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Lo scandalo del sangue infetto è una delle pagine più vergognose della sanità non solo italiana ma internazionale.

In particolare negli anni ‘70, ’80 e ’90 vennero immessi sul mercato innumerevoli quantità di flaconi di plasma ed emoderivati contagiati con i virus dell’HIV e dell’HCV (Epatite C): sono milioni le persone infettate in tutto il mondo. In Italia sarebbero almeno 120.000, di cui 4.500 già decedute.

 

I risarcimenti e prescrizione per sangue infetto

Periodicamente i media danno notizia dei risarcimenti record a cui sono stati condannati lo Stato Italiano e il Ministro della Salute: per dare solo un accenno alla dimensione del fenomeno, basti pensare che la sola Regione Veneto all’inizio del 2019 ha dato mandato all’Azienda sanitaria Zero di anticipare 15 milioni di euro di indennizzi statali dovuti per l’anno in questione a cittadini che hanno contratto danni gravi e irreversibili a seguito di trasfusioni; ad essere interessate sono 1.330 persone nella sola regione.

L’amara realtà, tuttavia, è che solo una parte dei pazienti danneggiati hanno ottenuto un risarcimento, anche perché si tratta di eventi datati, che hanno avuto “effetto” solo a distanza di anni, e di cause che si trascinano per decenni.

A fronte della particolarità del danno alla salute da contagio postrasfusionale, va da sé che un aspetto fondamentale è quello della prescrizione del reato: da quando decorre?

La Cassazione,  III Sezione civile, con la sentenza 17421/19 depositata il 28 giugno 2019, è entrata nel merito della problematica con una decisione che non fa una piega, anche sotto l’aspetto della logica e del buon senso: la prescrizione, hanno stabilito gli Ermellini, decorre non dal momento un cui la vittima scopre di essere malata, ma da quando viene informata che la malattia è stata causata dalla trasfusione.

 

La causa intentata da una paziente che ha contratto l’Epatite C

Nel 2010 una donna citò in causa avanti al Tribunale di Napoli il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza di un’infezione da virus HCV, contratta in conseguenza d’una emotrasfusione a cui si era sottoposta nel lontano 1972.

Il Tribunale partenopeo, con sentenza del 2014, accolse la domanda; la Corte d’appello di Napoli, invece, con sentenza del 2017, la rigettò, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.

La Corte d’appello ritenne che il termine prescrizionale da applicare fosse quello quinquennale e che esso dovesse applicarsi dal momento in cui la vittima si accorse o si sarebbe potuta accorgere dell’esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla trasfusione, stabilendo che tale consapevolezza maturò in capo alla vittima nel 1989 od al più tardi nel 1990, allorché le venne diagnosticata la malattia dell’epatite “C”.

La Corte d’appello aggiunse che “in assenza di altri fattori di rischio, neppure allegati e comunque non emersi dagli atti”, la diagnosi di epatite “C” mise la vittima in condizione di avvedersi che la propria malattia costituiva una conseguenza della condotta del Ministero convenuto.

 

La danneggiata ricorre per Cassazione

La danneggiata ha quindi impugnato la sentenza d’appello per Cassazione con un ricorso fondato su tre motivi, mentre ha resistito con controricorso il Ministero della Salute.

Quelli che qui premono sono il secondo e terzo motivo, in cui la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata erroneamente ha ravvisato nell’anno 1990 l’exordium praescríptionis del diritto al risarcimento del danno da contagio postrasfusionale, obiettando che esso inizia a prescriversi non dal momento in cui la vittima scopra di essere malata, ma dal momento in cui viene informata che la malattia è stata causata dalla trasfusione.

Nel caso di specie, la donna poté avere il sospetto di quale fosse la reale causa del contagio solo quando inoltrò la domanda di indennizzo ex lege 210/92, e ne ebbe la certezza solo quando la competente commissione medica accolse la domanda.

Inoltre, la ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova, esonerando il Ministero, che aveva eccepito la prescrizione, dall’onere di provare il momento esatto dell’exordium praescriptionis.

La doglianza viene accolta in toto dalla Cassazione. “Questa Corte – motivano gli Ermellini – ha già ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento di danni alla salute lungolatenti o ad esordio occulto (come nel caso di contagio o di patologie silenti) inizia a prescriversi dal momento in cui il danneggiato, con la diligenza esigibile non da lui, ma dall’uomo medio, possa avvedersi sia di essere malato, sia che la causa della malattia fu la condotta illecita di un terzo.

Quando il danno di cui si chiede il risarcimento sia derivato da una trasfusione con sangue infetto, l’individuazione dell’exordium praescriptionis in base al principio appena ricordato deve avvenire osservando tre regole applicative, tutte e tre già stabilite da questa Corte”.

 

Le tre regole per individuare l’exordium praescriptionis

Le tre regole sono queste. La prima: quando la persona contagiata da emotrasfusione presenti la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo previsto dalla legge 25.2.1992 n. 210, dimostra per ciò solo di essere consapevole sia della sua malattia, sia della causa di essa.

