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L’assicurazione deve risarcire i danni dell’incidente anche se questo accade in un’area o in una strada privata e questo principio vale anche in caso di azione indiretta, non solo diretta.

La Cassazione ha stabilito che la copertura assicurativa vale anche su aree private

Com’è noto, con la storica sentenza n. 21983/21 le Sezione Unite Civili della Cassazione, intervenendo e ponendo fine ad una autentica e ingiusta “stortura” del sistema, hanno stabilito che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell’Unione Europea dell’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni private, la circolazione di veicoli su aree equiparate alle strade di uso pubblico ai fini della copertura assicurativa con azione diretta si configura anche in un luogo privato, a patto che l’utilizzo del veicolo – è questo che conta – sia conforme alla sua funzione abituale.

Ciò che conta è che l’uso del veicolo sia conforme alle sue funzioni abituali

E questo perché così dispone l’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 77/166/Cee del Consiglio dell’Unione Europea, secondo cui rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso che sia per l’appunto “conforme alla funzione abituale” del mezzo, non rilevando dove esso avvenga, come sottolineato e ribadito a più ripresa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

La sentenza delle Sezioni Unite era intervenuta su uno delle tipologie di casi più tragici e che rimanevano ingiustamente privi di risposta secondo il precedente orientamento maggioritario che invece escludeva il diritto al risarcimento per i sinistri occorsi in aree private, quello di bambini che vengono, purtroppo non di rado, inopinatamente investiti dalle auto di familiari e parenti nei viali di casa.

 

Il nuovo orientamento è recepito anche dai tribunali di merito e anche per l’azione indiretta

Un nuovo orientamento, questo, che ormai si sta affermando anche nei tribunali di merito e anche in caso di azione indiretta. Va quindi segnalata, in tal senso, una recete sentenza del 2024 della sezione civile del Tribunale di Vibo Valentia che, quale giudice di secondo grado, ha accolto il gravame proposto da una donna che era stata investita nel piazzale privato di fronte alla sua abitazione da un’auto in retromarcia.

Il caso di una donna investita in retro da una macchina nel piazzale privato presso casa sua

Il Giudice di Pace infatti aveva condannato a risarcire la danneggiata dei danni fisici patiti, con una cifra quantificata in 8.300, il solo conducente della vettura. I giudici di seconde cure invece hanno totalmente riformato la decisione, ritenendo responsabile in solido, e quindi condannandola al risarcimento dovuto, anche la compagnia assicurativa del veicolo, e giudicando dunque ormai superato l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale l’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione non sarebbe esperibile quando il sinistro sia occorso un un’area o in una strada privata, come nel caso di specie.

Nello specifico, peraltro, non vi era alcun dubbio che a causare il danno fosse stata l’auto in manovra di retromarcia e, dunque, nell’ambito dell’abituale circolazione e funzione del veicolo, che è ciò che rileva ai fini della copertura assicurativa, indipendentemente dal fatto che il sinistro avvenga un’area privata o su strada pubblica. E, soprattutto, i giudici ribadiscono che il principio per cui la copertura della compagnia scatta anche se il luogo di accadimento del sinistro è privato, quando il mezzo è usato in modo conforme alla sua funzione, vale anche in caso di azione indiretta, e non soltanto diretta ex articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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