I danni causati dalle radici dei pini marittimi a strade e marciapiedi sono sotto gli occhi di tutti, così come sono frequentissimi le cadute o gli incidenti determinati dall’asfalto e dalla pavimentazione “gonfiata” a dismisura. Ma in questi casi chi ne risponde?
Se c’è, la società a cui l’Ente pubblico ha dato in gestione la manutenzione delle strade, che andrà tenuta indenne dalla sua compagnia di assicurazione a cui spetterà materialmente l’obbligo di risarcire i danneggiati.
A chiarire questi passaggi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21795/19 depositata il 29 agosto 2019, nel deliberare definitivamente su una vicenda accaduta “ovviamente” a Roma, una delle città italiane con maggiori problemi quanto a buche e sconnessioni stradali.
Indice
La causa per un incidente determinato dal rigonfiamento dell’asfalto
Nel lontano 2006 un cittadino romano citò dinanzi al Tribunale di Roma il Comune capitolino chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale provocato dall’insidia rappresentata, per l’appunto, dai rigonfiamenti dell’asfalto causati da radici di pino.
L’amministrazione comunale a sua volta chiamò in causa la società Generalvie (poi Ircop), a cui aveva affidato per contratto il compito di manutenzione delle strade. Quest’ultima, oltre a contestare la propria responsabilità, chiese a propria volta di essere tenuta indenne, in caso di soccombenza, dal proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la Unipol.
Con sentenza dell’8 ottobre 2010, il Tribunale di Roma accolse la domanda di risarcimento e condannò il Comune e Generalvie (poi Ircop) in solido al risarcimento dei danni patiti dall’utente della strada; rigettò la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti della Ircop e condannò la Unipol a tenere indenne la propria assicurata delle somme che avesse dovuto pagare all’attore.
La sentenza venne appellata dal Comune di Roma in via principale, dalla Ircop e dalla Unipol in via incidentale. Con sentenza del 14 maggio 2015, la Corte d’appello di Roma accolse la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della Ircop e rigettò la domanda di garanzia proposta dalla Ircop nei confronti della Unipol, sul presupposto che il contratto di assicurazione stipulato coprisse soltanto la responsabilità aquiliana verso terzi dell’assicurata, e non la responsabilità derivante da inadempimento contrattuale; nel caso di specie, la responsabilità della Ircop nei confronti del Comune era tuttavia di natura contrattuale, perché scaturiva dall’inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle strade.
La società manutentrice delle strade romane ricorre per cassazione
Contro quest’ultima sentenza Ircop ha ricorso per cassazione con un unico motivo unico, lamentando che i giudici avrebbero malamente interpretato il contratto, ed avrebbero errato nel ritenere che la domanda di garanzia formulata dalla società assicurata non rientrasse nella copertura assicurativa.
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la polizza era stata stipulata ai sensi dell’articolo 30 della legge 109/94: era, cioè, una polizza che l’appaltatore di opere pubbliche era obbligato a stipulare e che obbligatoriamente doveva coprire il rischio stabilito dalla legge, ovvero “tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati”.
Secondo la Cassazione, il motivo è fondato. “Questa Corte – spiegano gli Ermellini -, ha già affermato l’impossibilità d’una interpretazione contrattuale che distingua fra una manleva “legale” e una “contrattuale.
L’unico titolo per il quale la Ircop sarebbe potuta essere chiamata a manlevare il Comune di Roma era certamente di natura contrattuale e trovava il proprio fondamento nel contratto di appalto: in mancanza di tale vincolo contrattuale, non si vede a che titolo il Comune di Roma avrebbe potuto rivalersi nei confronti di una società commerciale per danni derivati a terzi da cose in custodia (nella specie, il fondo stradale e il cantiere dei lavori)”.
La Suprema Corte afferma pertanto che la decisione impugnata “è affetta da un errore logico-giuridico, consistente nel confondere la natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito del quale un terzo chieda il risarcimento al Comune, con la natura contrattuale o extracontrattuale dell’obbligo di manleva dell’appaltatore nei confronti dell’appaltante. Il danno subito dall’attore principale in esito al sinistro verificatosi a causa di una buca nel manto stradale di una via cittadina, ha indubbia natura extracontrattuale; del resto, tutta la tematica della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., afferisce all’area della responsabilità aquiliana.
L’obbligo di manleva della Ircop s.p.a., invece, era certamente di natura contrattuale”.
Inoltre, secondo la Cassazione è errata in punto di diritto l’affermazione secondo cui l’inclusione dell’obbligo di manleva nell’ambito del rischio assicurativo equivarrebbe a considerare assicurata qualsiasi ipotesi d’inadempimento contrattuale. Infatti, “ove l’Ircop s.p.a. si fosse resa inadempiente nei confronti del Comune di Roma delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, la responsabilità (contrattuale) della società nei confronti dell’ente sarebbe stata diretta e non per manleva. Ricorre quest’ultima ipotesi, difatti, quando taluno è tenuto a tenere indenne altri dagli obblighi che questi – a vario titolo (nella specie, per responsabilità extracontrattuale) – assume nei confronti di terzi. Si tratta, quindi, di uno schema necessariamente trilaterale, che non ricorre nell’ipotesi dell’inadempimento contrattuale dell’appaltatore nei confronti dell’appaltante.
La polizza assicurativa della società copre il danno
Riformulati correttamente in questo modo, in punto di diritto, i termini della questione, la Suprema Corte va a verificare se davvero la polizza escludesse dal rischio assicurato la manleva dell’ente appaltante da quanto eventualmente dovuto per danni a terzi.
La conclusione del giudice d’appello, si osserva nella sentenza, “è smentita dal tenore testuale della polizza, peraltro predisposta conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 123 del 2004. La stessa prevedeva, infatti, che l’assicuratore dovesse tenere indenne l’assicurato “di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati”.
Laddove l’espressione “ai sensi di legge” va riferita alla L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 3, all’epoca vigente. La disposizione prevedeva dunque che l’esecutore dei lavori fosse obbligato “a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati“.
In definitiva, asseriscono i giudici del Palazzaccio, si deve concludere che nel rischio assicurato rientrasse anche quanto la società poteva essere tenuta a pagare al Comune di Roma per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti “da qualsiasi causa determinati” nell’ambito dell’esecuzione dei lavori appaltati.
D’altro canto, “la ratio della norma che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa era appunto di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente debba rispondere verso i terzi a causa dell’appaltatore”.
In conclusione, il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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