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In caso di incidente stradale e di contestazione di una sanzione per violazione al codice della strada il verbale degli agenti accertatori fa sempre fede privilegiata?

Preziosa per comprendere la valenza di quest’atto è l’ordinanza n. 28149/22 depositata il 27 settembre 2020 della Cassazione che ha accolto il ricorso proposto da un automobilista palermitano.

 

Un automobilista presenta opposizione contro una sanzione ma i giudici di merito la rigettano

L’uomo aveva proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Palermo con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo complessivo di 106,30 euro per violazione dell’articolo 157, commi 7 e 8, del codice della strada, ma il Giudice di Pace di Bagheria l’aveva rigettata e anche il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 2018, quale giudice di secondo grado, aveva respinto l’impugnazione dell’opponente.

Per il Tribunale il verbale degli agenti accertatori fa fede privilegiata salvo querela di falso

Una decisione basata sulla fede privilegiata attribuita, sulla base dell’art. 2700 del codice civile, al verbale e alle circostanze inerenti la violazione ivi contenute, dovendo il pubblico ufficiale dare conto della sua presenza ai fatti attestati e delle ragioni per le quali tale presenza ne aveva consentito l’attestazione. L’automobilista, secondo il giudice, avrebbe dovuto contestare quanto affermato con il procedimento della querela di falso: non avendolo agito in tal senso, il fatto doveva ritenersi verificato con le modalità indicate nel verbale.

I giudici avevano respinto anche le censure relative alle presunte violazioni degli articoli 201 codice della strada e 384 e 385 del regolamento di attuazione. Secondo il Tribunale, le ipotesi ivi previste che giustificavano un differimento della contestazione dell’infrazione dovevano essere ritenute e meramente esemplificative e non tassative, potendosi configurare anche altre eventualità per le quali si poteva e doveva ritenere legittimamente impedito agli organi accertatori di rilevare la contestazione contestualmente all’accertamento. Nello specifico, la scelta di procedere alla contestazione differita sarebbe stata giustificata dell’esigenza di svolgere ulteriori accertamenti conseguenti alla verificazione del sinistro in questione, come espressamente indicata nel verbale di contestazione della polizia municipale di Bagheria da cui risultava che la violazione era emersa a seguito di un incidente stradale, accertata e contestata dall’ufficio a conclusione della necessaria ricostruzione della dinamica.

 

Il ricorso per Cassazione evidenza che i fatti non erano avvenuti in presenza del verbalizzante

L’automobilista tuttavia non si è dato per vinto e ha proposto ricorso anche per Cassazione sulla base di due motivi, contestando in primis la ritenuta valenza di fede privilegiata del verbale di contestazione anche rispetto alla dinamica del sinistro per non avere proposto querela di falso. Il ricorrente ha ricordato che l’articolo 2700 c. c. attribuisce fede privilegiata solo al verbale di contestazione della violazione al codice della strada per i fatti avvenuti in presenza del verbalizzante o da lui compiuti: nello specifico, peraltro, sarebbe stata applicabile la scriminante di cui all’articolo 4, primo comma, l. n. 689 del 1981 e il Tribunale avrebbe omesso quale fatto decisivo i documenti prodotti.

Secondo la Suprema Corte, la doglianza è fondata, e gli Ermellini censurano le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito attribuendo fede privilegiata al verbale in oggetto anche nella parte relativa alla dinamica del sinistro come ricostruita dagli agenti accertatori. “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa – spiegano i giudici del Palazzaccio richiamando un orientamento ormai assodato -, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.

E i giudici del Palazzaccio rammentano anche un altro principio di diritto. “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale”.

 

Per circostanze non avvenute alla presenza degli agenti, è ammessa un’altra ricostruzione

Nel caso in questione, pertanto, il verbale di accertamento della violazione non era assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell’incidente “non essendo fondata su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale” conviene con il ricorrente la Cassazione, aggiungendo che in questa circostanza “è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito”.

Il Tribunale avrebbe quindi dovuto indicare quali fatti erano avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e rispetto ai quali il verbale aveva fede privilegiata, e quali erano invece gli altri fatti (come la ricostruzione della dinamica dell’incidente) rispetto ai quali il verbale a aveva una valenza probatoria inferiore. Gli Ermellini, del resto, sottolineano come la stessa difesa della pubblica amministrazione, nel giudizio di merito, avesse evidenziato che la presunta dinamica del sinistro e dai danni subiti dai veicoli era stata frutto “solo di una deduzione da parte dei verbalizzanti”.

In conclusione, la Suprema Corte torna quindi a ribadire che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento”.

Il giudice del rinvio, ammonisce quindi la Cassazione, dovrà pertanto valutare il verbale nel rispetto dei seguenti criteri di prova che regolano i verbali amministrativi: “sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio al tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato che dovrà riesaminare l’opposizione dell’automobilista sulla base delle indicazioni fornite.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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