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Il medico di guardia non può limitarsi a consigliare al paziente di svolgere ulteriori esami diagnostici in caso di persistenza di sintomi “spia” di possibili patologie gravi in corso,  ma deve disporli egli stesso, inviandolo immediatamente in un’altra struttura più attrezzata nel caso in cui non sia possibile effettuare gli approfondimenti in quella in questione.

Sulla scorta di questo principio basilare la Cassazione, con la sentenza n. 19372/21 depositata il 7 luglio 2021, ha ritenuto inadempiente un sanitario confermandone la condanna per omicidio colposo e quella dell’ospedale al risarcimento dei familiari.

 

I familiari di un paziente deceduto citano in causa un medico e l’ospedale

I congiunti della vittima avevano per l’appunto citato in giudizio il dottore che aveva visitato il loro caro e l’azienda sanitaria locale, denunciando il fatto che il paziente si era recato presso il nosocomio lamentando forti dolori al torace, e che il medico aveva errato la diagnosi, ritenendo che si trattasse di ansia da stress anziché dell’inizio di una dissecazione dell’aorta, che lo avrebbe di lì a poco condotto alla morte, e di conseguenza lo aveva dimesso.

In secondo grado richiesta di risarcimento accolta

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la richiesta risarcitoria dei parenti, aderendo alla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di prime cure,  ma la Corte di appello, dopo aver espletato una nuova Ctu medico legale, aveva riformato la decisione, condannando il medico e la struttura sanitaria a risarcire i danni subiti dagli attori.

 

Dottore “colpevole” di non aver proseguito l’iter di accertamento diagnostico

La corte territoriale aveva ritenuto che dalla nuova consulenza tecnica effettuata in grado di appello fosse emersa chiara una responsabilità del medico, non tanto per omessa diagnosi della dissecazione dell’aorta, quanto piuttosto per il fatto di per non aver proseguito l’iter di accertamento diagnostico a fronte del forte dolore toracico accusato dal paziente, che avrebbe imposto al sanitario di approfondire in via clinico-strumentale la questione per accertare la natura del dolore.

Secondo il giudice di seconde cure, quindi, il medico avrebbe dovuto prospettare che il dolore toracico poteva essere indice di altre patologie, rispetto all’ansia da stress, e quindi indicare al paziente di effettuare un adeguato approfondimento diagnostico presso un’altra struttura sanitaria che avesse gli strumenti opportuni, considerato anche che il dolore da stress era poco probabile in rapporto allo stato fisico e all’età tutt’altro che avanzata del paziente.

Il paziente non aveva effettuato i controlli consigliati

Il medico ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, l’erroneità della sentenza di secondo grado in quanto non aveva valutato che il paziente avrebbe potuto e dovuto effettuare dei controlli ulteriori e quindi aveva concorso nella determinazione del danno. Per inciso, anche i familiari della vittima hanno proposto ricorso incidentale, lamentando una non corretta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Suprema Corte tuttavia ha ritenuto inammissibile il ricorso principale del dottore,  confermando in toto la decisione di secondo grado che aveva condannato i convenuti ritenendo il medico responsabile per la mancata prosecuzione degli accertamenti strumentali: per inciso, ha rigettato anche il ricorso incidentale.

Gli Ermellini hanno evidenziato come la difesa del medico, che sosteneva di non essere responsabile della morte del paziente fondandosi su una precedente pronuncia della Cassazione in tema di responsabilità del medico di guardia, non fosse aderente al caso di specie. In particolare, il sanitario aveva fondato il proprio motivo di ricorso sul principio per cui il medico di guardia non debba rispondere della morte del paziente visitato se quest’ultimo non ha osservato le prescrizioni che gli erano state fornite.

 

Il medico di guardia doveva disporre egli stessi gli esami

Ma la Corte di Cassazione ha chiarito la portata del precedente citato dalla difesa del sanitario, nel senso che tale giurisprudenza aveva escluso la responsabilità del medico di guardia allorquando il paziente visitato fosse stato dimesso con apposita prescrizione farmacologica e soltanto nel caso in cui non sussistesse una responsabilità del sanitario dovuta alla sua condotta omissiva derivante da una errata diagnosi o da una mancata adozione di misure di cautela che invece avrebbe dovuto adottare; in caso contrario, invece, il medico risponde perché l’evento dannoso è collegabile causalmente con la condotta omissiva del sanitario medesimo.

In considerazione di ciò, la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di specie, la corte territoriale aveva rispettato il richiamato principio, nella misura in cui aveva ritenuto che il medico di guardia fosse inadempiente, perché si era limitato a indicare al paziente di provvedere da sé a svolgere un esame diagnostico qualora i sintomi fossero stati persistenti, mentre avrebbe dovuto disporre egli stesso lo svolgimento dell’esame diagnostico di approfondimento, eventualmente, anche disponendolo presso altra struttura, se non fosse stato possibile eseguirlo presso quella in cui lavorava.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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