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Con un’ordinanza che farà discutere, la n. 6278/23 depositata il 3 marzo 2023, la Cassazione, terza sezione civile, ha parzialmente reso giustizia a una donna investita in bicicletta a cui i giudici di merito avevano negato svariate voci di danno, ma non ha riconosciuto quello specifico richiesto dalla danneggiata relativo all’impossibilità in futuro, a causa delle lesioni riportate, di utilizzare ancora il velocipede per spostarsi: secondo la Suprema Corte ciò non rappresenterebbe una perdita di autonomia negli spostamenti, essendovi altri mezzi a disposizione per muoversi.

La causa di una donna investita in bicicletta per ottenere un equo risarcimento

La malcapitata era stata investita da un veicolo mentre percorreva una pista ciclabile riportando seri traumi. Nessun dubbio sulla responsabilità del conducente del mezzo di controparte, ma la compagnia di assicurazione, al solito, gli aveva riconosciuto un risarcimento minimo. Di qui la citazione in causa avanti al Tribunale di Venezia che però, a fronte di un danno reclamato pari a 72.624 euro, dopo aver disposto una consulenza medico legale per valutare i danni alla persona, aveva stabilito una cifra da liquidare di appena 2.274 euro.

La ciclista aveva dunque appellato la decisione rivendicando diverse voci di danno non ammesse dal giudice di primo grado, e la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 2018, aveva parzialmente riformato in suo favore il giudizio, riconoscendole l’invalidità temporanea parziale e aumentando di novemila euro la somma da liquidare.

Un verdetto che tuttavia non aveva ancora soddisfatto, e a ragione, la danneggiata, che ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando in primis il fatto che la Corte territoriale, pur riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo il danno da invalidità temporanea parziale, che come detto di giudice di prime cure aveva disatteso, non si era minimamente pronunciata sul danno da invalidità temporanea totale, che pure, allo stesso modo di quella parziale, era stata riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio. Motivo assolutamente fondato secondo i giudici del Palazzaccio, i quali evidenziano come nella sentenza impugnata mancasse del tutto una pronuncia su tale voce di danno, “che è autonoma rispetto all’altra”.

 

Non riconosciuto il danno specifico per la mancata possibilità di continuare a utilizzare la bici

La ricorrente, poi, ha censurato il fatto che la Corte d’Appello avesse respinto la sua richiesta di personalizzazione del danno, ossia di una somma ulteriore che riconoscesse le particolari conseguenze dell’incidente nella sfera della danneggiata: istanza motivata dal fatto che i postumi riportati a causa del sinistro le impedivano di utilizzare in futuro la bicicletta, che era il mezzo con cui prima si era sempre spostata, costringendola così a utilizzare i mezzi pubblici o altro mezzo di trasporto, e dunque a non essere più autonoma negli spostamenti.  Secondo i giudici di seconde cure non sarebbe stata dimostrata una incidenza particolare, ossia “personale”, del danno. E la Suprema Corte qui ha invece convenuto con la Corte d’appello, rigettando la doglianza come infondata.

“L’aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari – sostengono gli Ermellini -, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati. Nel caso presente la ricorrente adduce di non poter utilizzare la bicicletta che però, per lesioni fisiche come quelle riportate, è un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno”. Dunque, per la Cassazione non solo si tratta quindi di un “danno tipicamente conseguente a quella lesione”, ma, di per sé, “non è neanche da ritenersi come un danno specifico: l’impossibilità di andare in biciletta non necessariamente priva di autonomia negli spostamenti, rimanendo pur sempre la possibilità di altri mezzi privati, e comunque la perdita di autonomia negli spostamenti di suo non è un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidità già riconosciuta”.

Per la cronaca, la Suprema Corte ha respinto anche il motivo di ricorso con il quale la danneggiata si doleva del fatto che la Corte di merito non aveva riconosciuto il danno derivante dalla perdita della occasione di lavoro, nonostante agli atti vi fosse la dichiarazione del proprietario del ristorante, in cui normalmente lavorava in modo stagionale, che dichiarava di non aver potuto assumerla quell’anno a causa della invalidità riportata. Secondo la ciclista, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione tale dichiarazione, che invece a suo dire era prova sia della perdita della capacità lavorativa specifica, che di una chance di guadagno venuta meno. Ma anche per la Cassazione, si tratta di una prova insufficiente per stabilire se effettivamente il gestore del locale si sarebbe impegnato ad assumerla e in che termini.

Accolto, invece, infine, il motivo di ricorso relativo alle spese legali. La Corte d’appello, considerata la soccombenza della ricorrente su alcune voci di danno, aveva posto a carico delle controparti la metà delle spese liquidate, e ciò per entrambi i gradi di giudizio. La danneggiata si doleva del fatto che le spese erano state compensate per metà non essendo stata accolta la domanda nel suo intero ammontare, ossia per la somma di risarcimento richiesta, bensì in un ammontare inferiore.

E’ principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte – spiega e conclude la Cassazione prima di cassare la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione relativamente ai due motivi di ricorso accolti – che l’accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, e che la parte di domanda non accolta – nell’ammontare – per poter comportare soccombenza ai fini delle spese, deve aver costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto”.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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