Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Nel caso di incidenti stradali causati da cani randagi che attraversino all’improvviso la strada, il danneggiato deve solo dimostrare che il sinistro rientri tra gli eventi dannosi che la norma cautelare omessa mira ad evitare e non anche addurre eventuali altre segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi in quella zona.

Quest’ulteriore prova sarà eventualmente richiesta solo se e dopo che l’ente preposto alla gestione del randagismo – fenomeno che permane grave in alcune aree del Paese -, nella maggior parte dei casi i servizi veterinari delle Aziende Sanitarie, abbiano dimostrato di essersi attivati rispetto a tale onere cautelare.

Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza n. 3737/23 depositata l’8 febbraio 2032.

Automobilista fa causa per i danni al mezzo riportati per l’investimento di un cane randagio

Un automobilista il 21 gennaio del 2013, mentre percorreva la Statale 87, nelle vicinanze del comune di Morcone, in provincia di Benevento, aveva investito un cane randagio che gli aveva attraversato improvvisamente la strada riportando pesanti danni al veicolo e aveva quindi citato in giudizio per essere risarcito, dinanzi al Giudice di Pace di Colle Sannita, il Comune di Morcone. Successivamente, era stata disposta la chiamata in causa dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento e dell’Anas S.p.a., che si erano costituite. Il Giudice di Pace aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune condannando invece l’Asl n. 1 di Benevento al risarcimento dei danni, liquidati in quasi 1.500 euro, oltre alle spese di lite.

L’Azienda sanitaria aveva tuttavia appellato la decisione del primo giudice e il Tribunale di Benevento, quale giudice di secondo grado, nel ricostituito contraddittorio con tutte le parti, con decisione del 2019 aveva riformato la sentenza del giudice di pace, affermando che la legittimazione passiva doveva ritenersi sussistente in capo al solo Comune di Morcone, ma escludendone la condanna, non avendo l’automobilista proposto appello incidentale, con l’ulteriore beffa che quest’ultimo era stato condannato anche a rifondere le spese legali.

A questo punto il danneggiato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione e (o) la falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla legge n. 281 del 14/08/91 e alla legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2011, sulla scorta della quale si sarebbe dovuta affermare una legittimazione passiva, quantomeno concorrente della Asl.

Motivo di doglianza che la Cassazione ha accolto. La Suprema corte rileva come la sentenza impugnata fosse correttamente partita dal principio che l’ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del radagiamo va individuato sulla base della legislazione regionale vigente, pervenendo però incomprensibilmente a escludere del tutto la legittimazione passiva dell’Asl n. 1 di Benevento.

 

Chiara la legittimazione passiva dell’Asl, che ha il compito di prevenire il randagismo

Gli Ermellini evidenziano come la legislazione regionale applicabile nel caso di specie, e segnatamente la legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2011, preveda in materia di randagismo una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali. E alle Aziende Sanitarie Locali è in particolare demandato di istituire l’anagrafe canina e di procedere all’istituzione del servizio di accalappiamento dei cani: l’art. 5, comma 1, recita testuale che “i servizi veterinari delle ASL predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili; promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico; attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.

Il sevizio di accalappiamento dei cani

Ne consegue, spiega la Cassazione, che “il giudice d’appello ha errato nell’escludere la legittimazione passiva della Asl in materia di prevenzione del randagismo, in quanto l’attribuzione alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania di procedere all’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani implica che esse siano tenute a rispondere delle conseguenze della mancata attivazione di detto servizio o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento, e tanto, ossia la conseguente responsabilità, era incluso nella domanda risarcitoria proposta in primo grado dal (omissis) e nella chiamata in giudizio della Asl e dell’Anas S.p.a.”

Taleriparto di competenza”, peraltro, fanno notare i giudici del Palazzaccio, risulta confermato anche dalla legge Regione Campania n. 3 del 1/04/2019, che ha abrogato, con l’art. 27, la legge regionale che veniva in applicazione nel caso di specie, “confermando nondimeno che l’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c). compete alle A sl”. L’esclusione della legittimazione passiva della Asl, in definitiva, contrasta con la legislazione regionale.

 

Il danneggiato deve solo dimostrare di aver subito l’evento dannoso

Ma la Suprema Corte rammenta anche il principio secondo il quale, “in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato – alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile – l’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l’ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l’esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”.

La sentenza impugnata, viziata essendo incorsa in falsa applicazione di norme di diritto, è stata pertanto cassata, con rinvio al tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, per gli ulteriori accertamenti necessari.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content