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Mentre si sta avvicinando il varo della tabella nazionale unica per le macro-lesioni permanenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15733/2022, depositata il 17 maggio 2022, è tornata a esprimersi in materia, ribadendo la totale autonomia del cosiddetto danno morale da quello biologico e l’inadeguatezza delle Tabelle di Milano.

 

La causa per un incidente stradale

La Vicenda. Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2019, aveva confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato la Zurich Insurance Public Limited Company al risarcimento dei danni subiti da un uomo a causa di un incidente stradale.

La Corte territoriale, a fondamento della decisione assunta, aveva rilevato come il giudice di primo grado avesse correttamente provveduto alla liquidazione delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale concretamente comprovate, confermando altresì la correttezza della decisione del tribunale nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di alcun residuo di inabilità permanente, a carico del danneggiato, in grado di di incidere sulla relativa capacità lavorativa specifica.

Il danneggiato ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione. Il ricorrente censurava innanzitutto la sentenza impugnata per avere erroneamente disatteso, a suo dire, la richiesta di adeguamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente sotto il profilo della mancata personalizzazione e maggiorazione di detti importi al fine di procedere in modo autonomo alla liquidazione del danno morale, che i giudici del merito avevano ritenuto integralmente assorbito dalla liquidazione del danno biologico operata secondo le tabelle del Tribunale di Milano, escludendo “immotivatamente” il riconoscimento del disturbo post-traumatico da stress subito in conseguenza del sinistro stradale.

Con il secondo motivo, il danneggiato lamentava poi il fatto che  la corte d’appello avesse omesso di rilevare l’incidenza, sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, dei postumi permanenti residuati a seguito del sinistro, fondandosi esclusivamente sulle argomentazioni articolate nella consulenza tecnica disposta d’ufficio, senza motivare in modo adeguato sul rigetto delle contrarie considerazioni avanzate nella consulenza tecnica di parte che aveva depositato.

 

Il danno morale è autonomo dal biologico

Per la Suprema corte, tuttavia, i motivi sono infondati, ma è qui che gli Ermellini ritengono di dover procedere alla “precisazione in iure” della motivazione dettata nel provvedimento impugnato. I giudici del Palazzaccio ricordano che “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del cosiddetto danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale”.

La Cassazione, relativamente a quest’ultima forma di personalizzazione (relativa al danno biologico), ricorda come essa abbia trovato una sua specifica disciplina normativa nell’art. 138, co. 3, nuovo testo del Codice delle assicurazioni, secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”.

La Suprema corte rammenta anche che, a sua volta, l’art. 138, co. 2 lettera a), cod. ass., definisce il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui, ”al fine di considerare la componente morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.

Pertanto, trova definitiva conferma sul piano normativo il “principio dell’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.

 

Come va liquidato nel suo complesso il danno non patrimoniale

Ne consegue che nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito, spiega la Cassazione, dovrà accertare l’esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale; in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, dovrà determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, “ma pervengono, non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto, all’indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” viene al dunque la Suprema Corte; in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), di dovrà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; “in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cosiddetta personalizzazione del danno (biologico), si dovrà infine procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni”.

Nel caso specifico, il giudice aveva tenuto conto della necessità di procedere alla liquidazione di un importo a titolo di risarcimento del danno morale, propriamente rifacendosi, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale inteso nella sua complessità, alle previsioni delle tabelle milanesi, che (come però precisato) “incorporano il danno morale nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale: varrà peraltro evidenziare come la Corte d’appello si sia fatta carico della censura avanzata dall’appellante, circa la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, del disturbo post-traumatico da stress (ritenuto rilevante ai fini di una più congrua liquidazione del danno non patrimoniale), sottolineando la correttezza della decisione appellata, tenuto conto che il riconoscimento di tale disturbo era comparso nella sola consulenza tecnica di parte e non già nella consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta dal giudice di maggiore attendibilità per le relative qualità di completezza ed esaustività (esplicitamente rilevate), oltre che in ragione dei relativi caratteri di terzietà ed imparzialità.

Si tratta secondo gli Ermellini di una motivazione sufficientemente comprensibile, logicamente congrua e giuridicamente corretta, “da cui risulta agevolmente rinvenibile la conferma dell’avvenuta liquidazione, da parte del giudice di primo grado, di un quantum monetario imputabile al risarcimento del danno morale conseguente al sinistro, seppur non comprensivo del disturbo post-traumatico da stress nella specie motivatamente escluso”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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