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Premessa

La proliferazione di controversie in materia assicurativa ha coinciso negli ultimi anni con le politiche liquidative delle imprese che, per contenere gli esborsi, hanno adottato interventi solo apparentemente tecnici, ma in realtà di tipo “politico”, nelle procedure di valutazione e liquidazione dei danni. Sono stati adottati nuovi “tempari” autoprodotti che riducono la stima delle ore necessarie per la riparazione dei veicoli e date istruzioni vincolanti alle reti peritali per l’applicazione di costi orari ridotti e fuori mercato. Il tutto per incentivare presunte reti di “carrozzerie fiduciarie” nei confronti delle quali, poi, l’impresa assicuratrice utilizza ulteriormente i tradizionali sistemi del contenimento dei costi tipici del rapporto tra fornitore e committente forte.

Queste dinamiche si intersecano con i ricorrenti tentativi di imporre al danneggiato vincoli di tipo contrattuale per costringerlo a seguire le indicazioni dell’assicuratore debitore sulle modalità – al risparmio – della riparazione del proprio veicolo. Perché si tratta solo di tentativi di ridurre gli esborsi, dal momento che una riparazione commissionata e pagata dal debitore è intuitivamente cosa diversa sotto il profilo qualitativo rispetto a una riparazione fatta a regola d’arte, con ricambi marchiati casa madre e materiali di prima scelta.

Il tutto è risultato una scelta infelice ed errata anche perché le usuali motivazioni che il sistema assicurativo adduce per giustificare richieste normative volte ad ottenere provvedimenti di favore per consentire ancora il contenimento dei risarcimenti non reggono più. Il comparto RC auto ha visto una riduzione generalizzata e strutturale del numero dei sinistri negli ultimi 20 anni a fronte della quale gli utili del ramo restano elevati, circa 7 miliardi negli ultimi 4 anni. Anche il raffronto con l’Europa non regge: a fronte di un premio medio di polizza di 450 euro il margine italiano si assesta sui 50 euro mentre all’estero non supera i 5 euro. Inoltre, insistere nell’individuare nelle riparazioni un’area dove operare per contenere i costi dei risarcimenti crea solo inutili tensioni dal momento che in una riparazione i costi di mano d’opera incidono in misura irrisoria rispetto al costo dei ricambi.

Né il quadro europeo di sempre maggior protezione dei diritti dei consumatori potrebbe legittimare limitazioni al consumatore nella scelta del riparatore, in linea con i principi espressi dal Comitato Economico e Sociale Europeo nel documento del 6 settembre 2010, secondo cui “i consumatori dovrebbero essere in grado di scegliere liberamente il loro fornitore di servizi o poter facilmente sostituire un fornitore assegnato loro arbitrariamente con quello di loro gradimento”. Indicazione recepita nel nostro ordinamento dalla Direttiva Monti.

Tutte le attuali criticità generano dalla vicenda dell’art. 8 del DL 145/2013 “Destinazione Italia”. Da parte di taluni si tentò di inserirvi una norma (l’art. 147bis del Codice delle Assicurazioni) che avrebbe consentito all’assicuratore di liquidare i danni materiali nella misura, indeterminata e indeterminabile, pari a quanto l’assicuratore avrebbe liquidato all’idealtipo del “carrozziere fiduciario”. In sostanza la norma avrebbe introdotto nel nostro ordinamento il principio del “ti pago quanto voglio”.

A seguito delle note travagliate vicende parlamentari, tutte le norme sulla RC auto vennero ritirate dal Governo nel corso della procedura di conversione del decreto legge in Commissione Finanze alla Camera e, con lo stralcio, naufragò l’impossibile tentativo di confondere per via legislativa la responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale, partita tutta giocata sugli equivoci del risarcimento diretto in applicazione del quale si pretendeva di imporre “contrattualmente” al danneggiato varie e disparate limitazioni risarcitorie. Ma il fronte “perdente” non si arrese e, subito dopo lo stralcio, dichiarò pubblicamente, per bocca dell’allora responsabile del proprio settore auto, che “la parola d’ordine sarebbe stata contrattualizzazione”. Quello che per legge non si può fare, ridurre i risarcimenti, lo si sarebbe perseguito attraverso i contratti assicurativi

