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E’ vittima a tutti gli effetti di un infortunio sul lavoro il direttore del punto vendita aggredito e ferito da un collega criminale con lo scopo di rubare l’incasso, e questo perché tra la prestazione lavorativa e l’evento vi è un nesso di derivazione, il fatto è cioè dipeso dal rischio collegato all’attività o al suo compimento.

E’ un’ordinanza estremamente rilevante per comprendere la differenza tra l’infortunio “in occasione di lavoro” e “in itinere” (il caso tipico quello che avviene durante il tragitto casa-posto di lavoro), quella, la n. 29300/22, depositata dalla Cassazione il 7 ottobre 2022 accogliendo il ricorso della vittima di un grave fatto di cronaca accaduto nel dicembre 2008.

 

Direttore di un punto vendita aggredito e ferito da un collega criminale per rubare l’incasso

L’uomo era direttore del punto vendita in un centro del Veneziano di una grossa azienda italiana e aveva il compito di versare gli incassi a fine giornata. Un paio di settimane prima dell’episodio in questione, all’interno del negozio era stato perpetrato un furto con sottrazione dell’incasso dalla cassaforte, ragion per cui il direttore, terminate le ordinarie operazioni di chiusura, aveva deciso di tenere con sé il ricavato del giorno, lo aveva nascosto nei sedili posteriori della sua auto, dentro un sacchetto della spesa, e si era diretto verso casa.

Giunto nei pressi di della sua abitazione, era stato raggiunto da un magazziniere del punto vendita assunto tre settimane prima dall’azienda, e che gli aveva chiesto insistentemente di dargli un passaggio fino a casa. Il direttore lo aveva assecondato per fare un favore al dipendente, il quale però, durante il tragitto, distraendolo con una scusa, lo aveva accoltellato, prima al collo e poi in altre parti del corpo, gli aveva sottratto le chiavi della sua casa e del negozio, gli aveva rubato l’auto e si era diretto al punto vendita per sottrarre l’incasso che credeva trovarsi nella cassaforte.

Il direttore per miracolo si era salvato dando l’allarme e il suo aguzzino era quindi stato arrestato, processato e condannato a dieci anni di reclusione dal Tribunale di Venezia per il reato di tentato omicidio in continuazione con quello di porto abusivo di armi e di tentato furto, pena poi ridotta a sei anni e dieci mesi dalla Corte d’Appello lagunare.

 

Per la Corte d’appello è infortunio in itinere non indennizzabile per deviazione del percorso

Il direttore, e siamo al punto, aveva presentato domanda per ottenere dall’Inail il conseguimento della rendita da infortunio e, di fronte al diniego, aveva avviato una causa: in primo grado il giudice gli aveva dato ragione, ma con sentenza del 2020, la Corte d’Appello di Bologna aveva accolto il gravame dell’istituto e, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva respinto la richiesta.

La Corte territoriale aveva infatti qualificato l’accaduto quale infortunio in itinere e ne aveva escluso l’indennizzabilità essendosi “verificata una deviazione dal tragitto ordinario lavoro–privata dimora”. Come detto, infatti, il direttore, di ritorno dal lavoro, dopo aver raggiunto la propria abitazione, a fronte delle reiterate richieste del suo dipendente, che scoprirà dopo essere un criminale senza scrupoli, lo aveva accompagnato a casa salvo essere poi aggredito e ferito gravemente durante il percorso. I giudici di secondo grado avevano rilevato come il magazziniere non fosse un “superiore gerarchico” della vittima, come non rientrasse tra le direttive datoriali il dover accompagnare a casa il collega e che in ogni caso non fosse stato in alcun modo provato che tale deviazione fosse stata, anche solo indirettamente, collegata ad una esigenza lavorativa o necessaria: pertanto, la Corte d’Appello aveva concluso che questa “non necessitata deviazione” integrava un rischio elettivo i cui effetti non erano indennizzabili.

