Chi paga i danni subiti da un automobilista in caso di incidente causato dalla presenza in autostrada di animali selvatici? La Corte di Cassazione si è recentemente espressa su un’annosa questione con una recente sentenza, la n. 11785/2017, che richiama alle proprie responsabilità l’Ente gestore della tratta autostradale e che potrebbe diventare un importante riferimento per tanti altri casi simili.
Un automobilista aveva citato in giudizio la società Milano-Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi mentre era alla guida di un’autovettura in un tratto autostradale da questa gestito: il ricorrente si era scontrato con un capriolo che aveva invaso la carreggiata proprio nel momento del suo passaggio.
Il Tribunale di Milano aveva accolto la sua domanda, ma le sorti del giudizio erano state ribaltale in Corte d’Appello, la quale aveva escluso la responsabilità della Società di gestione dell’autostrada sulla scorta del fatto che la rete di recinzione esterna della sede autostradale, nel tratto interessato dal sinistro, era risultata integra. Tale circostanza impediva, secondo la Corte territoriale, di formulare un giudizio di responsabilità della società ai sensi dell’art. 2051 c.c., perché l’ignoranza in ordine alle modalità, al tempo e al luogo di ingresso dell’animale nella sede autostradale non consentiva di affermare la sussistenza del rapporto di causalità tra la cosa in custodia del gestore e il l’incidente che aveva causato i danni lamentati dal ricorrente. La medesima circostanza, sempre secondo la Corte d’Appello memeghna, escludeva la possibilità di ritenere la Società di gestione dell’autostrada responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., non potendosi formulare a suo carico nessuna censura di negligenza e non essendo da essa prevedibile l’anomalia rappresentata dall’ingresso in autostrada dell’animale.
L’automobilista ha quindi appellato quest’ultima sentenza proponendo ricorso in Cassazione, che è stato accolto. La Suprema, con la pronuncia n. 11785/17, ha ribadito che: “la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell’esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare ai terzi. Essa dunque presuppone unicamente l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa nonché l’esistenza della relazione custodia tra quest’ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del “potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa”.
La Suprema Corte chiarisce che l’accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l’accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, va effettuato tenendo conto dell’estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonché delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano. Con riferimento alle autostrade, data la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei parametri succitati, induce ad una conclusione in via generale affermativa e, dunque, a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un’adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti.
Inoltre, precisa la Cassazione, l’accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso prescinde dall’accertamento dell’intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l’esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. L’onere di provare l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo incombe sul danneggiato. In particolare, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell’evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta, invece, al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell’esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Nel caso specifico, applicando questi principi, la Suprema Corte ha ritenuto errata la sentenza di secondo grado nella quale veniva escluso il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso sulla base della circostanza che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell’incidente.
“Ai sensi dell’art. 20151 c.c. – ha argomentato la sua decisione la Cassazione – spettava al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, cioè che il danno da lui riportato era conseguenza della inesatta e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione; mentre incombeva sulla società di gestione autostradale dare la prova del caso fortuito, in sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad esempio, la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l’inopinato abbandono dell’animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone. In funzione dell’interruzione del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, il giudice del merito non poteva valorizzare la circostanza relativa all’integrità della recinzione nel tratto autostradale interessato dall’incidente, sia perché tale circostanza, nel caso concreto, non aveva impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, sia perché essa, lungi dal costituire caso fortuito, confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell’inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa“.
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha quindi cassato con rinvio la sentenza di secondo grado.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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