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In caso di incidente stradale, se nei veicoli coinvolti sono installati i dispositivi satellitari collegati alla polizza assicurativa, i dati in essi registrati, con particolare riferimento a quelli sulla velocità tenuta, hanno valore probatorio per stabilire le responsabilità?

Sulla questione vale la pena di citare una recente sentenza del Tribunale di Chieti, la n. 312/2021, che si è trovato a giudicare su un sinistro tra una Mercedes Gli e una Mazda e che ha escluso la valenza di prova di questi strumenti, anche per carenze normative.

 

Una causa per un incidente stradale: nodo del contendere, la velocità stabilita dal satellitare

Il conducente della prima vettura aveva citato in giudizio il conducente del veicolo di controparte onde vederne accertata la esclusiva responsabilità nella causazione dell’incidente, laddove invece la compagnia assicuratrice di quest’ultimo mezzo contestava la domanda deducendo un concorso di colpa del guidatore della Mercedes nella misura almeno del 30% in quanto avrebbe viaggiato a una velocità di 60 km/h, dunque superiore al limite dei 50 vigente in quel tratto stradale, come aveva rilevato il dispositivo satellitare dell’auto.

Il Giudice di Pace, tuttavia, aveva riconosciuto la esclusiva responsabilità della Mazda per avere violato il segnale di “Stop”.

L’assicurazione di questa macchina ha quindi proposto appello avanti il Tribunale chietino, investito dunque come giudice di seconde cure, sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attribuire valore di prova legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 145 bis del Codice delle Assicurazioni, al dispositivo elettronico satellitare montato sulla Mercedes e – di conseguenza – al fatto, da esso rilevato, che la vettura al momento dell’impatto viaggiava a 58 km/h e, dunque, oltre il limite di velocità (50 km/h) ivi consentito.

 

La normativa su scatole nere e dispositivi satellitari

Secondo il tribunale di Chieti, tuttavia, l’istanza non è accoglibile e l’appello è stato rigettato. I giudici evidenziano che l’art. 145 bis del C. d. A., concernente per l’appunto il “Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici”, stabiliva , nella versione vigente al momento del sinistro, che: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti ” (I comma).

A sua volta, l’ art. 132 ter (introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189) stabilisce che: “In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) […]; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore”.

Mancano i Decreti attuativi

Il fatto è, spiega il Tribunale, che non sono mai stati emanati i Decreti attuativi dell’art. 132 ter e, conseguentemente, manca qualsivoglia indicazione normativa dei “requisiti funzionali minimi necessari” per il riconoscimento (ex artt. 132 ter/145 bis summenzionati) del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti (come nella specie), quanto successivi alla entrata in vigore della disciplina normativa in esame.

Secondo i giudici, pertanto, è legittima e corretta la decisione del Giudice di Pace di non attribuire valore di prova legale alle risultanze del dispositivo Gps della Mercedes, sia quella di procedere all’espletamento di una Ctu cinematica.

 

Velocità rilevata dai satellitari poco attendibile

Il Tribunale, peraltro, ha condiviso in pieno quanto rilevato dal Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, in ordine all’inattendibilità della rilevazione della velocità di guida dei dispositivi satellitari in esame, confermata dal parere di Associazioni di esperti in Infortunistica stradale, per via dell’approssimazione del rilievo della velocità derivante dalla elevata velocità orbitale di 4 km al secondo del satellite, e anche dalfatto che il Codice della Strada non contempla tali dispositivi tra gli strumenti per la rilevazione delle infrazioni dei limiti di velocità, ma ne prevede altri, sottoposti a complesse procedure di omologa e di manutenzione, riconoscendo per di più un margine di tolleranza del 5% sulle relative rilevazioni.

Senza contare che lo stesso consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato “come la reale posizione di quiete post urto dei due veicoli differisse di ben 15,7 metri rispetto a quella registrata dal sistema GPS”, altro aspetto che, secondo i giudici, comproverebbe l’impossibilità di conferire ai relativi dati la efficacia probatoria invocata.

I giudici danno invece pieno credito alle conclusioni del Ctu

Non solo. Il Ctu aveva ha asserito che “la presunta velocità di impatto di quella vettura a 58 km/h è da ritenersi oltremodo eccessiva, in quanto, effettuando le simulazioni di tale velocità, il predetto veicolo avrebbe dovuto scarrocciare a seguito dell’impatto almeno 8 metri e l’altro per almeno 14, cosa incompatibile con le intersezioni delle traiettorie pregresse dei due veicoli; in aggiunta, la velocità di 58 km/h avrebbe prodotto delle introflessioni e delle lesioni ai conducenti ed occupanti, incompatibili con quanto riportato”.

Ragioni per le quali il consulente tecnico conclude che la velocità delle Mercedes al momento dell’impatto con la Mazda fosse non già di 58 km/h, “bensì di 40 km/h. Inoltre, la repentinità della invasione, da parte di quest’ultima auto, della intersezione stradale (ad una velocità di 25 km/h), con conseguente improvvisa frapposizione di essa lungo la traiettoria di marcia della Mercedes e quando quest’ultima si trovava a soli due secondi di distanza da quel sopravvenuto ostacolo, escludeva – anche in ragione della oscurità coeva dei luoghi – qualsivoglia rimprovero al conducente della Mercedes per non avere evitato l’impatto, ovvero per avere concorso nel darvi causa.”

 

Corretta quindi l’attribuzione dell’esclusiva responsabilità al conducente della Mazda

In conclusione, secondo i giudici di prime cure, è corretta la responsabilità esclusiva del sinistro come accertata dal Giudice di Pace in capo al veicolo Mazda. Dalla documentazione era infatti emerso che il sinistro si era verificato ad un incrocio, che il conducente della Mazda aveva uno stop chiaramente indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale, che non lo aveva rispettato e che lo scontro si era verificato all’interno della corsia di marcia della Mercedes, che aveva il diritto di precedenza, interessando la parte frontale di quest’ultima vettura e quella laterale sinistra anteriore dell’altra.

La presunzione di colpa posta, ex art. 2054 co. 2 c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l’ipotesi di scontro tra i medesimi – ricordano i giudici – ha funzione meramente sussidiaria ed opera “solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità”, cosa che invece nello specifico si è potuta effettuare. L’addebito di colpa per eccesso di velocità mosso dalla assicurazione di controparte al conducente della Mercedes è dunque sprovvisto di qualsivoglia prova attendibile.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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