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E’ colpevole del reato di cui all’art 328 comma 1 del Codice Penale, omissione d’atti d’ufficio, che, tra le altre cose, punisce chi rifiuta un atto dovuto per ragioni di sanità (se questo deve essere compiuto senza ritardo), il medico di turno che non effettua una visita.

Lo ha ribadito con forza la Cassazione, con la sentenza n. 34535/19 depositata il 29 luglio 2019.

 

La guardia medica si rifiuta di visitare  i bambini di una scolaresca

Nel 2016 la Corte d’Appello di Brescia, peraltro confermando il pronunciamento del Tribunale di Bergamo, aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il già citato reato di cui all’art. 328 del codice penale un sanitario, perché, in qualità di medico addetto al servizio di continuità assistenziale presso la Asl di Bergamo Distretto Valle Brendana, “indebitamente rifiutava atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità dovevano essere compiuti senza ritardo”.

L’imputato, infatti, non era intervenuto presso un hotel del Bergamasco dove era stato chiamato con urgenza dall’albergatore, poiché sei ragazzi di circa dieci anni di nazionalità inglese in vacanza e due loro insegnanti avevano accusato malesseri fisici come vomito ed attacchi di dissenteria.

 

Sanitario condannato in primo e secondo grado

Come detto, già il giudice di primo grado aveva configurato come reato il comportamento omissivo, perché il dottore durante la notte tra il 19 ed il 20 febbraio 2015, di turno alla guardia medica, si era intrattenuto al telefono per circa quindici minuti con l’albergatore ponendo numerose domande, talvolta vanamente ripetute, esprimendo commenti, senza accogliere l’invito del suo interlocutore a recarsi urgentemente presso l’hotel per visitare i bambini che manifestavano nausea e vomito, al pari dei due professori che li accompagnavano.

L’imputato aveva opposto un profilo di discrezionalità tecnica nel formulare le domande per avviare una diagnosi, e stabilire se la sua presenza in albergo poteva essere indispensabile.

Tuttavia, l’albergatore, spazientito, si era poi rivolto al servizio di emergenza del 118 che era intervenuto tempestivamente. L’intervento successivo del servizio del 118 evidenziava “la plateale violazione degli obblighi cui era tenuto il medico di turno“.

La Corte di appello aveva poi sottolineato che la durata della conversazione si era protratta per ben 13 minuti e 26 secondi e che l’imputato aveva inizialmente opposto un netto rifiuto, ritenendo di non dovere effettuare la visita domiciliare per il solo vomito dei pazienti.

In concreto, non avrebbe rivolto alcuna domanda specifica per indagare e approfondire le condizioni dei giovanissimi pazienti, tanto che l’albergatore, preso atto dell’inconcludenza della conversazione, interrompeva la chiamata e si rivolgeva al servizio del 118.

La difesa del medico aveva sostenuto tra le altre cose che, successivamente, l’imputato si sarebbe recato presso l’hotel per valutare di persona lo stato di salute dei bambini, constatando però che era già intervenuto il 118 e, pertanto, sarebbe andato via: circostanza che tuttavia, rilevava la Corte d’Appello, era rimasta del tutto priva di prova.

E in ogni caso, il giudice di appello osservava che, quand’anche non vi fosse stato pericolo di vita, ciò non escludeva la sussistenza dell’obbligo di eseguire la visita richiesta, considerata la preoccupante situazione che era stata esposta dal titolare dell’albergo: si trattava di otto pazienti, di cui sei bambini, che continuavano a vomitare e che si trovavano in un albergo piuttosto lontano dal più vicino Pronto Soccorso e per i quali non sarebbe stata sicuramente sufficiente una diagnosi per telefono, occorrendo al contrario la visita anche per escludere il pericolo di una rapida epidemia all’interno della comitiva.

Al medico venivano negate anche le circostanze attenuanti generiche e la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, poiché le condizioni economiche dell’imputato inducevano a ritenere che la sola pena pecuniaria avrebbe avuto scarsa efficacia afflittiva ed anche tenuto conto della gravità del fatto, trattandosi di delitto contro la pubblica amministrazione commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni e in danno di “persone appartenenti a fascia debole“.

 

Il medico ricorre per Cassazione per insussistenza della situazione di emergenza

Il medico ha quindi proposto ricorso per Cassazione per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo tutta una serie di motivi.

Ad esempio, egli lamentava la “manifesta illogicità” e contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto con riguardo al contenuto della conversazione telefonica tra lui e l’albergatore.