E da lì fu un profluvio di “clausole” di ogni genere: c’è quella di chi si ostina a “vietare” l’utilizzo della cessione di credito, quella che riduce il risarcimento in misura variabile (da 80 euro al 20% del danno) al danneggiato reo di aver riparato l’auto dal suo carrozziere non fiduciario dell’assicuratore debitore, quella che mischia tutto insieme e fa di più: non “riconosce” la cessione di credito, paga quanto vuole (dicono “la media del mercato”) e poi impone pure la “penale” di 248 euro per “spese amministrative” dovute alla “violazione del patto”. Ma la “migliore” resta quella che prima vieta la cessione, poi la onora pagando mediamente un terzo del danno e siccome il carrozziere ha incaricato un legale, chiede al proprio assicurato il ristoro del “pregiudizio”, cioè delle spese legali. Più nota, anche per l’ingloriosa fine decretata dall’Antitrust, la “clausola” che pretendeva di ridurre il risarcimento di 500 euro al danneggiato che si fosse fatto assistere da un avvocato “o simili”.

Il comune denominatore di tutte queste clausole, oltre al contrasto con il Codice del Consumo, è soprattutto la loro assoluta inconferenza con la materia della RC auto che è l’obbligatoria garanzia ex 1017 cc per la responsabilità civile del danneggiante e che nulla ha a che fare con le polizze per i danni, le sole suscettibili di regolamentazione contrattuale del risarcimento/indennizzo .

Anche nelle polizze stipulate per garantire i veicoli da eventi naturali, sociopolitici, danni no fault (kasco e collisione) prolifera lo stesso schema: franchigie o scoperti che variano in aumento o in diminuzione con l’effetto (in contrasto con il Codice del consumo) di ridurre l’indennizzo al consumatore che intende far riparare il proprio veicolo a regola d’arte dal carrozziere di propria scelta. Sul punto sono molteplici le sentenze, anche dei Tribunali, che hanno chiarito come simili contenuti contrattuali siano in contrasto con il Codice del Consumo (art 33 lettera t) in quanto limitativi del diritto del consumatore di contrarre con terzi.

Che “non si possa fare” è chiaro a tutti dal momento che inserire nelle polizze che regolano l’obbligatoria garanzia per la RC auto clausole che limitano il diritto dell’assicurato ad essere integralmente risarcito del danno patito a causa del fatto illecito del terzo confligge col quadro generale della materia della responsabilità civile. Non è ammissibile confondere indennizzo contrattuale con risarcimento extracontrattuale e la circostanza che in RC auto solo incidentalmente, ricorrendo certe condizioni e per una norma di legge (149 Cod. Ass.), il danneggiato venga risarcito (e non indennizzato) dal proprio assicuratore non muta la natura extracontrattuale del rapporto tra danneggiato e soggetto solidalmente tenuto a corrispondere il risarcimento. L’obbligazione risarcitoria, infatti, scaturisce comunque e sempre dal fatto illecito del terzo.

“Il danno si risarcisce integralmente”: ora lo dice la legge. La “novità” dell’art. 149 n.11 bis CdA introdotto con la L. 124 del 14 agosto 2017, Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Solo tenendo a mente quanto avvenuto negli ultimi anni si può comprendere il senso di un norma come l’11-bis, aggiunto al 148 del CdA, che recita l’ovvio: “Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria“. E infatti da sempre i danni si risarciscono integralmente, da sempre esiste l’obbligo di emettere fattura quando il mezzo viene riparato e le riparazioni sono in garanzia. Si tratta di una norma manifesto che chiarirà ulteriormente l’illiceità della predisposizione di contratti con limitazioni risarcitorie, essendo a questo punto contrarie, oltre che al 37 lettera t) del Codice del Consumo, anche alla legge.

