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Se accade un incidente stradale causato da un cane randagio chi ne risponde?

Innanzitutto, va verificato cosa prevede la normativa delle singole Regioni, dato che le competenze in materia vengono definite a livello regionale, ma una volta individuato l’ente preposto alla gestione del fenomeno del randagismo, bisogna anche che il danneggiato dimostri nel caso concreto il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e la riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.

 

Condannata l’Azienda Sanitaria per il sinistro causato dal cane randagio

Con la sentenza n. 19404/19 depositata il 18 luglio 2019 la Cassazione è tornata sulla controversa questione dei sinistri cagionati da cani randagi, fenomeno tutt’altro che secondario e che, soprattutto, è soggetto a innumerevoli interpretazioni normative giuridiche nelle cause che vi si originano.

Nello specifico, una Confraternita calabrese aveva avviato un’azione legale per ottenere il risarcimento dei notevoli danni, circa diecimila euro, riportati nel 2007 da un proprio furgone in seguito a un incidente, per l’appunto, con un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada.

In primo grado era stato ritenuto responsabile il Comune di Mendicino, ma la Corte d’Appello di Catanzaro, confermando il risarcimento, aveva però condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

I giudici di secondo grado avevano infatti ritenuto che il sinistro fosse ascrivibile a colpa della Asp e non del Comune, per avere questa omesso di esercitare i poteri di vigilanza e controllo del fenomeno del randagismo ad essa attribuiti dall’art. 12, comma 2, della legge reg. Calabria 5 maggio 1990, n. 41, come sostituito dall’art. 7 della legge reg. Calabria 3 marzo 2000, n. 4. 2.

 

Il ricorso per Cassazione dell’Asp

L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per Cassazione adducendo tre motivi. Con il primo sosteneva che i poteri di vigilanza e controllo del randagismo fossero ex lege di competenza esclusiva del Comune.

Con il secondo motivo, direttamente collegato, asseriva che in base alle norme richiamate, all’Azienda sanitaria spettava, per il tramite del servizio veterinario, soltanto la cattura dei cani randagi previa segnalazione del Comune interessato e che pertanto la responsabilità dell’incidente doveva essere, nel caso di specie, addebitabile esclusivamente al Comune per avere omesso di effettuare, sul territorio di sua pertinenza, i controlli previsti ex lege al fine di programmare e pianificare, con la eventuale partecipazione degli enti competenti (tra i quali anche la stessa azienda sanitaria), le politiche contro il randagismo e di richiedere di conseguenza le misure e gli interventi idonei per l’accalappiamento dei cani.

Con il terzo, infine, quello che più interessa, la ricorrente deduceva violazione dell’art. 2043 cod. civ., per avere la Corte d’appello affermato la responsabilità dell’Asp omettendo di considerare che, come accertato dal primo giudice, nessun intervento di accalappiamento di cani randagi era stato richiesto dal Comune di Mendicino nei giorni dell’incidente.

 

Confermata la competenza dell’Azienda Sanitaria sul randagismo

I primi due motivi sono stati ritenuti infondati dalla Cassazione, la quale ricorda e ribadisce il principio che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi “spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (…)

L’attribuzione per legge a uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali stessi, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all’inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia”.

Poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, “occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso” prosegue la sentenza.

In Calabria, “come correttamente affermato nella sentenza impugnata”, tale competenza risulta chiaramente attribuita al Servizio veterinario istituito, ai sensi dell’art. 3 legge reg. Calabria n. 41 del 1990: in particolare, l’art. 12, comma 2, di questa legge dispone che “i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall’art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”.

 

La condotta obbligatoria esigibile dall’ente

Questo punto fermo, tuttavia, non è sufficiente per stabilire la responsabilità dell’Asl: la Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, perché, spiegano gli Ermellini, “ai fini dell’affermazione della responsabilità per i danni cagionati da un animale randagio, non basta che la normativa regionale individui l’ente cui è attribuito il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo anche che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e la riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva”.

La Corte Suprema spiega quindi che l’applicazione dell’art. 2043 del codice civile, in luogo di quella di cui all’art.2052 c.c. (ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà, quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali) impone, infatti, che “la responsabilità dell’ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell’evento dannoso.

Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall’ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne l’eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest’ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l’alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo”.

In altre parole, assodata la prevedibilità dell’attraversamento della strada da parte di un animale randagio, essendo un evento puramente naturale, l’esistenza di un obbligo in capo all’ente che ne è gravato di impedirne il verificarsi “avrebbe dovuto essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che per imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell’agente”.

In cosa ha dunque difettato il giudice di merito? Pur considerando che nel caso di specie veniva chiesto alla Pubblica Amministrazione di esercitare un controllo sugli animali randagi e, quindi, pur potendosi in astratto imputare alla stessa una colpa per l’evento dannoso occorso, quel che la Corte d’Appello non ha accertato – e dovrà accertare in sede di rinvio – è se, “tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall’attore in responsabilità, esso fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole”.

E qui la Cassazione porta dei preziosi esempi: occorre acquisire la prova dell’esistenza di precedenti segnalazioni della presenza abituale di animali randagi nel luogo dell’incidente, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d’intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla Asl e al Comune, rimaste inevase.

Tanto nell’ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l’individuazione dell’ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall’art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell’ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 cod. civ.”.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in altra composizione che dovrà riesaminare il caso sulla base di tali indicazioni.

 

 

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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