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Una volta stabilito che l’incidente è stato causato da una macchia d’olio presente sull’asfalto, è l’Ente gestore della strada a dover provare che la chiazza era di recente formazione, che non era prevedibile e quindi evitabile, adducendo l’incidenza del caso fortuito nella causazione del sinistro quale elemento esimente della propria responsabilità.

Lo ha ricordato con dovizia di particolari la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 7361/19 depositata il 15 marzo 2019.

Incidente causato da una macchia d’olio

Un automobilista aveva citato in giudizio il Comune di Roma Capitale per ottenere il risarcimento dei danni fisici e materiali alla motocicletta di sua proprietà causati della caduta provocata da una macchia d’olio sul manto stradale.

Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda, ritenendo non sussistenti gli estremi dell’art. 2043 c.c., ai cui sensi ha qualificato la fattispecie, negando, in particolare, che la macchia d’olio potesse considerarsi un’insidia attribuibile alla colpa dell’ente proprietario della strada.

La decisione era stata confermata anche in appello, sia pure qualificando la domanda diversamente.

La Corte di secondo grado aveva infatti ritenuto riferibile il caso non già alla fattispecie dell’art. 2043 c.c., bensì a quella dell’art. 2051 c.c., ipotizzando dunque, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, una responsabilità da cose in custodia.

Tuttavia, i giudici avevano ritenuto provato il caso fortuito, in quanto non risultava che la macchia d’olio fosse lì da tanto tempo e che dunque il Comune di Roma potesse essere stato in grado di rimuoverla tempestivamente.

 

Il ricorso in Cassazione

Contro questa sentenza il danneggiato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 2051 c.c. e imputando alla Corte di appello di aver disatteso la regola probatoria che quella norma prevede.

In particolare, secondo il ricorrente, una volta che il danneggiato abbia provato il nesso di causa tra la cosa ed il danno, compete al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

Invece, nella fattispecie, la Corte d’appello avrebbe esonerato il custode, attraverso un’erronea interpretazione della norma, dalla dimostrazione del fortuito, ritenendo presuntivamente che la macchia d’olio fosse caso fortuito di per sé, e decidendo senza pretendere dal Comune di Roma la prova dell’estraneità di quella macchia alla condotta di custodia.

Motivo che secondo gli Ermellini è fondato. Per la Suprema Corte, innanzitutto, non regge l’obiezione proposta dal Comune di Roma secondo cui la Corte di appello avrebbe fatto a meno di pretendere la dimostrazione del caso fortuito in quanto non ve n’era bisogno, non avendo il danneggiato dimostrato il nesso di causalità tra la cosa (macchia d’olio) e il danno da lui subito.

Il Comune, ammette la Cassazione, invoca una regola in astratto corretta sul riparto dell’onere probatorio che si ricava dall’art. 2051 c.c., “ossia quella secondo cui prima occorre che il danneggiato dimostri il nesso di causa con la cosa e, solo dopo che tale dimostrazione sia fornita, il custode è chiamato a liberarsi da responsabilità fornendo prova del fortuito.

Con la conseguenza che se difetta la prima dimostrazione (nesso di causa tra la cosa ed il danno) non si dà luogo alla seconda (interruzione di quel nesso di causa ad opera del fortuito)”.

 

Spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito

Il problema, sottolineano i giudici del “Palazzaccio”, è che la “ratio” della sentenza impugnata non corrisponde a questa obiezione, “nel senso che non è vero che i giudici di appello hanno ritenuto di prescindere dalla prova del fortuito in quanto non era stata fornita quella del nesso di causa con il danno; piuttosto hanno ritenuto che il danno fosse riferibile alla macchia d’olio, con la conseguenza che la regola di giudizio è diversa da quella ipotizzata dal Comune di Roma: la Corte ritiene sussistente il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, e quindi passa (logicamente) all’esame del fortuito”.

Ed è appunto nell’affermare come riferibile il danno a caso fortuito che la corte di appello prescinde dalla regola di riparto dell’onere probatorio ricavabile dall’art. 2051 c.c.

La corte d’Appello infatti ha ritenuto che “non emergono circostanze di fatto da cui possa desumersi che la sostanza oleosa fosse ivi presente da un certo tempo, sì da far apprezzare come possibile l’adempimento dell’obbligo manutentivo e di custodia dell’ente proprietario”.

Aggiungendo che il danneggiato avrebbe dovuto provare che la macchia era risalente da un tempo sufficiente a che il Comune se ne avvedesse e provvedesse ad eliminarla.

 

La Corte d’Appello ha invertito l’onere probatorio

La Cassazione osserva che semmai “era da dirsi il contrario: ossia, se emergevano o meno elementi per dire che la macchia era recente.

La precisazione non è sofistica. Dire infatti che non vi sono prove che la macchia è risalente nel tempo, significa dire che il fatto da provare è la presenza da molto tempo della macchia d’olio, e questo fatto è favorevole al danneggiato, e quindi la prova è a suo carico; dire invece che il fatto da provare è che la macchia sia recente, vuol dire richiedere la prova del fortuito (ossia della impossibilità di evitare l’evento, dato il lasso breve di tempo), che grava invece sul danneggiante”.

Per semplificare, nel momento in cui la Corte d’Appello non ritiene provato che la macchia sia risalente, essa ha ingiustamente invertito l’onere della prova, “che avrebbe dovuto avere ad oggetto non già la dimostrazione che la macchia si era formata da molto tempo, ma semmai che era recente”.

Il fatto che la macchia sia recente, non avendo il proprietario della strada la possibilità di evitare in tempi brevissimi l’incidente, fa sì che questo sia per lui imprevedibile ed inevitabile, secondo lo schema del caso fortuito.

“Ciò significa – aggiungono gli Ermellini – che la Corte doveva chiedersi se vi fossero prove che la macchia era recente, non già presumere che lo fosse, per difetto di prove del contrario. Spettava dunque al Comune, anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all’incidente da non potersi evitare che lo causasse”.

 

La chiazza d’olio non è un caso fortuito “in re ipsa”

La Suprema Corte stigmatizza anche l’affermazione della Corte d’Appello laddove chiosa che la macchia d’olio “di per sé non è conoscibile nella immediatezza“.

“Al di là della stranezza in sé di una simile affermazione, per cui l’ente proprietario della strada non potrebbe mai sapere con tempestività che si è formata una macchia d’olio sul manto stradale, a prescindere dalla situazione concreta, la conclusione che la macchia era recente è stata assunta in via presuntiva dalla corte di merito pur in assenza di elementi addotti dal Comune di Roma a fondamento di tale presunzione, elementi da cui poter ricavare che la macchia era recente, e dunque era impossibile intervenire tempestivamente”.

Un’affermazione “pericolosa”, perché in questo modo si afferma di fatto che l’estraneità della macchia d’olio alla sfera del custode è in re ipsa, “e che dunque ogni macchia d’olio è caso fortuito, e non ha bisogno di dimostrazioni da parte del custode”.

In conclusione, la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune per il fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, “in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento” conclude la Suprema Corte.

La quale ha pertanto accolto il ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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