L’altra ricorrente criticità nasce dall’ostilità degli assicuratori nei confronti dell’utilizzo della cessione di credito da parte del danneggiato. Da tempo la Cassazione ha detto parole definitive sulla liceità di questo strumento che consente al consumatore di non anticipare le spese della riparazione ma che, al contrario, mette le compagnie, in fase di liquidazione, direttamente a confronto con la categoria dei carrozzieri, con le intuibili dinamiche proprie del conflitto tra chi, essendo un debitore istituzionale, è portato a voler pagare meno e chi, a secondo dei punti di vista, chiede di più (“aumenta il danno”). Nonostante la perfetta liceità normativa nel sistema assicurativo permane l’ostilità all’istituto del 1260 c.c., avversione generata in realtà dal fatto che questo strumento contrattuale impedisce al sistema assicurativo di perseguire le proprie scelte di politica industriale volte a cercare di interferire con le dinamiche del mercato dell’autoriparazione. E’ evidente che questi comportamenti, tutt’altro che pro concorrenziali, non sono stati valutati degni di ulteriore tutela dal legislatore che ha dunque varato le recenti modifiche al codice delle assicurazioni.

La cessione e l’introduzione con la legge 124 del 14 agosto 2017 del 149 bis CdA.

Con tali premesse, per quanto a rigore non fosse necessario, poiché la cessione è già disciplinata dalla fonte primaria del 1260 del Codice Civile, le vicissitudini politiche che hanno portato all’approvazione della legge 124/2017 hanno consigliato al legislatore di chiarire definitivamente, quindi anche per legge, la legittimità della cedibilità del credito al carrozziere, e ciò a prescindere da tutte le qualifiche che al credito si vogliano attribuire (“futuro”, “incerto”, “indeterminato”…).

Ora il Codice delle Assicurazioni, con comportamento ricognitivo della costante giurisprudenza di legittimità, prevede espressamente la cessione del credito al riparatore all’articolo 149 bis “Trasparenza delle procedure di risarcimento” disciplinando, in presenza di cessione le modalità di pagamento da parte dell’assicuratore, che “in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni”.

E’ quindi evidentemente destinata a non avere più seguito quella minoritaria giurisprudenza che – in contrasto con l’orientamento della Cassazione – per le ragioni più disparate riteneva “incedibile” il credito, motivando magari che l’azione diretta ex 149 sarebbe stata asseritamente “riservata al danneggiato”, dimenticando il risalente insegnamento secondo il quale con il credito si trasferiscono tutte le azioni a tutela dello stesso. E che se così non fosse sarebbe sufficiente una cessione per vedere abolito il risarcimento diretto.

Quasi contemporaneamente, si è registrato l’intervento dell’ Autorità di regolazione del settore. L’IVASS infatti ha annunciato con la propria lettera al mercato del 25 luglio 2017 che provvederà per quanto di competenza a segnalare all’Antitrust le disposizioni contrattuali tese a limitare l’utilizzo della cessione di credito, oltre che a penalizzare il consumatore che si rivolga a riparatori di fiducia. Già nell’ottobre 2016 l’Istituto di vigilanza, intervenendo a proposito di clausole contrattuali, valutava l’esistenza di profili proconsumeristici nella cessione, strumento da tutelare in quanto “tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, con tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno”.

Ora nel mirino del vigilante ci sono espressamente e direttamente le clausole che “tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione”, e siccome la giurisprudenza continua a ripetere che tali clausole sono vessatorie, nel rispetto del riparto di competenze tra Autorità, a suo tempo oggetto di un protocollo d’intesa, l’IVASS preannuncia che, non potendo intervenire direttamente su questione di propria non diretta competenza, procederà ad effettuare “le conseguenti segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo.

E a questo punto, visto l’orientamento di AGCM espresso nel recente provvedimento 26255 nel caso CV144 (la vicenda Allianz, e della penale di 500 euro prevista dalla famosa clausola “conciliazione paritetica”), la stagione della “contrattualizzazione” del risarcimento sembra finalmente destinata a tramontare definitivamente.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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