Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Ai sensi dell’art. 1588 del codice, il conduttore (ossia il locatario) è responsabile nei riguardi del locatore dei danni causati dall’incendio dell’immobile locato, anche se causato da soggetti terzi che egli abbia ammesso all’uso o al godimento dei locali, anche temporaneamente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25779 depositata il 14 ottobre 2019, ha opportunamente “rinfrescato” un principio di diritto fondamentale, che tuttavia alcune corti territoriali continuano a interpretare in modo difforme.

 

L’incendio nell’appartamento dato in affitto

La proprietaria aveva concesso in locazione il suo immobile a un inquilina, la quale saltuariamente concedeva l’uso dello stesso a un’altra donna, che lo utilizzava per esercitare il mestiere di cartomante.

Nel febbraio del 2010 nell’appartamento in questione era divampato un incendio, probabilmente originato dal difettoso funzionamento di una macchina del caffè attaccata alla spina e lasciata accesa, che aveva causato diversi danni.

La proprietaria e locatrice aveva dunque citato in giudizio la conduttrice, ossia l’inquilina, e anche la cartomante essendo emerso che, al momento dell’incendio,  nell’appartamento vi era quest’ultima.

Il Tribunale aveva ravvisato la responsabilità della conduttrice in base all’articolo 1588 cod. civ. e anche dell’occupante in base all’articolo 2051 cod. civ., liquidando a favore della locatrice una somma complessiva di 12.318 euro a fronte di quella originariamente richiesta di 38.937 euro.

La cartomante aveva quindi proposto appello deducendo la propria estraneità al fatto, e contestando anche l’ammontare dei danni, ma i giudici di secondo grado hanno confermato integralmente la decisione delle prime cure.

 

Il ricorso dell’occupante

Di qui il suo ricorso anche per Cassazione sulla base di quattro motivi.

In particolare, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 2051 cod. civ, obiettando di non poter essere considerata custode del bene ai sensi di quella norma, per via della temporanea e saltuaria disponibilità che ne aveva, su concessione della conduttrice.

E, tra le altre cose, ha contestato anche il fatto che le sentenze di primo e secondo grado le avessero posto in custodia (ex articolo 2051 c.c.) l’impianto elettrico da cui è originato l’incendio, obiettando che invece competeva al proprietario locatore.

Ebbene per la Suprema Corte il ricorso è fondato e va accolto.

Come detto, la corte territoriale aveva ritenuto che il danno da incendio della cosa locata andasse attribuito all’occupante, in quanto era lei presente in quel momento nell’immobile, in ciò confermando la qualificazione della responsabilità di quest’ultima come responsabilità da custodia, già ritenuta tale dal giudice di primo grado.

Una tesi che però, come spiegano gli Ermellini, “è erronea ed ha condotto all’erronea attribuzione di responsabilità in capo alla ricorrente, che invece deve dirsene estranea”.

La Cassazione ricorda che l’articolo 2051 c.c. attiene ai danni che la cosa provoca ai terzi, per difetto di custodia; invece, si applica l’articolo 1588 c.c. quando i danni sono provocati alla cosa ad opera di chi la detiene “E’ dunque da escludersi che l’occupante dell’immobile, cui il conduttore abbia concesso l’uso momentaneo o anche continuativo della cosa locata, possa rispondere nei confronti del locatore, se la cosa subisce un incendio, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., posto che tale norma attiene esclusivamente ai danni causati dalla cosa ai terzi, e non già a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa” recita la sentenza.

 

E’ il conduttore il responsabile dell’incendio alla cosa locata

Premesso questo, e chiarito che la fattispecie è riferibile per contro all’articolo 1588 c.c., “si applica chiaramente il secondo comma di tale norma, che rende il conduttore responsabile (nei riguardi del locatore) dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa – asseriscono con forza i giudici del Palazzaccio.

La responsabilità ricade sul conduttore, essendo imputabile a lui la scelta di consentire l’uso della cosa a terzi, e ovviamente nella misura in cui egli vi abbia, per l’appunto, acconsentito, ed il godimento da parte di terzi non sia avvenuto senza il suo consenso o contro la sua volontà”.

Nel caso specifico, peraltro, risultava pacifico che la ricorrente utilizzava, tra l’altro saltuariamente, l’immobile, con il consenso della conduttrice, “che deve dunque ritenersi l’unica responsabile del danno subito dalla locatrice per l’incendio del bene locato”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content