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Finalmente, arriva l’obbligo di utilizzare i seggiolini anti-abbandono per i bambini sotto i quattro anni, onde scongiurare tragedie come quella – solo l’ultima delle serie – successa  il 19 settembre 2019 a Catania e costata la vita a un bimbo di due anni dimenticato in auto dal padre. 

Il 24 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo codice della strada in materia, appunto, di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.

 

L’obbligo scatta dal 6 marzo 2020

Le nuove norme entreranno in vigore il 7 novembre, ma in realtà l’obbligo sarà effettivo solo a partire dal 6 marzo 2020, quando saranno passati quattro mesi dall’entrata in vigore.

La norma serve per stabilire le caratteristiche tecniche che devono avere i nuovi seggiolini, concedendo però 120 giorni per mettersi in regola.

In particolare, il ritardo di altri quattro mesi viene previsto per permettere alle aziende di adeguarsi a produrre i dispositivi idonei a quanto previsto dal decreto e alla famiglie di effettuare l’acquisto. Il decreto serve, comunque, come detto, a individuare come dovranno avere i nuovi dispositivi anti-abbandono.

 

Le caratteristiche tecniche

Innanzitutto il dispositivo deve attivarsi automaticamente quando il bambino viene messo sul seggiolini e deve, a quel punto, dare un segnale che confermi la sua attivazione.

Il dispositivo deve anche possedere un allarme che emetta segnali visivi e acustici percepibili all’interno o all’esterno del mezzo, in grado di attirare l’attenzione del conducente.

Più precisamente, i dispostivi anti-abbandono devono funzionare sulla base di un sistema elettronico basato su dei sensori e devono essere compatibili con gli attacchi delle cinture.

Ancora, dovranno essere dotati di un segnale che evidenzi quando la batteria è scarica, nel caso in cui il meccanismo funzioni a batteria. Inoltre, anche se l’invito di messaggi e chiamate ai numeri di telefono è solamente facoltativo, i dispositivi che sono provvisti di questo sistema devono poter inviare messaggi e chiamate ad almeno tre diversi numeri telefonici.

Il dispositivo potrà essere integrato all’origine nel seggiolino, oppure rappresentare una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso, oppure un sistema indipendente dal seggiolino stesso e dal veicolo.

Le sanzioni

Per chi non rispetterà la legge è prevista una multa da 81 a 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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