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La richiesta risarcitoria dei familiari della vittima è stata definitamente respinta, è stato assodato che lo schianto in autostrada contro un camion dell’Anas fermo per un precedente incidente era stato dovuto esclusivamente al “tamponante”, ma l’ordinanza n. 26231/21 pubblicata dalla Cassazione il 28 settembre 2021 sulla tragica vicenda prende anche atto di una lacuna che sarebbe il caso di emendare quanto prima, e cioè la mancanza di una normativa ad hoc sotto il profilo del comportamento da assumere nell’immediatezza di un sinistro stradale da parte del personale di soccorso per non arrecare danni ad altri utenti della strada.

 

Un automobilista si schianta contro un mezzo di soccorso Anas fermo per un altro incidente

La tragedia si era consumata oltre vent’anni fa, nel gennaio del 2000 sull’Autostrada A3. A quanto denunciavano gli eredi, che avevano citato in giudizio Anas, il loro caro, all’uscita di una galleria, su di un tratto autostradale curvilineo, si era imbattuto in alcuni dipendenti della società intenti a segnalare un precedente sinistro e, a causa dell’incauta segnalazione secondo i familiari (con sole persone e senza alcuna transenna o segnale), si era scontrato pochi metri dopo con un autocarro, di proprietà della stessa Anas che sostava, sempre secondo la tesi dei congiunti della vittima, in una posizione non corretta, di traverso, per effettuare una manovra di soccorso stradale.

I familiari citano la società ma la richiesta danni viene respinta

Il tribunale aveva qualificato l’azione ex art. 2043 cod. civ., ritenendo di non poter fare applicazione della fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ., e aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo la responsabilità esclusiva dell’automobilista nella causazione del sinistro. Gli eredi dell’uomo avevano quindi appellato il verdetto avanti la Corte d’Appello di Catanzaro, la quale tuttavia, con sentenza del 2019, aveva confermato integralmente la pronuncia di prime cure pur motivando in parte diversamente la decisione.

I giudici territoriali avevano ritenuto che il sinistro si fosse verificato a causa di una inspiegabile frenata e deviazione a destra della vittima, che avrebbe ben potuto e dovuto avvistare per tempo il veicolo dell’Anas ed evitarlo, escludendo pertanto il nesso causale tra il sinistro e la condotta del conducente del camion o del personale della società che si trovava sul luogo nell’immediatezza dell’incidente, data la repentinità degli eventi occorsi .

I congiunti della vittima, tuttavia, hanno proposto ricorso anche per Cassazione, lamentando il fatto che la Corte d’Appello avrebbe reputato il sinistro riconducibile esclusivamente alla velocità tenuta dal conducente dell’auto, una Rover (stimata tra 82 e 95 km/h a fronte di un limite di 80 km/h) e, dunque, da sola idonea a elidere il nesso causale, non valutando in termini di efficienza causale l’attività pericolosa espletata dal personale Anas al fine di impedire l’evento, secondo i parametri di cui all’art. 2050 cod. civ. (o 2051 e 2043 cod. civ.).

Per i ricorrenti, la Corte d’Appello aveva altresì omesso di valutare se la segnalazione di incidente effettuata all’uscita dalla galleria, e non prima, costituisse, secondo un calcolo di regolarità statistica, l’antecedente causale del successivo impatto del danneggiato con il camion. Inoltre, nonostante la condotta tenuta dai dipendenti Anas fosse stata ritenuta non conforme al “protocollo di sicurezza”, sarebbe stata valutata alla stregua della scriminante dello stato di necessità ex art. 2045 cod. civ. senza che ve ne fossero i presupposti.

Per gli eredi dell’automobilista, poi, il giudice avrebbe omesso di svolgere il giudizio controfattuale, onde verificare se una differente collocazione del mezzo e delle segnalazioni di pericolo fosse maggiormente idonea a impedire l’evento.

Infine, ma non per ultimo, la Corte d’Appello non avrebbe esaminato i segnali di pericolo adottati dal personale Anas e la posizione dell’autocarro Anas per difetto di norme specifiche al riguardo e, quindi, avrebbe omesso ogni esame sulla base sia delle norme stradali, sia dei criteri di cosiddetta colpa generica desumibili dal sistema normativo e dai principi giurisprudenziali.

 

Mancata la prova del nesso causale

Per la Suprema Corte tuttavia i motivi di doglianza sono inammissibili. Innanzitutto, gli Ermellini rilevano come, al di là di come fosse da inquadrare il caso concreto – nella fattispecie di cui all’art. 2050 e/o 2051 e/o 2054 cod. civ., o in quella di cui all’art.2043 cod. civ. -, era comunque mancata “la prova del nesso causale, incombente sul danneggiato, anzitutto in relazione alla condotta del conducente del camion Anas e poi anche alla presumibile condotta assunta dal personale della società nel segnalare l’incidente autonomo occorso, e ciò a prescindere da ogni profilo di colpa presunta, da considerare dopo il giudizio sul nesso causale”.

