Con un concetto (giustamente) sempre più ampio del termine “circolazione” che si è andato imponendo nel tempo, questa conclusione era logica, ma adesso è stata finalmente sancita dalla Cassazione: un pronunciamento importante che pone fine a contenziosi e incertezze assicurativi.
La Suprema Corte, a sezioni unite civili, con la sentenza 21983/21 del 30 luglio 202, ha stabilito che l’assicurazione deve coprire il danno da uso dell’auto anche in “zone private”: dunque la responsabilità civile dei veicoli non copre solo se l’incidente avviene durante la circolazione su strade pubbliche o a queste equiparante, ma anche se succede, ad esempio, in un cortile domestico, e di casi, anche tragici, purtroppo, ve ne sono tanti.
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I congiunti di un bimbo schiacciato da un camper nel cortile di casa chiedono il risarcimento
Come quello di cui nello specifico si sono occupati i giudici del Palazzaccio, un bimbo di appena 16 mesi schiacciato nel 2008 dalle ruote da un camper di proprietà della zia materna e guidato dal nonno nel giardino privato dell’abitazione dei genitori, nel Trevigiano: il bambino stava gattonando sulla rampa di uscita del garage, e purtroppo il nonno non se ne avvide.
La compagnia assicuratrice del veicolo, Vittoria assicurazioni si oppose a ogni forma di risarcimento del danno per i genitori e i due fratellini, proprio sulla scorta del fatto che il sinistro non era avvenuto “su strade pubbliche o a queste equiparate”, resistendo per oltre un decennio al processo civile iniziato nel 2010 e ottenendo peraltro sempre ragione in tutti i gradi di giudizio, l’ultimo dei quali presso la Corte d’Appello di Milano.
Sentenza che adesso è stata cassata, con rinvio alla stessa Corte d’appello meneghina, in diversa composizione, che dovrà ri-pronunciarsi sul caso sulla scorta del nuovo principio che ha stabilito l’operatività della copertura assicurativa anche nei luoghi privati, e stabilire quindi il quantum da liquidare alla parte lesa.
Ripercorrendo la storia giuridica della questione, per la legge italiana, come detto, finora la responsabilità civile dei veicoli copriva solo se l’incidente avveniva durante la circolazione stradale su “strade pubbliche o a queste equiparate”, non in zone private. Per la normativa europea, invece, il danno è riferito a “ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“.
La normativa europea
I familiari del bimbo ucciso avevano appunto chiesto che si facesse riferimento alla normativa europea, adducendo come esempio una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue del 2014 relativa a un incidente, in Slovenia, provocato da un trattore durante una retromarcia nel cortile di una casa colonica nel corso del quale fu ferita una persona. Ebbene, in quella sentenza europea fu ribadito il principio giuridico secondo cui rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.
Secondo la Corte d’Appello di Milano la tipologia dell’infortunio avvenuto in Slovenia non poteva essere equiparabile a quello del camper che in Italia ha ucciso il piccolo Daniele: secondo i giudici i due casi non avevano nulla in comune e dunque Vittoria Assicurazioni non era tenuta a risarcire.
La terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, a cui avevano fatto ricorso i genitori del piccolo, aveva deciso di lasciare l’ultima parola alle Sezioni Unite che adesso hanno deciso una volta per tutte le sorti di questo processo e di quelli con le stesse caratteristiche, adeguandosi di fatto alle norme europee.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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