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In caso di incidente stradale non ci si può “appellare” al diritto di precedenza se si teneva una velocità superiore al limite consentito, che basta ad integrare quanto meno un concorso di colpa.

Lo ha ben ricordato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 44955/21 depositata il 6 dicembre 2021 con la quale un automobilista è stato definitivamente condannato per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, confermando peraltro quanto già deciso in primo grado e anche in secondo, dalla Corte d’appello di Torino (in foto) nel 2019.

 

Automobilista condannato per omicidio colposo

Il tragico sinistro era accaduto a Bra, nel Cuneese, il 4 settembre del 2012. L’imputato, secondo i giudici di merito, aveva causato la morte di un altro automobilista per colpa generica e specifica, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nella violazione dell’art. 142, comma 1, del codice della strada. Egli stava percorrendo a bordo di una Audi A3 via Don Orione a Bra con direzione di marcia Bra-Sanfrè, con diritto di precedenza rispetto alle auto che si immettevano su tale strada. La vittima, alla guida di una Fiat Panda, si era appunto immesso in via Don Orione provenendo da una strada laterale, certo senza rispettare il diritto di precedenza, ma il ricorrente sopraggiungeva a una velocità superiore al limite di 70 km/h, e peraltro non aveva neppure frenato tentando esclusivamente e vanamente di schivare l’utilitaria: uno scontro violentissimo che non aveva lasciato scampo al conducente della Panda, deceduto in seguito alle gravissime lesioni riportate

L’imputato ricorre per Cassazione rivendicando il diritto di precedenza

Nel ricorso per Cassazione il guidatore dell’Audi ha contestato la valutazione espressa dalla Corte di merito in relazione al nesso causale tra la condotta contestatagli e l’evento, lamentndoa il mancato corretto esercizio del giudizio controfattuale applicato al caso in esame: in altre parole, secondo la tesi difensiva, se anche egli avesse rispettato il limite di velocità imposto nel tratto di strada percorso, l’incidente si sarebbe egualmente verificato e con le medesime conseguenze. La responsabilità dell’accaduto sarebbe stata da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida della vittima, che non aveva rispettato il diritto di precedenza, immettendosi imprudentemente sulla via Don Orione: un comportamento del tutto imprevedibile ed abnorme.

Per la Cassazione tuttavia tutti i motivi dedotti sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso in quanto inammissibile e conferma della condanna. La Suprema Corte ribadisce per l’ennesima volta che esula dai suoi poteri “la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito”, e che “la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione“.

 

Il conducente sopravvissuto correva a una velocità di molto superiore al limite e non ha frenato

Premesso questo, tuttavia, gli Ermellini definiscono “logicamente coerenti” le conclusioni a cui è approdata la Corte d’Appello torinese. “Del tutto congruo è l’argomentare dei giudici di appello – sentenzia la Cassazione – Si è infatti rilevato che, sebbene la vittima avesse mancato di rispettare l’obbligo di dare precedenza, l’imputato, il quale viaggiava ad una velocità di molto superiore al limite previsto in quel tratto, ha proseguito la marcia senza azionare i freni”.

Anche il giudizio controfattuale, secondo i giudici del Palazzaccio, è stato operato in termini coerenti rispetto alle circostanze del caso rappresentate in motivazione: “una velocità più moderata – proseguono – avrebbe consentito di evitare l’impatto e di attenuarne comunque la violenza determinando conseguenze meno gravi di quelle verificatesi”.

E’ prevedibile che in un incrocio un altro veicolo possa attraversare la strada

Infine, per la Suprema Corte anche in punto di prevedibilità dell’evento, la motivazione espressa dal Tribunale è del tutto corretta e conforme ai principi espressi in sede di legittimità in casi analoghi. “In tema di circolazione stradale – ribadisce la Cassazione -, il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità”. E ancora: “Il conducente che si approssimi ad un incrocio segnalato ha l’obbligo di moderare particolarmente la velocità, anche quando si tratti di strada con diritto di precedenza intersecantesi con altra sulla quale sia presente il segnale di stop“.

 

Il risarcimento deve essere sempre integrale e la sua valutazione compete al giudice di merito

In conclusione, rigettato anche il rilievo finale dell’imputato in ordine al mancato riconoscimento dell‘attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, “genericamente posto e non supportato da alcuna documentazione o valida prospettazione circa l’integralità del risarcimento”.

L’attenuante invocata, spiegano e concludono i giudici del Palazzaccio, infatti, “è riconoscibile soltanto ove il risarcimento del danno sia stato integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice di merito sulla base di un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità”: giudice che “può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa”.

Infatti, “l’attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale“.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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