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Deontologia dell’Avvocato

Non può negare i documenti al cliente

Deontologia dell’avvocato: Alla fine se l’è cavata con un “cartellino giallo”, ma il Consiglio Nazionale Forense è stato chiaro, ribadendo un principio deontologico fondamentale della professione che tuttavia, non infrequentemente, soprattutto in caso di revoche del mandato, non viene rispettato: incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che omette di restituire al cliente tutta la documentazione di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, anche qualora questi non paghi le sue spese legali. Neppure l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

Con la recente sentenza 71/2018 il Consiglio si è così pronunciato sul ricorso presentato da una avvocatessa contro la decisione assunta dal Consiglio del suo ordine, quello di Milano, che le aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per un anno in seguito a due esposti pervenuti allo stesso Consiglio meneghino circa la condotta della legale. In particolare, il suo COA aveva addebitato alla professionista di essere venuta meno alla deontologia di avvocato non avendo consegnato tempestivamente a una sua cliente la documentazione relativa a una causa pendente davanti al Tribunale di Milano, nonostante i ripetuti solleciti sia della parte stessa che dei suoi nuovi legali.

I giudici del Consiglio Nazionale alla fine hanno ritenuto di comminare all’avvocatessa la sanzione meno afflittiva dell’avvertimento, ma solo perché è emerso che la ricorrente aveva proceduto a restituire i documenti alla cliente a distanza di poco più di un mese dalla richiesta rivoltale dalla stessa, un ritardo ritenuto evidentemente non così grave da meritare l’applicazione della sanzione più aggravata.

Ciò non toglie, però, che il Consiglio Nazionale Forense ne ha ribadito la responsabilità, chiarendo come risultasse pienamente accertata la sussistenza della contestata violazione deontologica dell’avvocato e come sia fuori di dubbio che “l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata“. Infatti, si ricorda nella sentenza, “ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 NCDF e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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