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E’ una “voce” di danno a cui in genere, a torto, si bada poco, e una di quelle che le compagnie di assicurazione fanno di tutto per non riconoscere, ma in realtà il pregiudizio da cosiddetto “fermo tecnico” è tutt’altro che secondario: parliamo delle spese sostenute da chi ha subito un incidente stradale, ed è costretto a portare il suo veicolo dal meccanico o dal carrozziere, per pagare un mezzo sostitutivo per tutto il periodo in cui il suo è ai “box” per le riparazioni, un costo ulteriore e che può raggiungere svariate centinaia di euro a seconda del tempo necessario per rimettere in sesto il veicolo incidentato.

Una spesa che il danneggiato ha diritto di vedersi riconosciuta, che certo va provata, ma, una volta che sia stato comprovato l’effettivo esborso, non va altresì dimostrata anche la necessità del veicolo sostitutivo, come pretendono diversi giudici, oltre alle imprese assicurative. Lo ha chiarito e ribadito la Cassazione, con l’ordinanza n. 7358/23 depositata il 14 marzo 2023.

 

Una società di autonoleggio, cessionaria del credito, chiede i danni da fermo tecnico

Una società di autonoleggio e una carrozzeria, in quanto cessionarie dei crediti vantati da un automobilista per i danni subiti a causa di un tamponamento nel quale questi era rimasto coinvolto riportando danni fisici e materiali al veicolo, avevano citato in causa la conducente responsabile dell’incidente, e, in regime di indennizzo diretto, la compagnia di assicurazione della stessa vettura tamponata chiedendone la condanna al pagamento, rispettivamente, di 320 euro a titolo di risarcimento del costo di noleggio di una macchina sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico di quella del danneggiato e di 2.771 euro, la spesa sostenuta per la riparazione.

Nel corso del contraddittorio con l’assicurazione, era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei danni materiali subiti ed acquisita una prova testimoniale che aveva confermato la necessità per il danneggiato di fruire di un mezzo sostitutivo. Ma il giudice di Pace di La Spezia, pur ritenendo pacifico che il danneggiato avesse noleggiato una vettura sostitutiva per l’importo di 320 euro, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la necessità del noleggio.

La società di autonoleggio ha quindi appellato la decisione, ma con sentenza del 2020 il Tribunale di La Spezia, quale giudice di seconde cure, aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo che la necessità del noleggio di un veicolo sostitutivo avrebbe dovuto essere provata in via documentale, cosa che non sarebbe avvenuta.

 

Basta la prova della spesa per l’auto sostitutiva, non quella della sua necessità

A questo punto la ditta di autonoleggio ha proposto ricorso anche per Cassazione, lamentando il fatto che il tribunale avesse ritenuto che si dovesse dimostrare, ai fini della risarcibilità del danno da fermo tecnico, la necessità in concreto del ricorso al veicolo sostitutivo, non reputando sufficiente la sola dimostrazione di aver sostenuto la relativa spesa, trattandosi di una perdita subita dal danneggiato in conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito.

Inoltre, la ricorrente ha censurato il fatto che il giudice di merito avesse ritenuto che l’onere di dimostrare la necessità di usufruire di un mezzo sostitutivo fosse conseguenza del principio costituzionale di solidarietà sociale inteso quale necessità di evitare l’imputazione di costi non necessari in capo al danneggiante, contestando anche che il tribunale avesse reputato necessario che le circostanze riferite dalla sorella del ricorrente fossero confermate tramite riscontro documentale.

E la Suprema Corte ha accolto in pieno il ricorso riaffermando il consolidato principio secondo il quale “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”.

Nel caso di specie, pur essendo stata fornita la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, “il Tribunale ha ritenuto, discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte, necessaria anche la dimostrazione della necessità della spesa” spiegano gli Ermellini, ritenendo altresì “incomprensibile” la motivazione della sentenza impugnata “nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la testimonianza raccolta in giudizio perché non riscontrata in via documentale”.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio della causa al Tribunale spezzino in persona di altro magistrato per il suo riesame.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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