Il risarcimento danni per il passeggero coinvolto in un incidente stradale è un diritto fondamentale previsto dalla legge italiana. Indipendentemente dalla responsabilità del conducente, il passeggero ha diritto a un indennizzo per i danni fisici e materiali subiti.
Vediamo insieme come funziona il risarcimento da incidente stradale, quali sono le procedure da seguire e quali elementi influenzano il calcolo dell’indennizzo.
Quando il passeggero ha diritto al risarcimento da incidente stradale?
Quando avviene un incidente stradale, il cosiddetto “terzo trasportato”, ossia una persona a bordo dell’auto diversa da quella che guida, ha sempre diritto al risarcimento danni, fatta eccezione per alcuni casi specifici.
Il terzo trasportato, stando a quanto riporta la Cassazione, NON ha diritto al risarcimento esclusivamente quando:
- è consapevole della circolazione illegale del veicolo;
- è consapevole che il conducente era alterato da alcool o sostanze stupefacenti;
- è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto.
In tutti gli altri casi e indipendentemente dalla responsabilità del sinistro, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno subito in seguito all’incidente stradale.
Il termine “terzo trasportato” si riferisce a qualsiasi persona a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro, a eccezione del conducente. Anche il proprietario dell’auto, se non sta guidando, rientra in questa categoria. Il legame di parentela con il conducente non incide sul diritto al risarcimento: tutti i passeggeri hanno diritto a tutela legale in caso di danni subiti.
Chi paga i danni al passeggero?
Il risarcimento danni per il terzo trasportato è corrisposto dalla compagnia assicurativa dell’auto in cui si trovava, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.
Gli unici eventi esclusi sono quelli legato al cosiddetto “caso fortuito”: situazioni altamente imprevedibili ed eccezionali che non sono in nesso di causa con il conducente (malori improvvisi, oggetti o materiali insidiosi sulla strada, fenomeni atmosferici distruttivi…).
In questi casi, la Corte di Cassazione (sentenza n. 35318/2022) ha chiarito che la compagnia assicurativa può non essere tenuta a risarcire il passeggero.
Se l’auto in cui si trova il passeggero non è assicurata o identificata, egli dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che – dimostrato il danno – provvederà nel risarcimento danni.
Come richiedere il risarcimento per il passeggero?
A prescindere dalla dinamica dell’incidente, il passeggero può avanzare richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo su cui si trovava. Non è necessario dimostrare la colpa di uno dei conducenti, ma è fondamentale provare di essere stati a bordo e di aver subito danni.
Se però l’incidente coinvolge solo il veicolo in cui si era a bordo (ad esempio, un’auto che finisce fuori strada per imprudenza del guidatore), in base a quanto più volte stabilito dalla Cassazione (tra cui la sentenza n. 25033 del 2019), il passeggero non potrà agire direttamente con l’assicurazione del vettore ma dovrà rivolgersi al conducente o al proprietario del mezzo, secondo gli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile.
Anche nei casi in cui l’altro veicolo coinvolto non sia assicurato o non identificato, il passeggero può richiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del vettore, senza quindi dover ricorrere al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, come stabilito dall’articolo 283 del D.lgs. 209/2005.
Il passeggero coinvolto in un incidente ha diritto a un risarcimento per i danni subiti, a meno di circostanze eccezionali. La richiesta va presentata alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, senza bisogno di dimostrare la colpa del conducente. In caso di veicolo non assicurato, il diritto al risarcimento rimane comunque garantito.
Per assicurarsi il corretto indennizzo, è fondamentale raccogliere prove dell’incidente e, se possibile, dimostrare di aver rispettato le misure di sicurezza, come l’uso della cintura o del casco in caso di moto.
La procedura per il risarcimento seguirà il seguente iter:
1. Accertamento medico-legale
Dopo l’incidente, il passeggero deve sottoporsi a una visita medico-legale per certificare le lesioni e determinare la percentuale di invalidità e il periodo di inabilità temporanea.
