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Il 24 dicembre 2018 il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare ad hoc per chiarire, tra le altre cose, come si applica la recidiva contemplata dal nuovo comma 2 bis dell’art. 193 del Codice della Strada, dopo le modifiche apportate dal decreto fiscale n. 118/2018, per chi giuda senza assicurazione.

Il documento contiene altresì precisazioni in materia di fermo e decurtazione dei punti dalla patente, visto che la modifica dell’art. 193 ha comportato la correzione della tabella punti, che in caso di guida senza copertura assicurativa prevede un taglio di 5 punti, anche al di fuori dei casi in cui viene applicata la recidiva.

La circolare precisa innanzitutto che, dopo le modifiche apportate all’art. 193 del CdS da parte del decreto fiscale n. 118/2018, chi viene colto per ben due volte in un anno a guidare senza copertura assicurativa è soggetto al doppio della sanzione pecuniaria prevista dal comma 2, che parte da un minimo di 849 euro fino a un massimo di 3.396 euro. La recidiva comporta inoltre la sospensione della patente da uno a due mesi e il fermo per 45 giorni dopo la definizione dell’illecito. Naturalmente queste regole, recidiva compresa, si riferiscono alle violazioni (sia la prima che la seconda) commesse dopo l’entrata il vigore del decreto.

Come precisa la circolare si ha recidiva anche quando l’illecito sanzionato è commesso con due veicoli diversi; quando la prima violazione è già stata definita nel momento in cui viene commessa la seconda, intendendosi per definito il procedimento relativo alla prima violazione; quando il trasgressore ha provveduto al pagamento (anche scontato) della sanzione, non ha pagato nei termini, ha fatto decorrere i termini per presentare ricorso, ha presentato ricorso, ma è stato respinto con provvedimento definitivo. La recidiva opera inoltre quando il trasgressore per la prima o la seconda violazione ha pagato la sanzione ridotta e anche se il veicolo con cui è stata commessa la prima è stato confiscato.

La circolare, per quanto riguarda l’accertamento della recidiva, precisa che è possibile consultare i dati dell’Anagrafe degli abilitati alla guida, visto che da questi registri risultano eventuali decurtazioni di punti riferibili a una precedente violazione per guida senza assicurazione.

Il ritiro della patente invece avviene nei modi previsti dall’art. 218 CdS, ovvero dopo l’accertamento della precedente identica violazione, mentre il ritiro non è immediato, ma disposto in seguito dalla prefettura. Il fermo di 45 giorni è disposto dall’Ufficio o Comando dopo che è stata definita la seconda violazione e il veicolo è stato dissequestrato.

La circolare precisa infine che la modifica dell’art. 193 CdS da parte del decreto fiscale n. 119/2018 ha comportato altresì quella della tabella allegata all’art. 126 bis CdS, che prevede la decurtazione di cinque punti della patente nei casi in cui venga violato l’art 193, comma 2 CdS, anche fuori dalle ipotesi di recidiva. Anche in questo caso, naturalmente, la decurtazione dei punti è prevista solo in riferimento alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale n. 119/2018.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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