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Il tour operator è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di quest’ultimo.

Applicando questo principio il Tribunale di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2016 n. 2145, ha accolto la richiesta di risarcimento di una coppia, in vacanza a Sharm El Sheik, condannando una società venditrice di pacchetti turistici a risarcire i danni non patrimoniali subiti dai due turisti, rimasti vittime con svariate ferite, durante la vacanza all inclusive acquistata dal suddetto tour operator, di un incidente stradale occorso durante un’escursione in jeep, organizzata dalla società convenuta, la quale, nell’occasione, si era avvalsa di un proprio ausiliario, fornitore locale del servizio di accompagnamento dei turisti alla meta dell’escursione.

Il giudice fiorentino ha stabilito, infatti, che l’organizzatore e venditore di viaggi vacanza “tutto compreso”, che nell’adempimento dell’obbligazione usufruisce dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi commessi da costoro. Secondo il giudice di merito, infine, la mancata presentazione del reclamo entro i termini di cui all’articolo 49 del Codice del Turismo non comporta decadenza del turista alla tutela giudiziale dei propri diritti; tale comportamento, al limite, può rilevare ai fini di una valutazione di concorso colposo nella causazione dell’evento di cui all’art. 1227, primo comma, del Codice Civile.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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