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Non vale come giustificazione il fatto che la struttura aziendale sia complessa e costituita da più sedi o filiali: a rispondere degli inadempimenti sulla sicurezza è comunque il datore di lavoro, a meno che non dimostri con documentazione e prove scritte di aver impartito disposizioni diverse. E’ quanto ha stabilito la Cassazione, terza sezione Penale, con la recente sentenza n. 8404 del 2018. A rivolgersi alla Suprema Corte, tramite il proprio legale, l’amministratore unico di una grande cooperativa, che ha appellato la sentenza con la quale, nel 2016, il Tribunale di Udine lo aveva condannato, in qualità di datore di lavoro, a un’ammenda di duemila euro per non aver fornito a un lavoratore, infortunatosi, le scarpe antinfortunistiche.

Nel ricorso il legale dell’imprenditore, tra le altre cose, ha dedotto il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla posizione di garanzia dell’imputato. Secondo la difesa, la sentenza di condanna, fondata solo sulla posizione formale dell’imputato, non avrebbe tenuto conto della struttura complessa della cooperativa, costituita da diverse filiali poste in più città italiane, ciascuna delle quali gestite da un direttore di filiale, che assumeva su di sé ogni onere del datore di lavoro, compresi quelli derivanti dalla normativa antinfortunistica.

La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto questo motivo, ritenendolo infornato. “Secondo la difesa – recita la sentenza -, il giudice sarebbe incorso nel c.d. «travisamento della prova», perché avrebbe omesso la valutazione dì una prova decisiva ai fini della decisione: non avrebbe tenuto conto di quanto emerso in dibattimento in relazione alla struttura della cooperativa ed al ruolo svolto dal direttore di filiale (omissis). La contraddittorietà della motivazione non sarebbe interna, ma esterna, riferita cioè ad altri atti del processo. Deve però rilevarsi (cfr. Cass. Sez. 3a, n. 43322 del 02 luglio 2014, Rv. 260994, Sisti) che il ricorrente deve specificamente indicare gli «altri atti del processo», con riferimento ai quali deduce il vizio di motivazione; tale indicazione può essere soddisfatta nei modi più diversi (ad esempio, con l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di Cassazione a una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. Pen. Orbene, tale onere di allegazione non è stato adempiuto, perché in maniera del tutto generica si afferma l’esistenza di tale struttura complessa ed il ruolo di un terzo che in realtà, per come descritto dalla stessa difesa, non risulta essere un soggetto specificamente delegato dal datore di lavoro. E difatti, il giudice ha rilevato proprio l’assenza della delega a terzi. Per altro, le prove di cui si assume l’omessa valutazione non sarebbero neanche decisive: secondo la definizione normativa il datore di lavoro è «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». Tutte caratteristiche che neanche dal ricorso appaiono sussistere in capo al terzo soggetto indicato dalla difesa”.

Per la cronaca, la Cassazione ha respinto anche il motivo inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l’imputato fosse incensurato. Secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione – spiegano gli Ermellini -, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente in tal senso. Ed è ciò che ha fatto il giudice nel caso in esame: ha rigettato la richiesta della difesa ritenendo insufficiente ex lege l’incensuratezza dell’imputato ed ha valutato la condotta dell’imputato il quale, come si legge anche nel ricorso, ha consegnato alla p.g. un verbale di consegna delle scarpe al lavoratore il quale poi ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce allo stesso verbale. Dunque, correttamente il giudice ha ritenuto che tale condotta abbia avuto l’obiettivo di sviare gli accertamenti perché il verbale disconosciuto aveva ad oggetto proprio la condotta oggetto dell’imputazione. È questa una condotta direttamente ascrivibile all’imputato, e poco rileva la sua partecipazione diretta al falso, posto che il datore di lavoro avrebbe avuto l’obbligo di verificare il documento che andava a consegnare

Ergo, ricorso rigettato, ammenda confermata con ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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