La Corte d’Appello aveva valutato che tale conversazione dimostrava il sostanziale rifiuto del sanitario a recarsi nella località dell’albergo per fornire l’assistenza medica richiesta, mentre la sua difesa sosteneva che la motivazione della Corte d’appello era manifestamente illogica, poiché i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che il dottore avrebbe in realtà più volte espresso la disponibilità ad eseguire la visita.

Il travisamento della prova è dato dalla circostanza che in 13 minuti e 26 secondi di conversazione la Corte di merito ha ritenuto realizzarsi il “sostanziale rifiuto del sanitario” mentre, secondo la difesa, si sarebbe trattato di un tempo necessario per acquisire informazioni onde determinarsi sul contegno da assumere.

Il legale del medico è anche tornato sulla circostanza riferita dall’imputato che lo stesso si era comunque recato presso l’albergo ed era tornato indietro avendo visto che era intervenuto il servizio del 118: circostanza che sarebbe risultata dalla verbalizzazione effettuata dallo stesso dottore sul registro della postazione di continuità assistenziale di Piazza Brembano che costituisce, secondo la difesa, documento di carattere medico-legale.

L’annotazione nel registro però è stata compiuta di pugno del dottore ed è l’unico elemento addotto dall’imputato per dimostrare che si era recato nel luogo. Ma il difensore del dottore ha puntato soprattutto sulla inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 328 cod. pen., lamentando vizio di motivazione sulla ritenuta natura indebita del diniego.

La Corte non avrebbe affrontato un punto cruciale e risolutivo della vicenda processuale costituito “dall’apprezzamento sulla obbligatorietà e indifferibilità dell’atto che si impone al pubblico ufficiale ove questi disponga di uno spazio di discrezionalità scientifica per valutare l’opportunità o la necessità di compiere l’atto di ufficio“.

La Corte non avrebbe valutato gli elementi probatori riguardanti gli elementi costitutivi del reato: la preoccupante situazione era stata prospettata dall’albergatore, ma il dottore aveva valutato il “tono inutilmente allarmato, l’enfasi delle espressioni e l’atteggiamento suggestionato dell’interlocutore“.

La guardia medica, in altre parole, avrebbe valutato che i malesseri di nausea e vomito non costituivano un’emergenza di natura oggettiva e la situazione lasciava quindi al medico “margini di valutazione discrezionale circa la necessità di un intervento immediato tale da escludere la ricorrenza dell’atto dovuto“.

Il legale dell’imputato ricordava che sussiste invero il reato di omissione di atti di ufficio solo quando sia comprovato che l’urgenza prospettata dal paziente sia effettiva e reale, rimanendo al sanitario uno spazio di discrezionalità tecnica allo stesso attribuito.

La difesa si è anche battuta per la nullità della sentenza per omessa pronuncia o insussistenza di motivazione in ordine alla configurabilità dell’elemento psicologico del delitto, asserendo che, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie dell’art. 328, deve essere accertata tanto la consapevolezza dell’impellente necessità del compimento dell’atto, quanto il volontario, indebito rifiuto di attivarsi da parte dell’agente.

L’autore del fatto deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra ius“. Il ricorrente invece adduceva a sua giustificazione il fatto di avere valutato che la situazione come riferito dall’albergatore non fosse grave ed urgente e tale da imporre il suo tempestivo e improcrastinabile intervento in loco.

Riassumendo, il medico si doleva della mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen, deducendo l’insussistenza di una situazione di emergenza, l’assenza di un pregiudizio irreparabile per i pazienti, tanto che anche il successivo controllo del 118 aveva evidenziato semplici disturbi gastrointestinali, e l’esigenza di non lasciare il posto di servizio scoperto, che si aggiungevano al successivo (asserito) sopralluogo presso l’hotel (da cui però l’imputato si sarebbe allontanato avendo constatato la presenza di operatori sanitari del 118) e l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato non essendo ravvisabile in capo al dottore a consapevolezza e volontà di rifiutare indebitamente un atto del suo ufficio.

 

La Suprema Corte respinge il ricorso

Secondo la Cassazione, tuttavia, la sentenza impugnata risulta “del tutto immune dai vizi denunciati dal ricorrente” e i motivi proposti devono essere “riconosciuti palesemente infondati o indeducibili in questa sede”.

Correttamente – scrivono gli Ermellini – sono stati ravvisati nella condotta del prevenuto gli estremi integrativi del reato di cui all’art. 328 comma 1 cod. pen., il quale punisce, tra l’altro, il rifiuto di un atto dovuto per ragioni di sanità, allorché questo debba essere compiuto senza ritardo. È rimasto storicamente accertato che l’imputato, medico di turno di notte presso la postazione di Piazza Brembana, richiesto dall’albergatore di intervenire presso il proprio albergo, non ebbe a recarsi all’hotel per visitare otto soggetti, ivi ospitati, di cui sei bambini stranieri, che accusavano malesseri.

