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Ormai in un mondo sempre più “social”, le foto postate su Facebook fanno piena prova e possono costare caro.

L’ha imparato a proprie spese un dipendente “infedele” che, anziché essere a casa in malattia, è stato “pizzicato” a prendere il sole beatamente al mare, grazie a un post che egli stesso aveva inserito sul web, e che evidentemente non è sfuggito al datore di lavoro.

 

Dipendente in malattia condannato perché in realtà sia trovava in… spiaggia

Il tribunale di Reggio Emilia aveva già condannato nel 2016 il lavoratore emiliano alla pena di giustizia per i reati di truffa aggravata e di falsità ideologica in certificati amministrativi, condanna confermata dalla Corte d’appello di Bologna nel 2018.

L’imputato, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il fatto che il giudizio di responsabilità si fondava sulla copia stampata di una pagina web relativa a una schermata del social network Facebook, di cui a suo dire non sarebbe stato possibile verificare la conformità all’originale, e sull’interpretazione dei tabulati telefonici da cui risultava che aveva effettivamente effettuato spostamenti al di fuori della sua abitazione.

Non solo. Egli lamentava altresì violazione di legge nella sentenza impugnata per assenza dei necessari artifizi e raggiri, elementi essenziali alla truffa, in quanto il caricamento di fotografie su Facebook e gli spostamenti dalla sua abitazione non avrebbero evidenziato in che modo l’imputato avesse potuto indurre in errore i medici sulla sua malattia, considerato che era stato sottoposto a ben tre diverse visite fiscali nell’arco di dieci giorni, tutte superate con esito positivo.

 

La Cassazione respinge il ricorso per il non disconoscimento delle foto su Facebook

Tuttavia, secondo la Cassazione, che si è pronunciata sul caso con l’ordinanza 30085/19 depositata il 9 luglio 2019, il ricorso è inammissibile.

Gli Ermellini rammentano (per l’ennesima volta) che esula dai poteri della Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, “la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali”.

Nello specifico, infatti, i motivi proposti tendevano appunto, ad ottenere una “inammissibile” ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Premesso questo, la Suprema Corte sottolinea che nel caso in esame la Corte di appello “ha adeguatamente motivato sul fatto che le foto pubblicate su Facebook, che ritraevano l’imputato sulla spiaggia nei giorni di malattia, non fossero state disconosciute dallo stesso, il quale si era semplicemente limitato a precisare che esse si riferivano al giorno della prima visita fiscale e ha ammesso di essersi recato al mare, nonostante la gastroenterite diagnosticata, sostenendo di avere usufruito dei servizi dello stabilimento balneare”.

La Cassazione evidenzia altresì che gli spostamenti dell’imputato, attestati dai tabulati telefonici, dimostrano che questi “ha simulato uno stato di salute malfermo che ha indotto i medici fiscali a diagnosticarli, sulla base di una anamnesi riferita, problemi gastrointestinali tali da impedirgli di recarsi sul luogo di lavoro. La corte ha spiegato che i certificati medici sono stati rilasciati sulla base delle dichiarazioni dell’imputato trattandosi di patologia non obiettivabile”.

Pertanto, condanna confermata.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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