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Un fattore naturale indipendente e non imputabile alla condotta del sanitario, che si è già accertato essere stata colposa, non rileva sulla ricostruzione del nesso di causalità tra l’evento e l’errore medico: al massimo, potrà incidere sul piano della determinazione equitativa del danno, con una riduzione del risarcimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10812/19 depositata il 18 aprile 2019, è tornata sulla questione delle responsabilità medica in un caso particolare, originato da un pronunciamento della Corte d’Appello di Caltanissetta.

 

Medico condannato per un errore nel parto

La quale, in parziale accoglimento del gravame proposto da un medico di un ospedale siciliano, aveva ridotto l’ammontare dei danni riconosciuti dal giudice di primo grado ai genitori di una bambina, che avevano citato in causa il sanitario e la struttura per i gravi danni neonatali cagionati alla loro figlioletta al momento del parto.

La Corte di merito ha confermato la responsabilità – già ravvisata in primo grado – del medico per non avere sottoposto la gestante a tutti gli esami strumentali necessari ed imposti dai dati obiettivi che avrebbero consentito di accertare in tempo la grave sofferenza di un feto e le condizioni di un altro – si trattava di un parto gemellare –, e di trasferire la puerpera per il parto presso un’altra struttura più attrezzata con la Terapia Intensiva Prenatale.

 

In appello emerge un problema respiratorio pregresso della neonata

La Corte d’Appello di Caltanissetta, tuttavia, aveva rideterminato l’ammontare del risarcimento riconosciuto all’esito del giudizio di primo grado in considerazione della presenza di un fattore naturale non imputabile idoneo a generare l’evento dannoso, caratterizzato da un cosiddetto distress respiratorio da deficit di surfattante del quale era affetta la neonata: problema che non era stato considerato dai Giudici di primo grado.

Il medico ha quindi presentato ricorso per Cassazione asserendo, in buona sostanza, che i danni riportati dalla piccola erano dovuti a questo fattore naturale.

La Suprema Corte ha innanzitutto ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità delle strutture sanitarie ex se e per fatto dell’ausiliario, ribadendo come la struttura sia direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti, come nella fattispecie, da ascriversi alla condotta colposa posta in essere (anche a sua insaputa) dal medico, della cui attività essa si è comunque avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale.

 

Il fattore naturale indipendente non rileva sulla colpa medica

Gli Ermellini hanno quindi analizzato i casi, come nello specifico, in cui si sia in presenza di un pregresso fattore naturale non legato all’altrui condotta colposa da un nesso di interdipendenza causale.

Ebbene, secondo la Corte, “allorquando un pregresso fattore naturale non imputabile venga individuato quale antecedente che, pur privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa del sanitario, sia dotato di efficacia con-causale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata, ad esso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione della struttura dell’illecito, e in particolare dell’elemento del nesso di causalità tra tale condotta e l’evento dannoso, appartenendo a una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario”.

A quest’elemento, conclude la Suprema Corte, in linea con la sentenza d’appello, può assegnarsi rilevanza unicamente “sul piano della determinazione equitativa del danno, e conseguentemente pervenirsi alla delimitazione del quantum del risarcimento dovuto dal responsabile”, sulla base – puntualizza però la Cassazione, “di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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