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Il datore di lavoro che si avvalga dell’opera di terzi – nel caso di specie il medico -, nell’adempimento dell’obbligazione, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche se non sono alle sue dipendenze.

Il datore di lavoro, infatti, deve rispondere direttamente di tutte le ingerenze dannose consentite al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalso. A chiarire questo principio la Cassazione con l’ordinanza n. 17948/2021 depositata il 23 giugno 2021 con cui la Suprema Corte ha definitivamente sentenziato su un caso particolare ma non raro.

 

Tre lavoratori contraggono una cheratite durante la visita oculistica per il lavoro

Tre lavoratori avevano citato in giudizio avanti il Tribunale di Teramo il loro datore di lavoro e il medico competente perché fosse riconosciuta la loro responsabilità per i danni che essi avevano subito alla vista a causa della cattiva manutenzione degli strumenti ottici, in occasione della visita specialistica oftalmologica a cui si erano sottoposti, nel 2002, nell’ambito dei controlli periodici previste dalla disciplina antinfortunistica, presso lo studio del professionista, oculista incaricato dalla società sulla scorta del protocollo periodico di prevenzione stabilito dal servizio di medicina del lavoro. Più in particolare, lamentavano di aver subito una cheratite virale che aveva determinato un’invalidità, sia temporanea che assoluta, rilevante ai fini del danno non patrimoniale.

Il Tribunale aveva ritenuto la causa estranea alla competenza del giudice del lavoro, provvedendo al mutamento del rito e disponendo una Ctu medica. Quindi, con sentenza del 14 settembre 2012, i giudici avevano accolto parzialmente le domande, condannando solo il medico al risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese processuali, e rigettando invece quelle proposte nei confronti del datore di lavoro: secondo il Tribunale non poteva ascriversi nessuna ipotesi di culpa in vigilando dell’azienda, la quale aveva scelto uno specialista oculista che già in passato aveva ricoperto analoghi incarichi.

In appello la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 28 giugno 2018, in accoglimento dell’appello incidentale dei lavoratori e rigettando quello principale dell’azienda, che contestava la compensazione delle spese processuali, aveva invece condannato la società al pagamento della somma già riconosciuta a titolo di risarcitorio in favore degli appellanti incidentali, oltre alle spese del doppio grado di giudizio.

Di qui dunque l’ulteriore ricorso per Cassazione del datore di lavoro,  il quale lamentava in primis error in procedendo e violazione dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento alla condanna in solido del medico e del datore di lavoro al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati, in difetto di una specifica domanda sul punto. La decisione infatti sarebbe stata così assunta su una domanda mai proposta in quanto l’appello incidentale dei dipendenti censurava esclusivamente il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra gli appellanti incidentali e l’azienda, mentre difettava ogni richiesta di estensione della condanna già emessa (in primo grado nei confronti del dottore).

 

La responsabilità solidale

Quindi, il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., l’applicabilità alla fattispecie dell’articolo 2049 c.c. e la conseguente responsabilità solidale del datore di lavoro per le lesioni subite dai danneggiati. Il legale rappresentante dell’azienda asseriva che l’obbligo per i dipendenti di sottoporsi periodicamente alla visita medica trova il proprio fondamento non in un rapporto contrattuale, ma nella legge, con conseguente inapplicabilità del disposto dell’articolo 1228 c.c.

Da ciò derivava, secondo questa tesi, che il medico non poteva essere qualificato come ausiliario, ma quale mandatario, per avere assunto l’incarico di svolgere nell’interesse della mandante le prestazioni sanitarie in oggetto.

Secondo il ricorrente, peraltro, neppure la responsabilità ai sensi dell’articolo 2049 c.c. sarebbe configurabile, visto che l’attività medica veniva espletata presso uno studio ambulatoriale del quale la società non aveva libero accesso e sul quale non avrebbe potuto esercitare alcuna forma di controllo o vigilanza.

 

La responsabilità concorrente della società

Rigettato il primo motivo in quanto inammissibile perché dedotto in violazione dell’articolo 366, n. 6 c.p.c (sono state censurato le lacune documentali ed espositive), la Suprema Corte ha respinto anche il secondo come infondato. “Le doglianze tese a dimostrare l’inapplicabilità, al caso di specie, sia dell’ipotesi di responsabilità contrattuale ai sensi dell’articolo 1228 c.c., che di quella extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2049 c.c., non escluderebbero comunque la responsabilità concorrente della società, quale soggetto tenuto a espletare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti attraverso la programmazione di visite oculistiche presso il professionista dalla stessa incaricato per tale incombente” spiegano gli Ermellini.