La Cassazione ricorda infatti che la Corte di merito, “con giudizio in questa sede insindacabile perché non affetto da intrinseche contraddizioni tali da evidenziare la violazione del “minimo costituzionale” sotto il profilo della motivazione”, aveva escluso che si potesse affermare una responsabilità del conducente dell’automezzo Anas poiché, “anche a ritenere che questi avesse invaso di poche decine di centimetri la corsia di marcia percorsa dal danneggiato, la sua condotta non aveva apportato alcun contributo causale al sinistro, su cui ha inciso una improvvisa e inspiegabile manovra del danneggiato di frenatura e deviazione a destra, con impatto sul muro, cui restava aderente fino a terminare la sua corsa contro il camion con grande energia cinetica”.

In altri termini, i giudici territoriali avevano ritenuto, come già detto, che la posizione assunta dal mezzo dell’Anas non rilevasse nella dinamica dell’incidente, né inappropriate si fossero dimostrate le modalità con cui il personale aveva segnalato l’incidente occorso ai veicoli che sopraggiungevano all’uscita della galleria dell’autostrada, nell’immediatezza del primo occorso, data la repentinità degli eventi.

Ed è da tale ragionamento che la Corte d’appello, anche qui in modo ritenuto condivisibile dalla Cassazione, aveva fatto discendere “l’inconferenza di un’analisi della condotta del conducente del veicolo Anas e degli altri addetti anche nell’ambito della esimente dello stato di necessità ex art. 2045 cod. civ., che implica pur sempre un accertamento di condotta negligente, esclusa nel caso concreto, allineandosi a un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di prova del nesso causale della condotta, gravante in ogni caso sull’attore a prescindere da ogni fattispecie giuridica che preveda una presunzione di colpa”.

 

Confermata l’esclusiva responsabilità dell’automobilista nel sinistro

La Cassazione, tirando le fila del discorso, ritiene “incensurabile” la sentenza impugnata, anche perché sostenuta “dalle allegazioni e delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado, e in particolare il verbale della Polstrada intervenuta sul luogo e la CTU cinematica”. Elementi che avevano portato ad accertare, tra le altre cose, che la vittima procedeva ad una velocità più sostenuta rispetto al limite di 80km/h, in corsia di sorpasso e in orario notturno, e che a 500 metri dall’uscita della galleria percorsa dal danneggiato si trovavano il camion Anas, “con lampeggianti e luci rotanti accese – fermo sul margine destro della carreggiata, a cavallo tra la prima corsia e quella di sorpasso di cui occupava poche decine di centimetri, per soccorrere un veicolo incidentato” -, un’auto della Polstrada, un mezzo di soccorso ACI e un’ambulanza, “tutti veicoli muniti di segnalatori accesi”, nonché gli operatori Anas “posizionati a distanza tra loro per segnalare l’incidente con fari luminosi in prossimità dell’uscita dei veicoli dalla galleria, nell’imminenza dell’occorso“.

L’auto della vittima aveva effettuato una lunga frenata (con traccia di 34 metri) spostandosi inspiegabilmente dalla corsia di sorpasso su cui viaggiava a quella di marcia occupata dal mezzo di soccorso Anas, andando a collidere con il muro di controripa su cui aveva strisciato per otto metri per terminare la sua corsa sulla parte posteriore del mezzo Anas.

 

Nessuna violazione delle squadre di Pronto intervento Anas, ma manca una normativa ad hoc

Quanto infine all’idoneità dei mezzi utilizzati dal personale Anas per segnalare la presenza del sinistro nell’immediatezza dell’occorso, anche la Corte territoriale, e la Cassazione lo riprende, aveva rilevato l‘assenza di normativa ad hoc sotto il profilo del comportamento da assumere nell’immediatezza del sinistro stradale, con la conseguenza che vanno valutate le “condizioni di criticità sussistenti in concreto”.

Ora, nel caso di specie, i giudici avevano rilevato, come emerso dall’indagine svolta in sede penale, che la squadra di intervento, intervenuta in poco tempo, era appena sopraggiunta sul luogo e non era (anche per questo) dato rinvenire alcun profilo di negligenza della condotta degli addetti Anas, o una violazione di norme di prudenza, in considerazione proprio della cadenza temporale dei fatti e della “peculiarità del luogo che richiede massima prudenza in chi guida”: peraltro, i segni di frenata iniziavano a una distanza di 365 m dalla fine della galleria dove, invece, si era posizionato il personale munito di torce e bandiere per segnalare l’incidente appena occorso, avvenuto a 500 metri di distanza dall’uscita della galleria, e dunque in un punto in cui il conducente dell’auto aveva già potuto avvedersi del pericolo. Pericolo che, in conclusione, anche per la Cassazione non era stato evitato “in ragione dell’eccessiva velocità con cui la vittima viaggiava, risultando così ininfluente la presenza di segnalazioni prima della galleria e prevalente l’incidenza della perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista”. Tanto che i giudici del Palazzaccio, per cercare di spiegare l’accaduto, propendono per un momento di stanchezza dell’autista, che era alla guida da circa otto ore.

Resta tuttavia il fatto che, poiché di casi simili in autostrada purtroppo ne accendono svariati ogni giorno, sarebbe davvero opportuno normare tutte le azioni che gli operatori di soccorso devono effettuare, e il loro corretto posizionamento, nell’immediatezza del sinistro su cui intervengono, che poi è il momento più pericoloso per gli altri utenti della strada che sopraggiungano ignari nel luogo in questione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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