 

Il danneggiato ricorre per Cassazione sostenendo che la rapina era collegata al suo lavoro

Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la Corte d’appello aveva errato nel ravvisare un rischio elettivo in infortunio in itinere, essendo stato egli vittima di una rapina premeditata con tentato omicidio ad opera del collega di lavoro. Il ricorrente ha ricordato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1981 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, t. u. 1124 del 1965, in relazione all’art. 4 n. 1, nella parte in cui non comprendeva nella previsione dell’art. 1, comma 1, le persone comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, al servizio di cassa), il maneggio di denaro costituisce un’ipotesi oggettiva di attività protetta e che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso la tutela assicurativa ai casi di possesso del denaro anche fuori dai luoghi di lavoro, nonché di aggressione per motivi di lucro, anche se non immediatamente e direttamente monetario.

Il direttore ha inoltre affermato che il requisito dell’occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo e che, al fine di integrare l’occasione di lavoro, rilevano gli eventi dannosi, anche se imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.

La Suprema Corte gli ha dato ragione, ritenendo l’unico motivo di ricorso pienamente fondato. “Requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 – spiega la Cassazione – è la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l’evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività”.

 

L’occasione di lavoro sussiste quando tra evento lesivo e prestazione c’è una correlazione

Ovvero, “l’occasione di lavoro, quale elemento costitutivo dell’infortunio indennizzabile, si verifica quando tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa vi sia un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l’infortunio non debba essere necessariamente riconducibile ad un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all’espletamento dell’attività lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l’infortunio sia astrattamente connesso all’esecuzione dell’attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità” aggiungono gli Ermellini, citando un’altra sentenza della Suprema Corte.

Altra cosa è l’infortunio in itinere

Diverso invece, chiariscono i giudici del Palazzaccio, è il rischio tutelato in caso di infortunio in itinere. 13. L’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nel testo risultante dalla modifica introdotta con l’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, prevede che, rammenta la Suprema Corte, “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

Dunque, nell’infortunio in itinere, come definito dal legislatore del 2000, “il rischio assicurato è quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La norma tutela il rischio generico, inerente al percorso seguito dal lavoratore per recarsi al lavoro, cui soggiace qualsiasi persona che lavori” spiega ancora la Cassazione, citando poi alcuni casi giudicati dalla stessa Suprema Corte.

 

Alcuni esempi chiarificatori

La quale, ad esempio, aveva escluso la configurabilità di un infortunio in itinere e confermato la decisione d’appello, che aveva affermato l’indennizzabilità dell’infortunio (considerato a tutti gli effetti, anche questo, “in occasione di lavoro”) occorso a un dipendente a cui avevano sparato mentre, a bordo della propria vettura, faceva ritorno alla sua abitazione, per ragioni legate allo svolgimento delle sue mansioni (il lavoratore era stato in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto).

Allo stesso modo la Suprema Corte aveva confermato la connessione tra sinistro e attività lavorativa riscontrata dal giudice di merito in relazione alle gravi ustioni causate ad un lavoratore, autista di autocarri, dal comportamento di una persona, che, disturbata dal continuo transito sotto la sua abitazione e nelle prime ore del mattino dei pesanti automezzi della ditta datrice di lavoro, aveva versato liquido infiammabile al passaggio del veicolo da questi condotto. E nella circostanza gli Ermellini avevano ribadito che  “il rischio generico, gravante sul lavoratore come su di ogni altra persona, rientra nell’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando sussiste tra il sinistro e la prestazione lavorativa un nesso causale tale da rendere l’infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell’evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso dello svolgimento di una determinata attività”.

Nella fattispecie il rischio non era ricollegabile al tragitto ma alle mansioni svolte

Nello specifico, pertanto, conclude la Cassazione, la Corte d’appello di Bologna non si è attenuta ai principi di diritto richiamati “in quanto ha sussunto nella previsione di cui all’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 1124 del 1965, relativa all’infortunio in itinere, una fattispecie in cui il rischio cui era esposto il lavoratore non era in alcun modo ricollegabile al tragitto percorso, cioè allo spostamento spaziale, bensì pacificamente all’attività lavorativa e alle mansioni svolte”: quindi, infortunio in occasione di lavoro a tutti gli effetti. Il ricorso è stato pertanto accolto, ma sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello felsinea, in diversa composizione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Infortuni sul Lavoro

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