Pertanto, tale consapevolezza deve presumersi in capo alla vittima, ex art. 2727 c.c., almeno dal momento di presentazione della suddetta domanda.

La seconda: una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo ex lege 210/92, è ribaltato sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l’onere di provare che il danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell’esistenza del contagio, e della sua derivazione causale dalla trasfusione, già prima dell’inoltro della suddetta domanda amministrativa di indennizzo.

Tale prova, ovviamente, potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.

La terza: la prova presuntiva della previa conoscenza o conoscibilità, in capo alla vittima, della malattia e delle sue cause, non può mai ridursi ad una mera congettura od illazione.

La prova presuntiva, infatti, “è una deduzione logica; si deve fondare su fatti certi; si deve dedurre da questi sulla base di massime d’esperienza o dell’id quod plerumque accidit. La congettura, invece, è una mera supposizione; si fonda su fatti incerti; viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi”.

 

L’onere e le caratteristiche della prova

Ebbene, la seconda e la terza di queste tre regole, “che costituiscono diritto vigente nella giurisprudenza di questa Corte”, non sono state rispettate dalla sentenza impugnata.

Nel caso di specie, infatti, evidenziando i giudici del Palazzaccio, una volta dimostrato dalla ricorrente di avere proposto la domanda amministrativa di indennizzo nel 2009, “spettava al Ministero della salute dimostrare la pregressa conoscenza o conoscibilità, in capo alla danneggiata, della reale causa del contagio”.

La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che tale prova sia stata fornita dal Ministero in via presuntiva, e ha ritenuto di poter desumere il fatto ignoto della conoscenza o conoscibilità della causa della malattia, in capo alla danneggiata, da tre fatti noti: essa aveva scoperto sin dal 1989 di essere malata di epatite, ed aveva sin d’allora iniziato a curarsi; non aveva allegato, né dimostrato, di essere esposta ad altri fattori di rischio, teoricamente pensabili quali cause del contagio ulteriori e diverse rispetto alla trasfusione; al momento in cui le venne diagnosticata la malattia, aveva “probabilmente acquisito dai sanitari” le necessarie informazioni sulla genesi della stessa.

La Cassazione rileva come in realtà la prima delle tre circostanze “è di per sé ambigua”; la seconda violi i criteri di riparto dell’onere della prova, “per quanto sopra esposto” (spettava al Ministero della salute dimostrare la conoscenza pregressa della malattia in capo all’ammalata, e non a quest’ultima provare di non aver potuto conoscere la suddetta causa); la terza, spiega la sentenza, “presenta un vizio duplice.

Da un lato, essa si risolve in una mera congettura od ipotesi (…); dall’altro lato, la Corte d’appello ha violato il divieto di ricorso alla praesumptio de praesumpto.

Le presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c., infatti, sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Di conseguenza, gli elementi che costituiscono la premessa del ragionamento presuntivo devono avere il carattere della certezza e della concretezza.

Non è possibile, perciò, considerare come “fatto noto” una mera presunzione, per poi inferirne un’ulteriore presunzione. La sentenza impugnata non appare rispettosa di tale principio, nella parte in cui dal fatto noto che la odierna ricorrente avesse scoperto la malattia, ha desunto il fatto ignorato che i sanitari “probabilmente” l’avevano informata sulla eziogenesi della malattia.

E poi da tale fatto (presunto, per quanto si è detto) ha ricavato l’ulteriore fatto ignorato, che l’informazione fu completa, esaustiva e comprensibile, e mise effettivamente la danneggiata nelle condizioni di collegare senza incertezze la sua malattia con la trasfusione di sangue cui si era sottoposta”.

 

I principi di diritto

In conclusione, la Cassazione conviene sulla violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c..

La prima norma è stata falsamente applicata, per avere la sentenza d’appello accertato in facto la mera conoscenza della malattia da parte della danneggiata, ed averne tratto in iure la conseguenza della azionabilità della pretesa risarcitoria, e dunque della decorrenza del termine di prescrizione.

La seconda è stata invece violata, nella parte in cui la Corte d’appello ha addossato alla danneggiata l’onere di provare “”la presenza di altri fattori di rischio”, che avrebbero potuto trarla in inganno nell’individuazione della causa della malattia.

Ergo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che, nel nel riesaminare il gravame proposto dalla pubblica amministrazione, dovrà applicare i seguenti princìpi di diritto: “in tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ed ai fini dell’individuazione dell’exordium praescriptionis, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92, spetta alla controparte dimostrare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, sia l’esistenza della malattia, sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione; in tema di prova presuntiva, il fatto noto dal quale è consentito al giudice risalire al fatto ignorato deve consistere in una circostanza obiettivamente certa, e non in una ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto di ricorso alle praesumptiones de praesumpto”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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