali per esposizione all’amianto si riferiscono a tutti i lavoratori dipendenti, a qualunque categoria essi appartengano, purché essi siano stati comunque esposti all’amianto. Inoltre, ai fini del diritto ai medesimi benefici conta qualunque tipo di esposizione che raggiunga la soglia dettata ai sensi del d.lgs. 277/1991 per il periodo ultradecennale previsto dal legislatore, sia essa diretta o indiretta.

Quando il legislatore utilizza espressioni generiche, come “esposizione all’amianto” o come “lavoratori che siano stati esposti all’amianto“, senza apportarvi alcuna limitazione, il termine “esposizione” va inteso nel suo significato ampio, riferito a tutto l’ambiente di lavoro, in una palese logica del rischio ambientale, per cui è esposto al pericolo non solo l’operaio che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano amianto, ma anche chi (a qualunque categoria lavorativa appartenga) svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni dell’amianto.

Nel caso di specie la Corte territoriale non si è attenuta alla corretta interpretazione della norma, avendo sostenuto che il beneficio della rivalutazione contributiva non potesse riconoscersi al ricorrente in ragione della qualifica impiegatizia da egli rivestita, dovendosi escludere il suo contatto diretto con l’amianto. Invece, ai fini dell’applicazione della legge, non ha nessuna rilevanza né la qualifica funzionale rivestita, né la tipologia di esposizione all’amianto (diretta o indiretta) subita dal lavoratore.

D’altronde, come rilevato dal giudice a quo, la Ctu espletata in sede d’appello, improntata a rigorosa e approfondita disamina, aveva accertato in modo chiaro e inequivocabile la diffusa presenza di materiali contenenti amianto presso lo stabilimento. Ancora, si era evidenziato come nei vari reparti erano effettuate operazioni in grado di portare alla liberazione di fibre di amianto con conseguente inquinamento ambientale ed esposizione dei lavoratori che (a prescindere dalle qualifiche funzionali rivestite) erano coinvolti in queste operazioni o che comunque vi lavoravano nelle immediate vicinanze. In conclusione, il ricorso del dipendente è stato dunque accolto.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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