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La Cassazione, con l’interessante sentenza n.16225, pubblicata l’8 giugno 2023 nella terza sezione civile, ha accolto il ricorso dei genitori di un bambino caduto in bicicletta su dei paletti di delimitazione appuntiti installati su un marciapiedi.

Ribaltate le decisioni di primo e secondo grado: le responsabilità sono del Comune, il quale avrebbe dovuto prevedere l’oggettiva situazione di pericolo creata.

 

Paletti a bordo strada causano l’asportazione della milza di un bambino

La vicenda nasce dalle gravissime lesioni riportate da un bambino, che, mentre percorreva in sella alla sua bici il marciapiede che affiancava la strada, a causa del terreno scivoloso, è precipitato rovinosamente al suolo, andando ad impattare con l’addome su uno di questi dissuasori, posizionati però in violazione dell’art. 180 comma 5 del Codice della Strada e che lo hanno costretto all’asportazione chirurgica della milza. 

L’articolo, di seguito citato, infatti, chiarisce con precisione che “i dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

Il bambino circolava in bicicletta sul marciapiedi

I genitori, allora, hanno convenuto in giudizio il Comune campano. Il Tribunale, però, in primis ha fatto leva sia sull’obbligo di chiunque – conducenti o pedone che siano – a mantenere in strada un comportamento prudente; in secondo luogo alla visibilità dell’insidia sul percorso, non ritenuta dai giudici di prime cure occulta o nascosta; e, infine, al fatto che in ogni caso il giovane non avrebbe dovuto circolare sul marciapiedi con la sua bicicletta.

Allo stesso modo, in secondo grado, la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto il Comune non responsabile “non essendo i paletti occulti, ma ben visibili, ed avendo il bambino di undici anni utilizzato con la bicicletta un’area preclusa a tale mezzo“, per citare l’ordinanza, ribadendo di fatto in toto quanto affermato in precedenza.

 

La responsabilità penale del Comune

I genitori, però, non si sono dati per vinti, arrivando sino al Palazzaccio. Partendo dalla premessa che loro figlio non dovesse trovarsi in un’area riservata ai pedoni, i due hanno altresì sostenuto che la definizione dei giudici in merito alla sua condotta, “tanto grave ed imprevedibile da poter essere definito abnorme” – per riprendere l’atto – fosse esagerata ed erronea.

Con queste affermazioni, pertanto, il nesso di causalità tra l’evento dannoso e l’insidia verrebbe meno: avendo tenuto un comportamento consono, infatti, le responsabilità andrebbero additate esclusivamente alla mera esistenza di tali dissuasori. Stando ad un principio di causa-effetto, nella visione dei genitori senza i paletti la caduta non avrebbe recato una problematica così grave com’è, per l’appunto, l’asportazione della milza.

A questo va aggiunto che il Comune non può essere escluso della responsabilità penale, poiché il fatto di percorrere quel tratto di marciapiede con la bicicletta – sebbene sia un’azione non a norma – non può invero essere considerato come un evento totalmente imprevedibile.

Da ciò, anche il Comune, giocoforza, non ha tenuto conto della possibilità di recare lesioni personali a chiunque percorresse quel tratto.

 

Il nesso di causalità tra res e danno

Gli Ermellini, dopo aver analizzato il tutto, ritengono tali censure fondate.

Partendo dall’oggettività dell’art. 2051 del codice civile, secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, la responsabilità del custode si fonda principalmente sullo stabilire il nesso – o meno – tra il danno avvenuto e la res (la cosa) stessa, in questo caso i paletti.

La Suprema Corte, pertanto, assevera che senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione dei dissuasori, in questo caso, il danno non si sarebbe verificato, indi per cui sia il fatto in sé che la condotta del giovane arriverebbero dopo il problema di base: il Comune non avrebbe dovuto porre tali paletti, poi rivelatesi insidie, sul marciapiede.

I giudici di primo grado, viceversa, avevano omesso di dare rilievo all’oggettiva situazione di pericolo rappresentata dalla presenza di paletti appuntiti, illegittimamente apposti sul marciapiede, in violazione del Codice della strada.

Sulla base di tutto ciò, in conclusione, la Cassazione “cassa” le precedenti decisioni dei giudici di merito e addita le responsabilità al Comune, che dovrà risarcire i genitori del minore.

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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