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Con la recente ordinanza n. 3418/2018, la terza sezione civile della Cassazione ha inteso (anche) lanciare un segnale forte per la sicurezza del minori. Secondo i giudici, in caso di tamponamento da cui seguano lesioni personali per il bambino che non non sia collocato sull’apposito seggiolino, la condotta negligente del genitore, consistente nel mancato impiego del dispositivo di sicurezza, può interrompere il nesso causale tra sinistro e lesioni, assurgendo ad autonoma causa di produzione del danno.

La Suprema Corte si è trovata ad affrontare un caso complesso. I genitori di un minore, alla guida della loro vettura, erano stati tamponati da un’auto ed il bimbo di tre anni, che si trovava a bordo, aveva riportato un trauma commotivo. La vicenda era stata altresì complicata dal fatto che il veicolo investitore era risultato privo di copertura assicurativa. I danneggiati hanno quindi agito in sede giudiziale nei confronti dell’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per ottenere il risarcimento del danno. In primo grado, però, la richiesta risarcitoria era stata rigettata ed era stata dichiarata, altresì, la carenza di legittimazione passiva della società assicurativa designata. In appello, era stato confermato quanto statuito nella sentenza oggetto di gravame, in quanto i danneggiati non avrebbero fornito alcuna prova che il veicolo investitore fosse privo di copertura Rca. Ma oltre a questo, in punto risarcimento il giudice di secondo grado riteneva anche che le lesioni personali subite dal minore fossero da imputarsi al mancato uso dell’apposito seggiolino, in violazione dell’art 172 del Codice della Strada, con la conseguenza che era da escludersi ogni forma di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore. I genitori del bambino ricorrevano quindi per Cassazione.

E’ bene ricordare che l’art. 172 del Codice della Strada statuisce l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. I bambini, al di sotto di una data fascia d’età e di una determinata statura, devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato al loro peso ed omologato. Il conducente del veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, in virtù delle regole di comune diligenza e prudenza. In ipotesi di violazione della norma, è prevista una sanzione amministrativa a partire da € 81 sino a € 326. Qualora il conducente incorra due volte, nel corso di un biennio, in tale violazione, è prevista la misura accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (art. 172 c. 10 CdS). Per i minori risponde il conducente o chi era tenuto alla sua sorveglianza, se presente sul veicolo al momento del fatto. Nel caso in esame, spettava pertanto ai genitori del minore adottare le idonee misure di sicurezza durante la circolazione e proprio tale omissione, secondo i giudici, è stata la causa del trauma commotivo riportato dal bambino.

Va precisato che non si esclude la responsabilità dell’auto investitrice in merito alla causazione del tamponamento, ma si discute sull’idoneità dell’azione del conducente a produrre le lesioni al minore. Secondo l’iter argomentativo dei giudici di merito, seguito anche dalla Cassazione, nel caso in questione la sequenza causale è stata interrotta «con assorbimento dellintera efficienza deterministica da un’altra causa, consistente nella negligente condotta omissiva […] del conducente del veicolo sul quale viaggiava come trasportato lo stesso minore che non ha assicurato il passeggero con il dispositivo di sicurezza previsto». In buona sostanza, il giudicante ha ritenuto che il nesso causale tra il comportamento del veicolo che ha tamponato e le lesioni riportate dal fanciullo sia stato interrotto dalla condotta negligente dei genitori. Affinché la responsabilità sia ascrivibile al conducente del mezzo investitore, occorre infatti dimostrare che il fatto e l’evento lesivo siano eziologicamente connessi. In altre parole, il soggetto leso deve provare che la condotta di chi ha provocato il tamponamento sia stata la causa delle lesioni riportate. 

Per indagare la sussistenza del nesso di causalità materiale, è necessario verificare se l’evento si sarebbe comunque prodotto in assenza di una determinata condotta. Va sottolineato che ogni evento è il risultato di una pluralità di concause, pertanto “naturalisticamente” sono causa di un evento tutte le condotte senza il cui concorso questo non si sarebbe verificato (art. 41 c. 1 codice penale). I Supremi giudici, nella pronuncia in oggetto, sono ricorsi proprio al principio di causalità materiale, ai sensi degli artt. 41 c.p. e 1227 c. 1 c.c., a mente del quale, «in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee».

Secondo tale percorso argomentativo, il mancato impiego delle misure di ritenzione – nel caso di specie del seggiolino –, secondo la Suprema Corte rappresenta una condotta idonea a porsi come unica ed esclusiva causa efficiente delle lesioni personali. In sede di merito, infatti, era stato dimostrato che, se il minore avesse viaggiato con le cinture di sicurezza allacciate, l’evento lesivo non si sarebbe verificato. Ne consegue che la condotta colposa del conducente dell’auto investitrice non ha contribuito, neppure come causa concorrente concomitante, alla produzione del danno.

In conclusione, il ricorso dei genitori del minore è stato rigettato, giacché ritenuto infondato. E il messaggio è chiaro: per la sicurezza dei bambini, assicurarli sempre al seggiolino.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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