Non risultano elementi di riscontro dell’attestazione, dal sanitario redatta, secondo cui lo stesso aveva annotato di avere deciso comunque di recarsi all’albergo per valutare lo stato di salute dei pazienti. Al suo arrivo alle ore 2.05, avendo preso atto della presenza di ambulanze ed auto medica, sarebbe tornato indietro; tuttavia non risulta che alcuno lo abbia incontrato o che l’imputato si sia fatto vedere per comprovare la sua presenza presso l’albergo dal quale era stato chiamato”.

 

La discrezionalità del medico vale fino un certo punto

La Suprema corte ricorda che l’obbligo del medico di effettuare la visita domiciliare richiestagli trova la sua fonte normativa nel d.P.R. n. 41 del 1991, il quale, all’art. 13, dispone che il medico che effettua il servizio di guardia deve rimanere a disposizione “per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti” e, durante il turno di guardia, “è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti“.

Gli Ermellini riconoscono che,  in linea di principio, “non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente”.

È però anche vero, si aggiunge nella sentenza, che “una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della “enfatizzazione” dei sintomi denunciati dal paziente, “posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.

 

La situazione doveva imporre la visita

La Corte di Appello – continua poi la Cassazione -, nel disattendere le argomentazioni difensive volte a sostenere la legittimità della scelta dell’imputato di non effettuare la visita domiciliare richiestagli, ha ritenuto che durante la lunga telefonata protrattasi per oltre tredici minuti, il medico di turno non aveva formulato alcuna domanda specifica riguardante le condizioni dei bambini che avvertivano malesseri e, certamente, la pluralità dei soggetti indisposti, la giovane età, l’essere ospitati in Italia in assenza dei genitori e senza conoscere la lingua, dovevano imporre al medico di recarsi presso l’albergo per constatare di persona la presenza di patologie anche temporanee, a carico dei giovani pazienti”.

Il dottore, invece, ha valutato, “insindacabilmente”, che i malesseri di nausea e vomito “non costituivano un’emergenza di natura oggettiva” sostenendo che l’interlocutore aveva tenuto “un tono inutilmente suggestionato ed allarmato“.

Si tratta, secondo gli Ermellini, ancora una volta di una “ricostruzione alternativa in fatto”, proposta dal ricorrente, già respinta dai giudici di merito, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato e, come tale, inammissibile.

 

Esclusa anche la “buona fede”

Quanto poi all’asserita assenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 328 cod. pen., sul presupposto che il ricorrente avesse agito in buona fede e nella convinzione dell’inesistenza di ragioni di urgenza che gli imponessero di effettuare una visita all’albergo dei soggetti in stato di malessere, la Cassazione rimarca come ambedue le sentenze di merito avessero individuato con pieno fondamento nel “singolare modo di procedere del sanitario”, le “condizioni integrative della contestata fattispecie di rifiuto di un doveroso atto di ufficio: soluzione, per altro, perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice in casistiche affatto omologhe a quella in esame”.

La fattispecie integra un reato di pericolo che, com’è noto, si perfeziona ogni volta in cui sia denegato un atto non ritardabile e dovuto in rapporto alla specifica qualità del pubblico ufficiale agente.

In tale ultima prospettiva le professioni di buona fede addotte dal ricorrente si mostrano, oltre che non dirimenti proprio rispetto alla natura di reato di pericolo della fattispecie ascrittagli, implausibili sul piano della ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, avuto riguardo all’insuperabile dato probatorio riveniente nel tempestivo intervento del servizio del 118 (nella stessa situazione sottoposta al medico di turno) e nel tentativo di rabberciare un supposto postumo sopralluogo non documentato (se non con una personale autocertificazione di intervento di fatto non effettuato)” accusa la Cassazione.

La quale poi sottolinea la singolare e contraddittoria ricostruzione del profilo psicologico offerta dal medico, che da un lato “ritiene che non esistono le ragioni di urgenza per intervenire, ma dall’altro, con un ripensamento successivo, si sarebbe diretto all’albergo per constatare che altri al posto suo erano sopraggiunti con maggiore tempestività, senza personalmente sincerarsi della situazione che gli era stata descritta (ritenuta dall’imputato particolarmente “enfatizzata”), evitando accuratamente di farsi vedere”.

Tutti elementi che “escludono integralmente la buona fede”. Confermata quindi la condanna del medico e respinto anche il motivo del ricorso che contestava il mancato accoglimento della richiesta di conversione delle pena detentiva in pena pecuniaria.

 

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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