Nonostante anche di recente siano intervenuti diversi chiarimenti normativi sulla questione della guida in stato di ebbrezza, è un punto fermo che a chi provoca un incidente stradale mettendosi al volante con un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l va automaticamente revocata, e non solo sospesa, la patente. A rinfrescare sulla legge in merito è la Cassazione, con la sentenza n. 31433/21 depositata il 10 agosto 2021.
Automobilista condannato per guida in stato d’ebbrezza ma con patente solo sospesa
La vicenda. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 2019, aveva condannato alla pena patteggiata con il Pubblico Ministero titolare del relativo procedimento penale un automobilista imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del d. Igs. del 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica con valore alcoolemico pari a ben 2,94 grammi / litro alla prima prova e addirittura a 3,12 g./l alla seconda – praticamente in coma etilico -, con l’aggravante di avere provocato un incidente : fatto commesso il 13 luglio 2018. Il giudice, tuttavia, nel disporre la sanzione accessoria relativa al titolo di guida, aveva comminato all’automobilista solo la sospensione della patente per due anni.
Il ricorso per Cassazione del Procuratore generale presso la Corte d’Appello
Quest’ultima decisione è stata quindi impugnata avanti la Corte di Cassazione dal procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona, lamentando appunto, come unico motivo di doglianza, la violazione di legge da parte del Tribunale per avere omesso di disporre la revoca della patente di guida, obbligatoria – si sottolinea nel ricorso – ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, n. 285, avendo l’imputato provocato un incidente stradale. Con le relativa richiesta di annullamento della sentenza limitatamente punto contestato.
Il Codice della strada parla chiaro
E infatti, l’articolo in questione recita testualmente: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222”.
La Suprema Corte accoglie il ricorso e dispone la revoca
Per la Suprema Corte il motivo è assolutamente fondato. Gli Ermellini hanno convenuto con il Procuratore sull’errore commesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, “che ha ha omesso di fare applicazione dell’art. 186, comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, applicando invece, ma erroneamente, la sospensione della patente”, e hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo direttamente l’applicazione della sanzione amministrativa delle revoca in luogo di quella più morbida della sospensione.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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