La responsabilità ai sensi dell’art. 1228 c.c., prosegue la Suprema Corte, rappresenta un’ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio, del soggetto che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell‘obbligazione contrattuale verso il paziente e che presuppone l’indagine sull’elemento soggettivo dell’ausiliario. “Con la conseguenza che, non costituendo un’ipotesi di responsabilità oggettiva, se non è accertata la colpa dell’ausiliario, la domanda risarcitoria non potrà trovare accoglimento, tranne il caso in cui ricorra una autonoma responsabilità “organizzativa” della struttura stessa”.

La responsabilità ex art. 2049 c.c., invece, costituisce un’ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (di tipo oggettivo) dell’imprenditore per i fatti dei propri dipendenti. Si tratta, dunque, di fattispecie differenti per morfologia riguardo ad alcuni effetti: nel primo caso (art. 1228 c.c.) “l’attività dell’ausiliario è incardinata nel programma, per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell’incaricato, essendogli preclusa la possibilità di un adempimento “diretto”; nel secondo (art. 2049 c.c.), invece, si tratta “di una responsabilità oggettiva: la condotta pregiudizievole non si traduce propriamente nella mancata o inesatta esecuzione in un contenuto obbligatorio del committente verso un creditore (paziente), quanto nello svolgimento di mansioni dannose per un terzo, privo di una pregressa relazione qualificata con il debitore (azienda)”.

 

L’azienda risponde anche dei danni cagionati dai terzi di cui si avvale, anche se “esterni”

“Si richiede la preposizione e l’occasionalità necessaria per la configurazione di una responsabilità (concordemente ritenuta oggettiva) del dominus” continua la Cassazione, che tuttavia conclude che “tali caratteristiche non rilevano nel caso di specie, in quanto, sia in base alla regola di cui all’art. 1228 c.c, sia a quella di cui all’art. 2049 c.c. il debitore (nel caso di specie, la società datore di lavoro) che si avvalga dell’opera di terzi (medico) nell’adempimento dell’obbligazione, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze”.

La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del preposto), infatti, “prescinde dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto che intercorre tra i medesimi ai fini considerati, mentre assume rilievo la circostanza che il debitore si sia avvalso dell’opera del terzo nell’attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, sicché la stessa (opera) risulti sostanzialmente inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio”.

In altri termini, la responsabilità conseguente all’esplicazione dell’attività di tale terzo “ricade direttamente in capo al soggetto che se ne avvale, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell’appropriazione o dell’avvalersi dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino”.

Secondo i giudici del Palazzaccio, non è neppure rilevante distinguere tra “comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che costituisce il presupposto della responsabilità del debitore), essendo al riguardo sufficiente, in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale, la mera occasionalità necessaria. Analogamente a quanto avviene per la struttura sanitaria, nel caso di specie il datore di lavoro risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose consentite al terzo preposto (medico), della cui opera comunque si è avvalso, a causa della posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che ha determinato in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore”.

Il datore di lavoro dunque è direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso, come nella specie – sul punto vi era un giudicato interno in quanto la sentenza del Tribunale che aveva affermato la responsabilità del sanitario non era stata impugnata al riguardo -, sia stato causato dalla condotta colposa posta in essere dal medico, della cui attività la società ricorrente si è comunque avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Infine, la Cassazione puntualizza che, poiché nella fattispecie di cui all’art.2049 c.c. i due soggetti individuati dalla norma (nel caso di specie, l’azienda e l’oculista), rispondono per titoli distinti, ma uno solo di essi è l’autore del danno, “non si verifica – a rigore – l’ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dell’onere risarcitorio secondo i criteri fissati dall’art. 2055 c.c.” Ma solo ai fini di un’eventuale rivalsa, non essendo configurabile alcun apporto propriamente causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneggiato, “il preponente responsabilein estensione della tutela del terzo – per il fatto altrui, può agire in regresso contro l’effettivo autore del fatto per l’intero e non “pro quota”. Tuttalpiù, cioè, il datore di lavoro potrebbe rivalersi nei confronti del “terzo”.

Per la cronaca, invece, la Suprema Corte ha parzialmente accolto il terzo motivo di ricorso, inerente tuttavia non la sostanza ma limitato al profilo della duplicazione della condanna al pagamento delle spese in favore dei danneggiati, poste a carico, non in solido, ma autonomamente, sia del medico sia dell’azienda. Solo su questo punto la sentenza è stata cassata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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