2. Denuncia all’assicurazione
Il passeggero deve presentare una richiesta danni alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava. La richiesta deve includere:
- Certificati medici.
- Fatture delle spese sostenute.
- Eventuali testimonianze e rapporti delle autorità.
3. Offerta di risarcimento
L’assicurazione valuta il danno e propone un’offerta di risarcimento. Se l’offerta è ritenuta insufficiente, è possibile negoziare in via stragiudiziale.
4. Ricorso al giudice
Se la compagnia, nonostante le trattative e la mediazione, non offre un risarcimento considerato equo, si può avviare una causa civile per ottenere un indennizzo adeguato.
In genere, l’assicurazione ha 90 giorni per formulare un’offerta di risarcimento dal momento in cui riceve tutta la documentazione. Se la trattativa si prolunga o si ricorre al tribunale, i tempi possono allungarsi fino a diversi mesi o anni nei casi più complessi.
Come si calcola il risarcimento danni del passeggero?
Il risarcimento per il passeggero può includere diverse categorie di danni:
- Danno biologico: lesioni fisiche e psicologiche subite.
- Danno morale: sofferenza emotiva e psicologica derivante dall’incidente.
- Danno patrimoniale: spese mediche, mancato guadagno, danni ai beni personali.
- Danno esistenziale: peggioramento della qualità della vita e limitazione delle attività quotidiane.
Danno Biologico
Il danno biologico viene valutato in base alle tabelle medico-legali, che assegnano un valore economico alla percentuale di invalidità subita. L’invalidità può essere temporanea (durante il periodo di guarigione) o permanente (se lascia conseguenze irreversibili).
Danno Patrimoniale
Include le spese sostenute per cure mediche, terapie riabilitative, farmaci, e l’eventuale perdita di reddito se il passeggero è impossibilitato a lavorare.
Danno Morale e Danno Esistenziale
Il danno morale riguarda il dolore e la sofferenza subiti a causa dell’incidente, mentre il danno esistenziale si riferisce all’impatto negativo sulla qualità della vita e sulle relazioni sociali.
Come si calcola il risarcimento?
Il calcolo del risarcimento si basa su:
- Percentuale di invalidità determinata dal medico legale.
- Età della vittima: più giovane è la persona, maggiore sarà l’importo del risarcimento.
- Durata dell’invalidità temporanea.
- Perdita di reddito e spese mediche documentate.
Le tabelle di riferimento principali sono quelle del Tribunale di Milano, utilizzate per quantificare i danni biologici e morali.
Casi particolari
Risarcimento del passeggero senza cintura di sicurezza
L’uso della cintura di sicurezza è obbligatorio e fondamentale per la sicurezza. Tuttavia, il mancato utilizzo della cintura non comporta la perdita totale del diritto al risarcimento, bensì una sua riduzione proporzionale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30315/23, ha ribadito che l’evento lesivo è comunque riconducibile alla responsabilità di terzi e che la mancata cintura può influire sulla percentuale di indennizzo, ma non escluderlo del tutto. In un caso esaminato, il risarcimento è stato ridotto di un terzo, ma non negato completamente, a conferma del principio che l’assenza della cintura può aver aggravato le conseguenze dell’incidente, ma non ne è stata la causa esclusiva.
Caduta del passeggero di una moto
Ogni anno in Italia migliaia di motociclisti sono coinvolti in incidenti stradali, spesso causati da collisioni, condizioni stradali o errori di guida. In caso di incidente, il passeggero ha diritto al risarcimento dall’assicurazione del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, salvo eccezioni.
In caso di caduta autonoma, come abbiamo visto precedentemente, non essendo coinvolti altri veicoli, il terzo trasportato dovrà agire nei confronti del conducente e del proprietario del motoveicolo in quanto non è possibile esercitare l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del vettore.
Il risarcimento copre i danni fisici anche ai parenti del conducente, ma può essere negato o ridotto se il passeggero non indossava il casco, viaggiava su un veicolo non omologato per due o se viene ravvisato un suo concorso di colpa nella causazione del sinistro. Se il veicolo non era assicurato, il passeggero può rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
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